Corte dei conti – Deliberazione Sezione regionale di controllo per il Molise, 13 marzo 2020, n. 15

In tema di compensazione dei crediti tributari

Il parere origina dalla richiesta di un Comune circa l’eventuale possibilità di compensare i crediti
tributari mediante l’acquisizione, a titolo gratuito e previa apposita perizia di valutazione, di
automezzi di proprietà del debitore, automezzi valutati come necessari dal Comune stesso.
Nella valutazione dell’ammissibilità della richiesta il Collegio, con riferimento al profilo oggettivo,
osserva che nella giurisprudenza della Corte non è rinvenibile un orientamento univoco e condiviso
che possa costituire criterio di riferimento per le richieste di parere che vadano a coinvolgere l’attività
di riscossione delle entrate tributarie.
Il Collegio richiama l’Atto di indirizzo della Sezione delle autonomie del 27 aprile 2004 che, nel
delimitare il perimetro delle materie di contabilità pubblica, lo riferiva anche a quanto attiene a beni
patrimoniali, ai tributi e alle entrate patrimoniali. Una successiva Delibera della stessa Sezione nel
2005 ricollegava il controllo anche all’ambito di attività riferito all’acquisizione delle entrate.
Il Collegio, nel riconoscere l’ammissibilità oggettiva della richiesta, sottolinea che l’eventuale
estinzione di crediti tributari connessa all’acquisizione di entrate patrimoniali potrebbe portare anche
effetti positivi sull’equilibrio di bilancio dell’ente derivanti dalla mancata formazione (o dalla
cancellazione) di residui attivi nonché dai riflessi sulla quantificazione degli accantonamenti a titolo
di fondo crediti di dubbia esigibilità.
La Sezione esclude però l’applicazione della datio in solutum disciplinato all’art. 1197 del codice
civile alle obbligazioni tributarie sottolineando che l’ordinamento prevede specifiche ipotesi nelle
quali l’istituto trova applicazione ed in particolare i casi disciplinati agli artt. 28 e 28 bis del D.P.R.
602/1973 e all’art. 39 del D.lgs. 346/1990. Viene in considerazione anche l’art. 16 comma 2 del DPR
380/2001 che prevede l’unica ipotesi di applicazione della datio in solutum a prestazioni imposte
dall’ente locale che si sostanzia nella possibilità di realizzare direttamente opere di urbanizzazione a
scomputo totale o parziale del relativo contributo di costruzione.
L’eccezionalità dell’applicazione dell’istituto della datio in solutum in tale ambito si inquadra
nell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria la cui applicazione è rigidamente predeterminata in
virtù dell’art. 23 della Costituzione.
In tale contesto occorre anche considerare che le amministrazioni, per l’approvvigionamento di lavori,
beni e servizi, debbono operare nel rispetto dei procedimenti a evidenza pubblica.
L’applicazione dell’istituto comporterebbe anche difficoltà di ordine pratico: l’ammontare
dell’obbligazione tributaria è munita del requisito della certezza e ammettere la possibilità di
sostituire una somma di danaro ben definita con prestazioni aventi ad oggetto beni il cui valore
economico dovrebbe essere determinato all’esito di specifici atti potrebbe avere riflessi negativi sulle
casse dell’amministrazione (a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini).
Normativa di interesse
Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 23 Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Codice Civile
Art. 1197 Prestazione in luogo dell’adempimento
Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di
valore uguale o maggiore, salvo che il creditore lo consenta. In questo caso l’obbligazione si
estingue quando la diversa prestazione è eseguita.
Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto
alla garanzia per l’evizione e per vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il creditore
preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.
