Danno da ritardo – danno ingiusto – spettanza del bene della vita

A cura di Dott.ssa Antonella Memeo

La società Morivione s.r.l. chiedeva al Tar Lombardia il risarcimento del danno derivante dalla mancata conclusione entro un termine ragionevole delle trattative svolte con il Comune di Milano per la permuta di un’area a fini immobiliari e, in subordine, a titolo di responsabilità precontrattuale, la lesione dell’affidamento e della buona fede nelle stesse trattative, oltre al risarcimento per il ritardo nel rilascio del certificato di destinazione urbanistica e nella definizione delle varianti al PRG necessarie per realizzare il suo progetto edilizio.

La società proponeva appello al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza con cui il Tar respingeva il ricorso.

Secondo il Consiglio di Stato il risarcimento del danno da lesione dell’interesse legittimo postula la lesione del bene della vita al quale l’interesse legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega.

 “Il rilievo centrale, quindi, è assunto dal danno, del quale è previsto il risarcimento qualora sia ingiusto, sicché la lesione dell’interesse legittimo è condizione necessaria ma non sufficiente per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 30, comma 2, del c.p.a., in quanto occorre altresì che risulti leso, per effetto dell’attività illegittima e rimproverabile dell’Amministrazione pubblica, l’interesse materiale al quale il soggetto aspira. È soltanto la lesione al bene della vita, infatti, che qualifica in termini di “ingiustizia” il danno derivante dal provvedimento illegittimo e rimproverabile dell’Amministrazione e lo rende risarcibile” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1437 del 2020; n. 358 del 2019).

Affinché il danno possa essere considerato ingiusto, occorre accertare se il bene della vita sarebbe spettato al titolare dell’interesse a fronte del corretto operato dell’Amministrazione, sulla scorta di un ragionamento prognostico.

Il riferimento al “danno ingiusto” ex art. 2 bis della legge n. 241/1990 e art. 30 c.p.a. induce a ritenere che la tutela risarcitoria è vincolata alla spettanza di un bene della vita. 

Con sentenza n. 7622 dell’1 dicembre 2020, il Consiglio di Stato respinge l’appello, ritenendo che “L’ingiustizia del danno e, quindi, la sua risarcibilità per il ritardo dell’azione amministrativa, pertanto, è configurabile solo ove il provvedimento favorevole sia stata adottato, sia pure in ritardo, dall’autorità competente, ovvero avrebbe dovuto essere adottato, sulla base di un giudizio prognostico effettuabile sia in caso di adozione di un provvedimento negativo sia in caso di inerzia reiterata, in esito al procedimento. In altri termini, il riferimento, per la risarcibilità del danno, al concetto di “danno ingiusto”, ove la posizione considerata e tutelata sia quella avente ad oggetto il bene della vita richiesto con l’istanza che ha dato origine al procedimento, non può che postulare la subordinazione dell’accoglimento della domanda risarcitoria all’accertamento della fondatezza della pretesa avanzata, altrimenti si perverrebbe alla conclusione paradossale e contra legem di risarcire un danno non ingiusto”.