LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
di Martina Peritore
Sommario: 1. Il danno erariale da contrattazione collettiva nel quadro della natura della responsabilità amministrativa – 2. Azione di responsabilità amministrativa e rimedi concorrenti – 3. Presupposti per il riconoscimento come trattamento accessorio dell’indennità di videoterminale nella contrattazione collettiva – 4. Condizioni e limiti di operatività dell’esimente politica- 5. Le competenze dell’organo di revisione contabile sull’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo.
1. Traendo l’abbrivio dalla fattispecie di cui all’art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 – la cui violazione configura gli estremi del danno erariale da contrattazione collettiva decentrata – la sentenza n. 157 del 2020 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, delinea i profili strutturali che conformano la responsabilità amministrativa, sulla scorta dei principi evocati dalla giurisprudenza costituzionale.
Secondo il Collegio la responsabilità amministrativa da contrattazione collettiva si configura allorquando a un dipendente pubblico vengano erogate somme di denaro o accordati altri benefici patrimoniali in forza di disposizioni contrattuali contrarie a norme imperative di legge.
Ed invero, ai sensi dell’art. 40, comma 3-quinquies, d.lgs. 165 del 2001 nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
Peraltro, in conformità con il principio della insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali del funzionario o del dipendente pubblico e delle azioni dei titolari di organi politici, sotteso alla responsabilità amministrativa, il Collegio osserva che la giurisdizione della Corte non implica un sindacato sulle predette previsioni contrattuali se non incidenter tantum, al solo fine di cogliere profili di illiceità forieri di danno erariale, in caso di acclarata macroscopica violazione del dettato normativo o di sovrastanti fonti contrattuali nazionali da parte dei convenuti che avrebbero dovuto farne applicazione in sede di contrattazione decentrata.
In particolare, il danno erariale può derivare sia dall’adozione unilaterale di provvedimenti illegittimi da parte di amministratori e dipendenti pubblici, sia dalla sottoscrizione da parte degli stessi di contratti collettivi decentrati in violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge.
In entrambi i casi il sindacato della Corte dei conti ha ad oggetto un comportamento illecito di natura gestionale che ha cagionato il danno.
Valorizzando il presupposto del danno e il relativo obbligo risarcitorio ai fini della configurazione della responsabilità amministrativa, risalente parte della dottrina e della giurisprudenza osservava che la natura di tale responsabilità fosse contrattuale, configurandosi il fatto colposo, da cui origina, quale violazione di vincoli ed obblighi precostituiti di servizio discendenti dal rapporto contabile1.
Tuttavia, un simile assunto si presta ad una non trascurabile obiezione: la responsabilità amministrativa si differenzia dall’obbligazione privatistica in virtù del fatto che l’inadempimento non è di per se stesso fondamento della responsabilità ex art. 1218 c.c., poichè l’onere della prova della causa dell’inadempimento (e il rischio che essa rimanga ignota) non è posta a carico dell’amministratore o del pubblico dipendente, bensì a carico del procuratore generale della Corte dei conti che è tenuto a fornire la prova di tutti gli estremi della responsabilità amministrativa (danno, elemento soggettivo, nesso causale).
Nell’analisi della responsabilità amministrativa, non possono essere tralasciati taluni peculiari tratti tipologici che la connotano: il potere riduttivo del danno da parte del giudice contabile, la prova dell’elemento soggettivo della colpa grave, il principio della personalità. Tali caratteristiche della responsabilità amministrativa denotano che essa assolve ad una funzione né esclusivamente né prioritariamente compensativa o risarcitoria2.
Da questo punto di vista, la dottrina, che asserisce che la funzione della responsabilità amministrativa sia meramente risarcitoria, sembra erroneamente identificare il danno come fine dell’azione di responsabilità amministrativa, dovendo esso piuttosto essere qualificato quale presupposto della stessa.
Invero, tale forma di responsabilità è connotata altresì da una componente preventiva e dissuasiva, al fine di “evitare che vengano poste in essere condotte illecite e dannose”3.
Sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, la sentenza in commento ravvisa tale natura ancipite della responsabilità amministrativa, connotandosi essa “per la combinazione di elementi restitutori e di deterrenza, e risponde alla finalità di determinare quanto del rischio dell’attività debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per i dipendenti e gli amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo”4.
Autorevole dottrina rileva che è nella garanzia del buon andamento dell’amministrazione ( sub specie di perseguimento dei fini pubblici), e non nella difesa delle finanze pubbliche, che risiede “la missione” della Corte dei conti; ed è missione di alto valore civile, non riducibile a meri obiettivi risarcitori5.
Tale rilievo è ben messo in evidenza nella sentenza in parola, la quale, in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale, osserva che “l’azione di responsabilità non sia intesa al mero ripristino dell’equilibrio patrimoniale tra il soggetto pubblico leso dal danno e l’autore dell’illecito che lo ha causato, ma tutela soprattutto l’esigenza che i mezzi finanziari pubblici siano utilizzati per il raggiungimento dei fini pubblici”.
