a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini

Sul danno all’immagine

Reati contro la pubblica amministrazione– Condanna dipendente pubblico per reato di concussione – Danno all’immagine – Criteri per la quantificazione – Grande attenzione mediatica – Non specificamente provata – L’entità del danno all’immagine è pari al doppio delle somme illecitamente conseguite dal dipendente.

Il Collegio, sulla base dell’atto di citazione della Procura regionale di riferimento, prende in esame la condotta di un dipendente pubblico il quale, in occasione di attività di servizio, costringeva un soggetto a versargli una data somma di danaro sulla base di prospettazioni false e infondate.

La Procura regionale sottolineva la grande attenzione mediatica rispetto all’evento e proponeva, con specifico riferimento alla quantificazione del danno all’immagine, l’applicazione del criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ.

Il Collegio richiama la costante giurisprudenza in tema di danno all’immagine e ripercorre l’evoluzione del panorama normativo in materia.

Il primo intervento normativo in materia di danno all’immagine è stato l’art. 17 comma 30 ter del DL 78/2009 (successivamente modificato con L. 141/2009) che affermava la possibilità di esercitare l’azione per il risarcimento del danno all’immagine della pubblica amministrazione unicamente nei casi di sentenza irrevocabile di condanna per determinati reati contro la P.A.

Tale intervento normativo, noto come Lodo Bernardo, ha imposto una ben definita limitazione alla proponibilità dell’azione contabile.

Successivamente la legge in tema di misure anticorruzione (L. 190/2012) ha introdotto il comma 1 sexies all’art. 1 della L. 20/1994 che statuisce le condizioni per la perseguibilità del danno all’immagine, ovvero:

– che si tratti di un reato contro la P.A. in senso ampio e non limitato a determinate fattispecie di reato;

– che il reato sia accertato con sentenza del giudice penale passata in giudicato.

Tali condizioni debbono ricorrere entrambe.

Con riferimento specifico alla quantificazione del danno all’immagine l’articolo appena richiamato prevede un criterio presuntivo in virtù del quale deve essere imputato all’autore dell’illecito un risarcimento danni pari al doppio dell’utilità conseguita.

Tale criterio presuntivo può essere, aspetto che non trova applicazione nel caso oggetto della pronuncia, superato da una prova contraria. Tale prova è a carico della Procura attrice e si traduce nell’individuazione di elementi precisi e concreti dai quali emerge che l’amministrazione ha subito un pregiudizio di gran lunga maggiore al doppio dell’utilità conseguita dall’autore del reato.

Tale situazione ricorre ad esempio nei casi di micro corruzione o di particolare clamor fori collegato al reato, o, comunque, di particolari dinamiche esecutive dell’azione dannosa.  Laddove si versi in queste ipotesi trova applicazione, ai fini della quantificazione del danno, il criterio equitativo.

Normativa di interesse

LEGGE 14 gennaio 1994, n. 20  Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Art. 1. Azione di responsabilita’

1-sexies. Nel giudizio di responsabilita’, l’entita’ del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilita’ illecitamente percepita dal dipendente..