Corte dei conti Sezione del controllo per la Regione Sardegna Deliberazione n. 36/2019
A cura della Dott.ssa Barbara Bellettini
In tema di utilizzo delle graduatorie
Il Collegio, dopo aver verificato l’ammissibilità del parere sotto il profilo oggettivo e soggettivo, procede all’analisi del quesito sottoposto dal Sindaco di un Comune che concerne l’interpretazione di alcune norme della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ed in particolare della parte in cui dispone che gli enti locali possono utilizzare le graduatorie solo per la copertura dei posti messi a concorso (art. 1 comma 361).
Il quadro normativo in materia di utilizzo delle graduatorie concorsuali prende le mosse dalla Carta Costituzionale ed in particolare dall’art. 97 che al comma 4 stabilisce che il concorso pubblico rappresenta la regola generale per l’accesso al pubblico impiego. Il legislatore, nell’ottica di contemperare la regola del concorso e l’ esigenza di garantire un’azione amministrativa celere e caratterizzata da economicità sotto il profilo finanziario, ha cercato nel tempo di trovare soluzioni idonee a raggiungere tale obiettivo.
Le graduatorie hanno pertanto conosciuto norme volte a garantire l’estensione della loro efficacia temporale e a consentirne l’utilizzo da parte di un’amministrazione diversa da quella che aveva bandito il concorso. La normativa si è sviluppata nel senso di estendere l’utilizzo delle graduatorie mediante il loro scorrimento anche per l’assunzione di idonei non vincitori.
La giurisprudenza contabile, già prima della legge di bilancio 2019, aveva sottolineato quelli che erano i casi di utilizzo legittimo dello scorrimento delle graduatorie, curandosi di rappresentare che esso non deve in alcun modo tradursi in una pratica elusiva dei principi costituzionali del concorso pubblico. In questo senso il consolidato orientamento giurisprudenziale in virtù del quale la graduatoria alla quale attingere deve riguardare posizioni lavorative omogenee a quelle per le quali viene utilizzata.
La legge di bilancio 2019 si pone in discontinuità con il quadro normativo al quale si è fatto cenno e che era orientato all’utilizzo delle graduatorie mediante scorrimento anche da parte di altre amministrazioni con i punti di attenzione che la giurisprudenza via via aveva messo in evidenza.
A partire dal 2019 infatti è previsto che le graduatorie dei concorsi sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso e non è più consentito lo scorrimento della graduatoria né da parte di altra amministrazione né da parte dell’amministrazione che intendesse utilizzare una propria graduatoria ancora efficace per coprire posti diversi da quelli oggetto del concorso.
La legge di bilancio 2019, sotto questo profilo, costituisce un evidente ridimensionamento dello scorrimento delle graduatorie. Anziché utilizzare lo scorrimento di graduatorie gli enti locali dovranno effettuare nuovi concorsi e, per il periodo 2019 – 2021, potranno farlo senza il passaggio della mobilità volontaria. Utilizzando le parole della Corte, la legge di bilancio 2019 “modifica il precedente equilibrio tra gli istituti deputati all’assunzione di personale nella pubblica amministrazione, rappresentati dalla mobilità volontaria, lo scorrimento delle graduatorie e l’indizione di un concorso”.
Normativa di riferimento
LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
361. Fermo quanto previsto dall’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonche’ di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell’ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonche’ quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.