Nota redazionale di Francesco Antonino Cancilla
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 34, depositata il giorno 11 marzo 2021, si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale poste in via incidentale dalle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei Conti su alcune disposizioni in materia di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
In particolare, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede che, in caso di inizio mandato in pendenza del termine perentorio di cui all’art. 243-bis, comma 5, primo periodo, ove non vi abbia provveduto la precedente amministrazione, quella in carica possa deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all’art. 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2,17 e26 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
La Corte Costituzionale ha invece dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 243-quater e243-bis del d.lgs. n. 267 del 2000.