In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
Art. 28. (Modalita’ di pagamento). 1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo puo’ essere effettuato
presso gli sportelli del concessionario, le agenzie postali e le banche. In caso di versamento presso le
agenzie postali e le banche i costi dell’operazione sono a carico del contribuente. 2. Fuori del territorio
nazionale, il pagamento puo’ essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario
indicato dal concessionario nella cartella di pagamento. 3. Con decreto del Ministero delle finanze
sono stabilite le modalita’ di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni caso, tali
modalita’ devono essere tali da assicurare l’indicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi
identificativi dell’imposta pagata. ((3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante
individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso: a) in caso di utilizzazione di un assegno, se
l’assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile; b) in caso di utilizzazione di una carta di
credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria.”. 23-ter. All’articolo 47-
bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola:
“concessionari” sono inserite le seguenti: “e ai soggetti da essi incaricati)).
Art. 28-bis. Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali
I soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul
reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di
cui all’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e
relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o
parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1
giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti
dichiarati di notevole interesse storico a norma dell’articolo 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonche’ le opere di autori viventi o la cui esecuzione
risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all’acquisizione.
La disposizione non si applica ai sostituti d’imposta. La proposta di cessione, contenente la
descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione deve essere presentata al
Ministero per i beni culturali e ambientali. L’Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta
per ogni singolo bene l’esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e
dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l’interesse dello Stato ad acquisirli. Le condizioni
ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di
concerto con il Ministro delle finanze, sentita un’apposita commissione nominata con decreto del
Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e
composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti,
del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione
l’interessato puo’ chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo
delegato. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127. La proposta di cessione
non sospende il pagamento delle imposte di cui al primo comma. L’interessato puo’ revocare la propria
proposta di cessione all’atto dell’audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni
successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali. Il decreto di cui al quarto
comma e’ emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed e’ notificato
al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto il proponente notifica al
Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione. Nel caso di
cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica
dell’accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprieta’ dei beni allo Stato. Nel caso
di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizione che i beni siano liberi
da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al quarto comma e la
dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del
trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di
notifica della dichiarazione di accettazione. Dopo il trasferimento dei beni, l’interessato puo’ chiedere
il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione
della proposta di cessione e quella della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero puo’ utilizzare,
anche frazionatamente, l’importo dalla cessione per il pagamento delle imposte indicate nel primo
comma, la cui scadenza e’ successiva al trasferimento dei beni. Qualora l’interessato nei cinque anni
successivi al trasferimento dei beni non abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte indicate
nel primo comma l’importo integrale della cessione, puo’ chiedere il rimborso della differenza, senza
corresponsione di interessi. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti
degli eredi del cedente. Qualora l’Amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in
cessione, il Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto, di concerto con il Ministro
delle finanze, provvede ai sensi del precedente ottavo comma. ((48)) ———— AGGIORNAMENTO
(48) Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a)) l’introduzione,
prima dell’articolo 1 del “Capo I – Versamenti diretti” e (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) l’introduzione,
dopo l’articolo 9 e prima dell’articolo 10 del “Capo II -Riscossione mediante ruoli”.
Art. 39. (Art. 42-bis D.P.R. n. 637/1972 – Art. 6 legge n. 512/1982) Pagamento dell’imposta mediante
cessione di beni culturali 1. Gli eredi e i legatari possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento
totale o parziale dell’imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli
interessi ((e delle sanzioni amministrative)), di beni culturali vincolati o non vincolati, di cui all’art.