In linea con autorevole dottrina e la quasi unanimità della giurisprudenza contabile, il Collegio osserva che la responsabilità amministrativo-contabile è un istituto che, pur finalizzato al risarcimento del danno erariale, non è privo di carattere sanzionatorio. Ciò si può inferire dai tratti morfologici che la connotano, quali l’iniziativa del P.M., il carattere personale, l’intrasmissibilità agli eredi, il potere di ridurre gli addebiti.
La natura parzialmente sanzionatoria del sindacato sulla responsabilità amministrativa è, peraltro, avvalorata dal cospicuo incremento da parte del legislatore delle fattispecie che prevedono tipici poteri sanzionatori in capo alla Corte dei conti. Tali fattispecie, lungi dal costituire norme eccezionali disciplinanti poteri sanzionatori tipici, rivelano la componente strutturale pubblicistico-sanzionatoria del giudizio relativo alla responsabilità amministrativo-contabile.
Le fattispecie tipizzate di responsabilità amministrativa, alla cui violazione si riconduce la l’irrogazione di una sanzione, assolvono ad una funzione non solo punitiva (da ascriversi all’autore dell’illecito), ma anche dissuasiva nei confronti di altri soggetti, non causalmente connessi alla commissione del fatto illecito ma ad esso collegati in virtù della qualifica di beneficiari ovvero contraenti6.
Tra le fattispecie sanzionatorie pecuniarie si può menzionare, a titolo esemplificativo, l’art. 30, comma 15, della legge finanziaria del 2003 (l. 27 dicembre 2002 n. 289) in virtù della quale: “Qualora gli enti territoriali ricorrano all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell’articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione”.
Altra fattispecie legale di sanzione pecuniaria è prevista dall’art.20, comma 12 della legge 15 luglio 2011, n.111 – che ha introdotto il comma 111-ter all’art.1 della legge n.220/2010 – ai sensi del quale possono essere irrogate sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di dieci volte l’indennità percepita, agli amministratori degli enti locali ed al responsabile del servizio economico- finanziario, qualora si accerti che il rispetto del patto di stabilità interno sia stato conseguito “mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive”. Evoca una finalità sanzionatoria anche l’ art. 1, comma 593, della legge finanziaria per il 2007, in virtù del quale la violazione del limite di retribuzione dei dirigenti, consulenti, membri di collegi o titolari di qualsiasi incarico corrisposto dallo stato o da altri enti pubblici, è fonte dell’obbligazione solidale dell’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo di rimborsare una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita.
2. Proprio muovendo dalla natura risarcitoria e sanzionatoria che connota la responsabilità amministrativa, -costituendo essa una sua infungibile peculiarità strutturale- il Collegio ravvisa che l’eventuale adozione di strumenti alternativi di cui sia titolare la P.A. danneggiata, per il recupero del danno subito, non osti alla proposizione dell’azione di responsabilità amministrativa. In altri termini, secondo la Corte dei conti, la premessa secondo cui il giudizio contabile assolverebbe ad una funzione meramente risarcitoria-con conseguente preclusione dell’attivazione di strumenti alternativi di recupero delle somme costituenti danno erariale- finirebbe per trascurare la fisionomia bifronte che connota la responsabilità amministrativa, la cui attuale conformazione, si articola “secondo linee volte ad accentuarne i profili sanzionatori rispetto a quelli risarcitori” 7.
Ed invero, secondo il Collegio, l’impiego di rimedi concorrenti ( nel caso di specie il recupero, ex art. 4 del Decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014), non esclude la configurabilità del danno erariale nelle proprie connotazioni strutturali della certezza (essendosi il depauperamento patrimoniale verificato effettivamente in tutti i suoi elementi, avendo avuto luogo le condotte che hanno generato per l’Amministrazione una situazione patrimoniale deteriore), dell’attualità (sussistendo al momento della proposizione della domanda e della decisione) e concretezza (essendo la perdita non semplicemente ipotetica).
É opportuno soggiungere che la Corte ha cura di specificare che, ai fini della configurazione del danno, non occorre che ricorra il carattere dell’irreversibilità del danno, non essendo necessario che il pregiudizio risulti non sanabile mediante il ricorso ad altri meccanismi satisfattori della pretesa creditoria. Invero, in linea con consolidata giurisprudenza contabile danno azionabile va considerato anche il pregiudizio che possa ottenere ristoro in esito a rimedi di carattere amministrativo o contenzioso8.
Da tale assunto discende che l’attivazione di forme alternative di recupero delle somme costituenti danno erariale non preclude l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa da parte del pubblico ministero contabile.
3. La sentenza in commento delinea altresì i rapporti tra contrattazione collettiva nazionale e contrattazione collettiva integrativa in relazione al riconoscimento dell’indennità di videoterminale come trattamento accessorio.
