Consiglio di Stato (Sezione Sesta) 04/03/2019 n. 1498
di Luca Bevilacqua
Ordinanza di demolizione di un immobile abusivo emanata dopo un rilevante lasso di tempo dall’avvenuto abuso – Mancata valutazione nel provvedimento dell’affidamento incolpevole del proprietario o detentore – Irrilevanza in virtù della natura di illecito permanente dell’abuso edilizio – Carenza di motivazione del provvedimento – Irrilevanza in virtù della natura vincolata del provvedimento.
Con sentenza n. 1498/2019 il Consiglio di Stato – Sezione Sesta ha confermato una decisione del Tar Campania che aveva rigettato un ricorso avverso un ordinanza di demolizione di un immobile abusivo che era stata emanata dopo un notevole lasso di tempo dall’avvenuto abuso.
In particolare, il ricorrente aveva sostenuto l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione per carenza di motivazione in quanto il provvedimento si limitava a dichiarare il carattere abusivo dell’opera senza tenere conto del legittimo affidamento circa le regolarità urbanistica e paesaggistica dell’immobile ingenerato nel ricorrente dallo svolgimento da circa 40 anni dell’attività di somministrazione al pubblico e di vendita al dettaglio di articoli sportivi
Sul punto, il Consiglio di Stato ha affermato – chiarendo, altresì, i termini di un contrasto giurisprudenziale sorto in tema di motivazione dell’ordinanza di demolizione e definito dall’Adunanza Plenaria con due decisioni (la 8 e la 9) del 17 ottobre 2017 – che poiché gli abusi edilizi sono illeciti permanenti, il potere amministrativo di vigilanza e repressione può intervenire anche decorso un rilevante lasso temporale dalla realizzazione dell’abuso, il quale è da considerare sempre attuale finchè non venga rimosso o represso.
Il trascorrere del tempo – prosegue il Consiglio di Stato – non legittima, di per sè, situazioni che, essendo ab origine contra ius, non possono fondare alcun affidamento incolpevole, né è richiesta una motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell’abuso posto che la demolizione di un immobile abusivo e non assistito da alcun titolo è per sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti di fatto e in diritto.
Normativa di riferimento
(i) Art. 31 D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 (Testo Unico Edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce:
1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
4. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
4-bis. L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all’acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.
4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l’inottemperanza all’ordine di demolizione.
5. L’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l’acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell’abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l’acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell’albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all’autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l’ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. In caso d’inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell’esercizio dell’azione penale.
9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’ articolo 44 ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.