D’altro canto, su di un piano più generale, è anche da rilevare che nel si ravvisa un contenuto improprio della regola, consistente nel rinvio ad arresti specifici di Sezioni della Corte dei conti. Ciò genera una “norma-sentenza” a carattere nomofilattico, che nella realtà delle cose non può vincolare nessun giudice.
Il rispetto dell’art. 101, Cost. vale sicuramente anche per il “Giudice del controllo” della Corte dei conti nell’esercizio dei suoi poteri di intervento giustiziale e di verifica della legittimità-regolarità finanziaria sui bilanci degli enti locali.
Ai fini della corretta rappresentazione degli equilibri, è necessario disapplicare il decreto ministeriale di aggiornamento dei principi contabili del 1° agosto 2019 nella parte in cui riferisce il criterio di neutralizzazione dell’“anticipazione di cassa” di cui al D.L. n. 35/2013 alla fattispecie, assai diversa, di cui all’art. 243-quinquies TUEL.
La giurisdizione della Corte dei conti, quando verte sul bilancio, è una cognizione non solo esclusiva, ma anche piena, per situazioni soggettive, interessi e collegati poteri esercitabili.
Pertanto, anche in questa sede, il Giudice, può esercitare i poteri che la legge riconosce a giudici ordinari e speciali, a presidio del principio di legalità, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. n.2248/1865, all. E (Legge abolitiva del contenzioso amministrativo).
Per l’effetto, il Collegio – come detto – si avvale dei poteri propri di ogni giudice, ordinario e speciale e disapplica le norme regolamentari del D.M. 1° agosto 2019 che, in forza della delegificazione di cui all’art. 3, comma 6 del D.lgs. n. 118/2011, hanno modificato l’Allegato 4/2 inserendo il paragrafo 3.20-bis, imponendo una contabilizzazione del “mutuo” ex art. 243-quinquies TUEL non applicabile al caso concreto.