13, e di opere di autori viventi o eseguite da non piu’ di cinquanta anni. 2. La proposta di cessione,
contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con l’indicazione dei relativi valori e corredata
da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullita’ da tutti gli eredi o dal legatario
e presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali ed all’ufficio del registro competente, nel
termine previsto dall’articolo 37 per il pagamento dell’imposta. La presentazione della proposta
interrompe il termine. (2) 3. L’Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni
singolo bene l’esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell’articolo 13, comma 1,
e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l’interesse dello Stato ad acquisirli. 4. Le condizioni
e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di
concerto con il Ministro delle finanze, sentita un’apposita commissione nominata con decreto del
Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta da lui o da un suo delegato e composta da due
rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle
finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Il proponente puo’ chiedere di essere sentito
dalla commissione personalmente o a mezzo di un suo delegato. 5. COMMA ABROGATO DALLA
L. 15 MAGGIO 1997, N. 127. 6. Il decreto di cui al comma 4 e’ emanato entro sei mesi dalla data di
presentazione della proposta di cessione ed e’ notificato al richiedente. Entro due mesi dalla data di
notificazione del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena
di decadenza, la propria accettazione con firma autenticata. Il decreto di cui al comma 4 e la
dichiarazione di accettazione costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri
immobiliari. I beni mobili devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notificazione
dell’accettazione. 7. Gli eredi o i legatari, ai fini dell’estinzione del debito tributario, devono produrre
all’ufficio del registro competente, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie
autentiche della stessa e del decreto recante l’indicazione del valore dei beni ceduti. 8. Il cedente, se
il valore dei beni ceduti e’ inferiore all’importo dell’imposta e degli accessori e’ obbligato a pagare la
differenza; se il valore e’ superiore, non ha diritto al rimborso. L’eventuale differenza deve essere
corrisposta entro sessanta giorni dalla produzione all’ufficio dei documenti di cui al comma 7. (2) 9.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, se
l’amministrazione dello Stato non intende acquisire il bene offerto in cessione, dichiara con decreto
di cui al comma 4 di non accettare la proposta. Della mancata cessione il Ministero per i beni culturali
e ambientali da’ immediata comunicazione all’ufficio del registro e al proponente; dalla data di
ricevimento della comunicazione decorre il termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme
di cui al comma 1 con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del
termine previsto dall’articolo 31, comma 1. (2) ——————– AGGIORNAMENTO (2) La L. 30
dicembre 1991, n. 413, ha disposto (con l’art. 23, comma 4) che “Le disposizioni di cui al comma 3
si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1993.”
D.lgs 31 ottobre 1990, n. 346 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta
sulle successioni e donazioni.
Art. 39. (Art. 42-bis D.P.R. n. 637/1972 – Art. 6 legge n. 512/1982) Pagamento dell’imposta mediante
cessione di beni culturali 1. Gli eredi e i legatari possono proporre la cessione allo Stato, in
pagamento totale o parziale dell’imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e
catastale, degli interessi ((e delle sanzioni amministrative)), di beni culturali vincolati o non
vincolati, di cui all’art. 13, e di opere di autori viventi o eseguite da non piu’ di cinquanta anni.

  1. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con l’indicazione
    dei relativi valori e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di
    nullita’ da tutti gli eredi o dal legatario e presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali
    ed all’ufficio del registro competente, nel termine previsto dall’articolo 37 per il pagamento
    dell’imposta. La presentazione della proposta interrompe il termine. (2) 3. L’Amministrazione per i
    beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l’esistenza delle caratteristiche previste dalle
    norme indicate nell’articolo 13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l’interesse
    dello Stato ad acquisirli. 4. Le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del
    Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita un’apposita
    commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta da lui o
    da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali,
    da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Il
    proponente puo’ chiedere di essere sentito dalla commissione personalmente o a mezzo di un suo
    delegato. 5. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127. 6. Il decreto di cui al
    comma 4 e’ emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed e’
    notificato al richiedente. Entro due mesi dalla data di notificazione del decreto il proponente notifica
    al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione con firma
    autenticata. Il decreto di cui al comma 4 e la dichiarazione di accettazione costituiscono titolo per la
    trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. I beni mobili devono essere consegnati entro i
    trenta giorni successivi alla notificazione dell’accettazione. 7. Gli eredi o i legatari, ai fini
    dell’estinzione del debito tributario, devono produrre all’ufficio del registro competente, entro
    sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche della stessa e del decreto
    recante l’indicazione del valore dei beni ceduti. 8. Il cedente, se il valore dei beni ceduti e’ inferiore
    all’importo dell’imposta e degli accessori e’ obbligato a pagare la differenza; se il valore e’ superiore,
    non ha diritto al rimborso. L’eventuale differenza deve essere corrisposta entro sessanta giorni dalla
    produzione all’ufficio dei documenti di cui al comma 7. (2) 9. Il Ministro per i beni culturali e
    ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, se l’amministrazione dello Stato non intende
    acquisire il bene offerto in cessione, dichiara con decreto di cui al comma 4 di non accettare la
    proposta. Della mancata cessione il Ministero per i beni culturali e ambientali da’ immediata
    comunicazione all’ufficio del registro e al proponente; dalla data di ricevimento della comunicazione
    decorre il termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme di cui al comma 1 con applicazione
    degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto dall’articolo 31,
    comma 1. (2) ——————– AGGIORNAMENTO (2) La L. 30 dicembre 1991, n. 413, ha disposto
    (con l’art. 23, comma 4) che “Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle dichiarazioni
    presentate a partire dal 1° gennaio 1993.”
