Revoca di finanziamenti pubblici e riparto di giurisdizione
1. In materia di revoca di finanziamenti o sovvenzioni, qualora la controversia attenga alla ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione. Viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.
Avv. Giovanni Dato
N. 00421/2016REG.PROV.COLL.
N. 08711/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8711 del 2006, proposto da:
Regione Puglia, in nome del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Sabina Ornella di Lecce, con domicilio eletto presso la Delegazione regione Puglia in Roma, Via Barberini n. 36;
contro
Mediterranea-Associazione per lo sviluppo locale, in nome del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Michele Didonna e Domenico Damato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gennaro Ermanno Arbia in Roma, Circonvallazione Clodia n. 80;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI: SEZIONE II n. 03229/2006, resa tra le parti, concernente por puglia 2000-2006 – formazione lavoratori ex ccr di Bari
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Mediterranea-Associazione per lo sviluppo locale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2015 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Sabina Ornella di Lecce;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Mediterranea – “Associazione per lo Sviluppo locale” ha impugnato la nota (n. 34/3660/FP d. 28 luglio 2003) con la quale il dirigente del Settore formazione professionale della regione Puglia, chiedeva la restituzione dei finanziamenti pubblici corrisposti – nell’ambito del progetto inserimento e reinserimento lavorativo di disoccupati di lunga durata, Azione a) formazione lavoratori ex CCR – all’Associazione per l’esecuzione dei corsi di formazione professionale banditi dalla regione con avviso pubblico del 2002.
L’inadempimento dell’obbligo di puntuale e tempestiva rendicontazione, la pendenza dell’indagine OLAF, tale da giustificare la richiesta di sospensione del contributo comunitario (poi autorizzata con provvedimento della CE n. 1671 trasmesso in data 7.02.2006) ed infine l’omessa stipulazione delle polizze fideiussorie richieste dalla regione a garanzia dei finanziamenti erogati, integravano le ragioni giustificatrici dell’atto impugnato.
La ricorrente denunciava il mancato rispetto delle garanzie procedimentali nonché l’assenza di motivazione della richiesta di restituzione dei contributi erogati in suo favore.
Si costituiva in giudizio la regione Puglia eccependo il difetto di giurisdizione del giudice àdito instando nel merito per l’infondatezza del ricorso.
Il Tar Puglia, qualificando l’atto impugnato come espressione dell’esercizio del potere di autotutela, affermava la propria giurisdizione e, in (ritenuta) assenza di ragioni giustificative la restituzione integrale del finanziamento, accoglieva il ricorso per violazione delle norme poste a presidio della partecipazione e del contraddittorio nel procedimento amministrativo.
Appella la sentenza la regione Puglia. Resiste Mediterranea Associazione.
Alla pubblica udienza dell’ 1°.12.2015 la causa, su richiesta delle parti, è trattenuta in decisione.
La regione appellante ripropone l’eccezione di difetto di giurisdizione disattesa dai giudici di prime cure.
L’eccezione è fondata.
La restituzione del finanziamento è causalmente riconducibile ad una serie (di pretesi) inadempimenti imputabili all’Ente sovvenzionato.
In violazione della convenzione stipulata con la regione il 5.12.2012 non avrebbe trasmesso entro i termini stabiliti (30 giorni dallo scadere di ogni quadrimestre) la rendicontazione finanziaria all’assessorato competente.
L’Ufficio europeo per la lotta antifrode ha dato avvio al controllo contabile, mediato dalla sospensione del contributo comunitario per (presunte) violazioni della disciplina dei fondi preordinati al perseguimento di politiche strutturali ex artt. 3 e 5 Reg. 1681/94/CE.
L’associazione non avrebbe inoltre rinnovato le polizze fideiussorie accese a copertura dei finanziamenti erogati.
In questa cornice storico-fattuale trova piena applicazione l’indirizzo dettato in materia dall’Adunanza plenaria con la sentenza 29 gennaio 2014 n. 6, cui va data continuità, compendiabile nei seguenti termini:
in materia di revoca di finanziamenti o sovvenzioni, qualora la controversia attenga alla ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Anche se, si precisa, si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione. Viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite individuabili nell’incertezza dei criteri che, in epoca precedente alla sentenza del Cons. St. ad plen n. 6 del 2014, ossia in coincidenza con lo svolgimento del giudizio definito con la sentenza appellata, venivano evocati in materia per dirimere la questione sulla giurisdizione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie
l ‘appello e, per l’effetto, dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del codice del processo amministrativo, indicato il giudice ordinario quale giudice fornito d di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente FF
Manfredo Atzeni, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)