Accesso alle graduatorie ad esaurimento e riparto di giurisdizione
1. In presenza di atti regolamentari che definiscono le modalità generali di accesso alle graduatorie ad esaurimento, le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in rilievo la stessa regola ordinatoria posta a presidio dell’ingresso in graduatoria. La pubblica amministrazione, infatti, con l’adozione dei provvedimenti in esame, a prescindere dalla loro natura di atti normativi o amministrativi generali, definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, determinando anche le dotazione organiche complessive.
Avv. Giovanni Dato
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8645 del 2015, proposto da:
Angela Amorese, Elena Aurilia, Samuela Coraci, Serena Cuda, Marisa Di Lecce, Gelsomina Ferraro, Concetta Iovine, Beatrice Natale, Miriam Pasquale, Angela Pepe, Monica Pezziga, Biancapaola Riba, Sabrina Rusconi, Daniela Varanelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Sergio Galleano e Vincenzo De Michele, con domicilio eletto presso Sergio Galleano in Roma, via Germanico, 172;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca – Dip. Per L’Istruzione – Dir. Gen. Personale della Scuola, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Uffici Scolastici Regionali per la Basilicata, Uffici Scolastici Regionali per la Calabria, Uffici Scolastici Regionali per la Campania, Uffici Scolastici Regionali Per L’Emilia Romagna, Uffici Scolastici Regionali Per il Lazio, Uffici Scolastici Regionali per la Lombardia, Uffici Scolastici Regionali per la Puglia, Uffici Scolastici Regionali per la Sicilia, Uffici Scolastici Regionali per la Toscana, Uffici Scolastici Provinciali di Bari, Uffici Scolastici Provinciali di Catania, Uffici Scolastici Provinciali di Como, Uffici Scolastici Provinciali di Crotone, Uffici Scolastici Provinciali di Foggia, Uffici Scolastici Provinciali di Latina, Uffici Scolastici Provinciali di Matera, Uffici Scolastici Provinciali di Milano, Uffici Scolastici Provinciali di Napoli, Uffici Scolastici Provinciali di Parma, Uffici Scolastici Provinciali di Pistoia, Uffici Scolastici Provinciali di Roma, Uffici Scolastici Provinciali di Salerno;
nei confronti di
Grazia De Magistris, Rita Mastrogiacomo;
per la riforma
dell’ ordinanza cautelare n. 3373 del 2015 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione III-bis.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca – Dip. Per L’Istruzione – Dir. Gen. Personale della Scuola;
vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di rigetto della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
viste le memorie difensive;
relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2015 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per gli appellanti l’avvocato Cantelli per delega dell’avvocato Galleano.
Considerato che vengono in rilievo, nella presente controversia, anche atti regolamentari che definiscono le modalità generali di accesso alle graduatorie ad esaurimento;
che in questi casi la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, venendo in rilievo «la stessa regola ordinatoria posta a presidio dell’ingresso in graduatoria» (Cons. Stato, sez. VI, 12 marzo 2012, n. 1406; Id., 2 aprile 2012, n. 1953);
che la pubblica amministrazione, infatti, con l’adozione dei provvedimenti in esame, a prescindere dalla loro natura di atti normativi o amministrativi generali, definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, determinando anche le dotazione organiche complessive;
che, alla luce di quanto esposto, sussistono i presupposti perché il primo giudice definisca in tempi celeri il merito della presente controversia;
che non sussistono, invece, i presupposti per concedere la misura cautelare richiesta, ammettendo l’inserimento con riserva degli appellanti nelle graduatorie in esame, in quanto le esigenze di quest’ultimi, alla luce della natura delle graduatorie stesse e delle modalità temporali di “chiamata”, sono adeguatamente soddisfatte mediante la definizione celere della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello ai soli fini della sollecita definizione nel merito della presente controversia.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore
Maddalena Filippi, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)