    DPR 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
    edilizia.
    Art. 16 (L) Contributo per il rilascio del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli
    3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993,
    n. 537, art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre
    1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
    art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2) 1. Salvo quanto disposto
    dall’articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un
    contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonche’ al costo di costruzione,
    secondo le modalita’ indicate nel presente articolo. 2. La quota di contributo relativa agli oneri di
    urbanizzazione e’ corrisposta al comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su
    richiesta dell’interessato, puo’ essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta,
    il titolare del permesso puo’ obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel
    rispetto dell’articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
    con le modalita’ e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere
    realizzate al patrimonio indisponibile del comune. 2-bis. Nell’ambito degli strumenti attuativi e
    degli atti equivalenti comunque denominati nonche’ degli interventi in diretta attuazione dello
    strumento urbanistico generale, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al
    comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto
    legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio,
    e’ a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12
    aprile 2006, n. 163. 3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del
    rilascio, e’ corrisposta in corso d’opera, con le modalita’ e le garanzie stabilite dal comune, non oltre
    sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione. 4. L’incidenza degli oneri di urbanizzazione
    primaria e secondaria e’ stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle
    parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione: a) all’ampiezza ed
    all’andamento demografico dei comuni; b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; c) alle
    destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti; d) ai limiti e rapporti minimi
    inderogabili fissati in applicazione dall’articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge
    17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonche’ delle leggi regionali; ((d-bis)
    alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore
    densita’ del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d),
    anziche’ quelli di nuova costruzione; d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi
    su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso. Tale maggior
    valore, calcolato dall’amministrazione comunale, e’ suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento
    tra il comune e la parte privata ed e’ erogato da quest’ultima al comune stesso sotto forma di contributo
    straordinario, che attesta l’interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro
    di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade
    l’intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilita’, edilizia residenziale
    sociale od opere pubbliche)). ((4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della
    lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli
    strumenti urbanistici generali comunali)). 5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle
    parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono,
    in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale ((, secondo i parametri di cui al comma
    4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis)). 6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad
    aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformita’ alle relative disposizioni
    regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria,
    secondaria e generale. 7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi:
    strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione
    dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. 7-bis. Tra gli
    interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti
    per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei
    criteri definiti dalle regioni. 8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti
    interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonche’ strutture e complessi per
    l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici
    religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e
    sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati
    allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi,
    alla bonifica di aree inquinate. 9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici e’ determinato
    periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata,
    definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell’articolo 4 della legge 5
    agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con
    caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l’edilizia agevolata,
    per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al
    50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di
    tali determinazioni, il costo di costruzione e’ adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione
    dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica
    (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile
    dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e
    delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione. 10. Nel caso di interventi su
    edifici esistenti il costo di costruzione e’ determinato in relazione al costo degli interventi stessi, cosi’
    come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. ((Al
    fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione
    edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facolta’ di deliberare
    che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni