Ordinanza n. 37/2021/PRSP Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania

Nota redazionale di Francesco Antonino Cancilla

La Sezione di controllo della Corte dei Conti come giudice a quo del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea; alcune questioni sulla normativa statale in materia di procedure di riequilibrio finanziario pluriennale

Con l’ordinanza n. 37/2021/PRSP la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania, nel corso dell’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Camerota, ha formulato diverse questioni in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del TFUE alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiedendole di pronunciarsi in merito alla possibile violazione del principio generale dello Stato di diritto e delle norme europee sulla trasparenza dei quadri di bilancio per effetto di alcune norme statali.

Va segnalato il fatto che l’ordinanza n. 37/2021 è la prima deliberazione con la quale una Sezione di controllo della Corte dei Conti afferma la propria legittimazione al rinvio pregiudiziale previsto dall’art. 267 TFUE. Nell’ampio percorso argomentativo della deliberazione si evidenziano e si valorizzano i principi già espressi dalla Corte costituzionale in merito alla legittimazione delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale.

Tanto premesso, il primo quesito posto alla Corte di Lussemburgo è il seguente: “se gli articoli 2 (con particolare riferimento al principio dello Stato di diritto) e 19 del TUE, 47 CDFUE, 120, paragrafo 1, 126, paragrafo 1, del TFUE, 3, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, lettera b) e 12 della direttiva 2011/85/UE, 5 del regolamento UE n. 473/2013, nonché i principi del diritto dell’Unione europea di proporzionalità, di leale cooperazione e dell’effetto utile desumibili dagli artt. 4 e 5 TUE ostino alla interpretazione ed applicazione di una normativa nazionale emergenziale, come quella dettata dall’art. 53, comma 8, del decreto – legge n. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, nel senso che essa impedisce, sia pure in via temporanea (dal 15 agosto 2020 al 30 giugno 2021, e quindi ben oltre il periodo di durata dello stato di emergenza), il controllo giurisdizionale effettivo e tempestivo sull’osservanza delle regole di bilancio affidato, conformemente al quadro normativo costituzionale e legislativo interno, ad una magistratura indipendente, specializzata nella materia contabile, quale la Corte di conti, sospendendo, in particolare, le funzioni giurisdizionali di controllo nei confronti degli enti locali che si trovano in condizioni di squilibrio strutturale in grado di provocarne il dissesto e hanno avviato un percorso di risanamento a lungo termine e che necessiterebbero – proprio per tale ragione, oltre che per le difficoltà derivanti dall’emergenza sanitaria – più degli altri enti, di essere assoggettati ad un monitoraggio indipendente, effettivo e tempestivo, che eviti che la crisi finanziaria possa aggravarsi e che la deviazione dal percorso di risanamento diventi irreversibile e conduca al dissesto dell’ente” 

Il secondo quesito è il seguente: “se gli articoli art. 3, paragrafo 3, del TUE, 3, paragrafo 1, lett. b), 119, paragrafi 1 e 2, e 120 del TFUE, 1 e 4 della direttiva 2011/7/UE, nonché il Protocollo (n. 27) sul mercato interno e sulla concorrenza – ostino alla interpretazione ed applicazione di una normativa nazionale emergenziale, come quella dettata dall’art. 53, comma 9, del decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel senso che essa consente una nuova ipotesi di sospensione, dal 15 agosto 2020 al 30 giugno 2021, delle procedure esecutive dei creditori degli enti che hanno ottenuto l’approvazione del piano di riequilibrio, motivata esclusivamente con riferimento all’emergenza sanitaria, ulteriore rispetto a quella già di cui tali enti hanno già beneficiato ai sensi del combinato disposto degli artt. 243-bis, comma 4, e 243-quater, comma 5, del Tuel, senza che a tale sospensione consegua l’instaurazione di una procedura concorsuale che offra una modalità alternativa di soddisfazione del credito, con le conseguenze che tale ulteriore e lunga sospensione delle procedure esecutive comporta in termini di ulteriore aggravamento dei ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e quindi di tutela della concorrenza e di competitività delle imprese creditrici”.