Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, n. 11/2019.

a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini

 

Sulla programmazione del personale

Superamento del concetto di dotazione organica – Strumento del piano triennale di fabbisogno del personale – Esso deve necessariamente precedere la fase dell’assunzione di personale.

La richiesta di parere formulata dal Sindaco di un Comune aveva ad oggetto l’interpretazione dell’art. 35 bis del D.L. 113/2018 (sulla facoltà di assunzione di personale della polizia municipale) e dell’art. 6 comma 3 del D.lgs. 165/2001 (sulla definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale).

Con riferimento all’attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti le Sezioni Riunite, con deliberazione n. 54/2010, hanno precisato che tale attività non si traduce in una consulenza di portata generale ma è limitata alla materia di contabilità pubblica, da intendersi in senso dinamico ovvero riferita non soltanto alla gestione del bilancio ma anche alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa. Il profilo oggettivo concernente l’attinenza dei quesiti alla contabilità pubblica si deve declinare in una richiesta che, pur traendo origine da esigenze gestionali dell’amministrazione, è finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme e istituti concernenti la contabilità pubblica.

Perché il parere sia ammissibile, deve naturalmente sussistere anche il requisito soggettivo della legittimazione dell’organo richiedente.

Appurata la sussistenza di entrambi i requisiti di ammissibilità del parere, il Collegio sottolinea la ratio dell’art. 35 bis del D.L. 113/2008 che è quella di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e al potenziamento degli interventi in materia di sicurezza urbana. La disposizione, derogatoria rispetto a talune disposizioni in materia di personale, non può in ogni caso prescindere dalla programmazione del fabbisogno di personale L’introduzione del piano triennale dei fabbisogni del personale (che sostituisce il concetto di dotazione organica), come hanno messo in luce numerose pronunce della magistratura contabile, ha avuto l’obiettivo di fornire alle amministrazioni uno strumento flessibile per individuare le effettive esigenze di personale sulla base dell’ottimale impiego delle risorse ed è stato oggetto di interventi normativi attuativi della cosiddetta riforma Madia. Il piano triennale, avente una prospettiva triennale, deve essere adottato annualmente e può pertanto di anno in anno essere modificato sulla scorta di mutamenti normativi, organizzativi o funzionali. Tale mutamenti, come indicato dalle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale, debbono essere riferiti a circostanze di carattere generale e non a situazioni di fatto che si dovessero verificare. Oltre a ciò una modifica del piano in corso d’anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e  non prevedibili e deve comunque essere adeguatamente motivata.

Lo strumento programmatorio deve quindi precedere la fase di assunzione del personale.

La Corte sottolinea come il D.lgs 75/2017 si sia posto come un intervento di riforma basato “sull’identificazione dell’utenza, dei cittadini e delle imprese, come l’effettivo destinatario di ogni cambiamento e come titolare principale di un potere di controllo diffuso sul funzionamento della pubblica amministrazione”. Ciò in linea con le riforme in tema di trasparenza che hanno istituito l’accesso civico.

Nella recente audizione sul Documento di economia e finanza per il 2019 la Corte dei conti ha sottolineato, tra le altre criticità del pubblico impiego, il mancato completamento della riforma delle PPAA di cui alla legge delega 124 del 2015. Nell’ambito delle molte considerazioni in materia di pubblico impiego la Corte mette in luce come il D.lgs 75/2017 sarà in grado di esplicare appieno le proprie finalità nel momento in cui sarà conclusa la fase di revisione organizzativa dell’amministrazione pubblica e verranno definiti, tra l’altro, i fabbisogni di personale e le qualifiche e professionalità  necessarie.

Il 12 giugno u.s. è stato approvato in via definitiva il DDL Concretezza (n. 920 B), che si pone, tra gli altri obiettivi, quello di rendere più efficienti gli uffici pubblici attraverso nuove assunzioni di personale individuando specifiche competenze di cui la PA necessita: digitalizzazione, razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, qualità dei servizi pubblici, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, contrattualistica pubblica, controllo di gestione e attività ispettiva, contabilità pubblica e gestione finanziaria. Viene fissato un turn over del 100% legato al piano dei fabbisogni tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro.

 

Normativa di riferimento

– DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (GU n.106 del 9-5-2001 – Suppl. Ordinario n. 11).

Art. 6 ((Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale)) (Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall’art. 5 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998) ((1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l’organizzazione degli uffici per le finalita’ indicate all’articolo 1, comma 1, adottando, in conformita’ al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicita’ e qualita’ dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attivita’ e della performance, nonche’ con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33. Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita’ e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unita’ di cui all’articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facolta’ assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita’ finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

 

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