SENT. 7/19 AMBIENTE – TUTELA DELL’AMBIENTE E DELL’ECOSISTEMA – CACCIA – NORME DELLA REGIONE PIEMONTE – INTRODUZIONE DEL DIVIETO DI CACCIA PER ALCUNE SPECIE (LEPRE VARIABILE, PERNICE BIANCA, ALLODOLA, MERLO E VARI UCCELLI ACQUATICI) INCLUSE DALLA LEGGE N. 157 DEL 1992 TRA QUELLE CACCIABILI – DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA IN MATERIA DI “TUTELA DELL’AMBIENTE” E “DELL’ECOSISTEMA”- INSUSSISTENZA – INCLUSIONE, A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE, TRA LE MATERIE DI COMPETENZA LEGISLATIVA RESIDUALE DELLE REGIONI – NECESSARIO RISPETTO, NELL’ESERCIZIO DI TALE COMPETENZA, DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI “TUTELA DELL’AMBIENTE” E “DELL’ECOSISTEMA” – CONSEGUENZE – INDEROGABILITÀ IN PEIUS DEI LIVELLI MINIMI DI PROTEZIONE FAUNISTICA STABILITI DALLA LEGGE N. 157 DEL 1992 E FACOLTÀ DEL LEGISLATORE REGIONALE DI INNALZARLI (ANCHE LIMITANDO IL NUMERO DELLE SPECIE CACCIABILI) – LEGITTIMO INNALZAMENTO, NELL’ESERCIZIO DELLA COMPETENZA RESIDUALE IN MATERIA DI CACCIA, DELLA SOGLIA MINIMA DI TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA STABILITA DAL LEGISLATORE STATALE – COERENTE ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO AUTONOMISTICO – NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI – ASSERITA FINALITÀ DI ALTERARE L’ESITO DI UN GIUDIZIO AMMINISTRATIVO IN CORSO – DENUNCIATA INTERFERENZA NELL’ESERCIZIO DEL POTERE GIURISDIZIONALE – INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DELLA CENSURA – INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 39, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 26 del 2015 e 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016, non sussistono i presupposti per restituire al rimettente TAR Piemonte gli atti poiché per consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale [in tema di rilevanza delle questioni sollevate nei giudizi impugnatori], la legittimità di un atto amministrativo deve essere esaminata, in virtù del principio tempus regit actum, con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. Nel merito delle questioni sollevate, si può osservare che la collocazione – con la riforma del Titolo V della Costituzione – della materia “tutela dell’ambiente” e “dell’ecosistema” tra quelle di esclusiva competenza statale (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.), non comporta che la disciplina statale vincoli in ogni caso l’autonomia delle Regioni, poiché il carattere trasversale della materia, e quindi la sua potenzialità di estendersi anche nell’ambito delle competenze regionali, mantiene salva la facoltà delle Regioni di adottare, nell’esercizio delle loro competenze legislative, norme di tutela più elevate. Quindi la materia “caccia” è certamente riconducibile alla competenza regionale residuale (art. 117, quarto comma, Cost.), la quale deve svolgersi nel rispetto della normativa statale, nel senso che in tema di “tutela dell’ambiente” e “dell’ecosistema” ove quest’ultima esprima regole minime uniformi, queste non sono derogabili in peius dal legislatore regionale che è invece abilitato, nell’esercizio della competenza residuale, a intervenire su tale disciplina per innalzare il livello della tutela ambientale, come avviene, in particolare, ove la legge regionale, anziché (illegittimamente) ampliare, riduca il numero delle specie cacciabili. Le questioni sollevate sono quindi non fondate, poiché, appunto, le disposizioni censurate non si risolvono in una riduzione della soglia minima di tutela della fauna selvatica, ma risultano, al contrario, più rigorose rispetto alla disciplina statale, essendo dirette a un legittimo incremento della suddetta protezione minima. Sono altresì dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 39, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 26 del 2015 e 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016 (che, rispettivamente, aggiungono la lett. f-ter e la lett. f-quater all’art. 40, comma 4, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2012), censurati dal TAR Piemonte – in riferimento all’art. 102, primo comma, Cost. – per asserita interferenza nell’esercizio del potere giurisdizionale. In particolare, non sono illustrate le ragioni per cui la normativa censurata – efficace sul solo piano delle fonti generali e astratte, volta a stabilire il modello normativo cui la decisione del giudice deve riferirsi nonché priva di efficacia retroattiva (e, quindi, di idoneità a sanare gli eventuali vizi di precedenti atti amministrativi) – sarebbe qualificabile, ad avviso del rimettente, come legge specificamente diretta ad alterare l’esito del giudizio amministrativo pendente avverso il mancato inserimento nel calendario venatorio delle specie di uccelli acquatici poi disciplinati dalla stessa normativa, potendo solo evincersi dalla successione cronologica degli avvenimenti che l’approvazione della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016 è intervenuta in pendenza della controversia, ciò che costituisce evenienza di mero fatto
(Precedenti citati: sentt. nn. 194, 120, 77 e 76 del 2018, nn. 275, 174, 139, 74 e 69 del 2017; n. 90 del 2013; nn. 310, 278 e 20 del 2012; n. 233 del 2010; n. 170 del 2008; nn. 227 e 277 del 2003; nn. 536 e 263 del 2002; n. 525 del 2000; n. 432 del 1997; n. 272 del 1996; n. 365 del 1994; n. 67 del 1992, n. 577 del 1990; n. 1002 del 1988)
Normativa di riferimento
Legge regionale Piemonte 22 dicembre 2015, n. 26 (“Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2015”)
Art. 39
Modifica alla legge regionale 4 maggio 2012, n. 5
- Dopo la lettera f bis) del comma 4 dell’articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012) è aggiunta la seguente:
“f ter) abbattere, catturare o cacciare le specie pernice bianca (Lagopus mutus), allodola (Alauda arvensis) e lepre variabile (Lepus timidus);”.
Legge regionale Piemonte 27 dicembre 2016, n. 27 (“Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012)”)
Art. 1
Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2012, n. 5.
- Dopo la lettera f ter) del comma 4 dell’articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012) è aggiunta la seguente:
“f quater) abbattere o catturare le specie fischione (Anas penelope), canapiglia (Anas strepera), mestolone (Anas clypeata), codone (Anas acuta), marzaiola (Anas querquedula), folaga (Fulica atra), porciglione (Rallus aquaticus), frullino (Lymnocryptes minimum), pavoncella (Vanellus vanellus), moretta (Aythya fuligula), moriglione (Aythya ferina), combattente (Philomachus pugnax), merlo (Turdus merula).”.