Formulazione di una graduatoria di concorso errata e danno erariale.
Bando di concorso per la nomina a tempo determinato di un addetto stampa – Richiesta iscrizione all’albo dei pubblicisti o dei giornalisti quale requisito d’accesso -Assegnazione punteggio al titolo di studio che era necessario per l’accesso alla selezione – Colpa grave Commissione di concorso – Danno erariale – Sussiste.
Il Collegio vede sottoposta al suo vaglio la condotta dei membri della Commissione giudicatrice di una selezione bandita per la nomina a tempo determinato di un addetto stampa. La Procura di riferimento li chiamava in giudizio, insieme ad altri profili, per aver tenuto una condotta negligente nella formulazione della graduatoria che era fondata sull’errata assegnazione di punteggio in quanto aveva calcolato (assegnandovi 5 punti) un titolo di studio richiesto quale requisito di partecipazione alla selezione.
Con riferimento alla condotta della Commissione il Collegio sottolinea che l’aver riconosciuto punteggio ad un titolo di studio che si configurava come requisito d’accesso alla selezione giustifica, di per sé solo, la sussistenza della colpa grave. La chiarezza del bando nonché la professionalità dei componenti della Commissione non possono infatti che portare a collocare il comportamento da essi tenuto al di sotto di quella che è l’ordinaria esigibilità in termini di diligenza e perizia della condotta e ricadere nell’alveo della colpa grave. Sul punto il Collegio ribadisce che un comportamento il cui grado di diligenza, prudenza, perizia, correttezza e razionalità si colloca al di sotto dello standard minimo professionale esigibile tanto da rendere probabile o prevedibile il concreto verificarsi del danno, è caratterizzato da colpa grave.
Alla Commissione di concorso viene sempre richiesto, nella valutazione dei titoli, tale standard minimo professionale, sulla base del quale appunto doveva essere formulata la graduatoria
(a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini).
CORTE DEI CONTI TOSCANA SENTENZA N°262/2019 PDF