Con riferimento, segnatamente, all’ambito di operatività della fonte contrattuale integrativa relativo ai trattamenti economici accessori, vengono in rilievo i principi espressi dagli artt. 40, comma 3-bis e 45, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dalla legge 150 del 2009. Il primo prevede che “la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l’ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell’articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l’anno di riferimento”.
L’art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, a sua volta, prevede che: “I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a)- alla performance individuale; b)- alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione; c)- all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”.
Alla luce di tali disposizioni, il contratto collettivo nazionale è l’unica fonte preordinata alla individuazione dei trattamenti economici accessori, potendo la contrattazione decentrata limitarsi valorizzare, in ottica premiale, l’impegno e la qualità della performance individuale destinandovi una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori.
Nondimeno, pur mantenendosi nell’alveo applicativo individuato dall’articolo 40, comma 3-bis, del d.lgs. 165 del 2001, la contrattazione collettiva integrativa deve esplicarsi sulle materie, con i vincoli, e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono (art. 40, comma 3-bis del d.lgs. n. 165 del 2001).
Il comma 3 quinquies dell’art. 40 d.lgs. 165 del 2001 pone il divieto alle pubbliche amministrazioni di sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La norma prevede altresì che nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile (concernenti, rispettivamente, la sostituzione automatica delle clausole difformi con le norme imperative violate e gli effetti della nullità parziale). Alla luce delle disposizioni richiamate la Corte dei conti osserva che il riconoscimento come trattamento accessorio dell’indennità di videoterminale, nel caso concreto imputato a vario titolo ai convenuti, si pone in contrasto con i principi dell’ordinamento relativi alla contrattazione decentrata e al trattamento accessorio dei dipendenti pubblici.
Da questo punto di vista, la sentenza in esame si pone in assoluta continuità con l’orientamento giurisprudenziale maggioritario in virtù del quale il riconoscimento dell’indennità di videoterminale è subordinata ai requisiti, non alternativi, ma concorrenti della formale assegnazione del personale ai centri meccanografici o elettronici; dell’appartenenza del personale formalmente assegnato al contingente numerico prestabilito con decreto interministeriale – del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro (ora economia e finanze); dell’effettiva applicazione del personale beneficiario a centri meccanografici o elettronici9 ( art. 5 del D.P.R. n. 146 del 1975). Trattandosi di requisiti rigorosi, da cui non può prescindersi, ne consegue che, ai fini del riconoscimento del diritto de quo, non è sufficiente l’applicazione del personale che ne fa richiesta a semplici personal computers o videoterminali, proprio in quanto non restano soddisfatte le summenzionate condizioni.
D’altra parte, anche secondo la giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento di una portata estensiva della norma (come sostenuto da parte della dottrina), determinerebbe l’abnorme situazione in cui pressoché tutto il personale, il quale ormai si serve normalmente e continuativamente del personal computer per lo svolgimento dell’attività lavorativa, avrebbe diritto a un’indennità, stabilita invece solo per alcuni soggetti in possesso di ben specifici requisiti10.
La Corte dei conti non trascura peraltro di rilevare l’aspetto subiettivo della condotta dei dipendenti e amministratori pubblici nel caso concreto, i quali non potevano non sapere che il riconoscimento dell’indennità di videoterminale si ponesse in contrasto con i principi dell’ordinamento. La doverosa conoscibilità in capo a questi ultimi si evince dalla emanazione, coeva all’epoca dei fatti, dell’ orientamento ARAN per regioni e autonomie locali (RAL) n. 199 del 2011, alla luce del quale “l’indennità di rischio disciplinata dall’art.37 del CCNL del 14.9.2000 può essere erogata solo in presenza di quelle situazioni o prestazioni lavorative, individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa, che comportano una continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale. Ciò comporta la necessità di un’attenta e ponderata valutazione dell’ambiente e delle condizioni di lavoro per verificare se gli stessi sono in grado di fare emergere una situazione di effettiva esposizione del lavoratore a rischi di pregiudizi per la sua salute o per la sua integrità personale […]”; “l’uso del computer, oggi, rientra, come ordinario strumento di lavoro, nella normale attività dei dipendenti di tutte le categorie, ivi compresi i dirigenti e, pertanto, non sembra potersi condividere, proprio per la mancanza della causale giustificativa, una decisione nel senso dell’eventuale riconoscimento di un compenso specifico, a titolo di indennità di rischio, per ciò che appare normalità gestionale. A tal fine si evidenzia anche che il vigente CCNL non contempla più alcuna “indennità per videoterminale”, pur presente nell’ordinamento pubblico prima della privatizzazione, confermandosi in tal modo la non attualità di tale tipo di compenso per la remunerazione di mansioni rientranti nell’ambito della ordinaria attività lavorativa di tutte le categorie professionali”.
A tale specifico riguardo il Collegio rileva che “il riconoscimento come trattamento accessorio dell’indennità di videoterminale nella contrattazione integrativa successiva al 2012 si pone in contrasto con i principi dell’ordinamento e della contrattazione collettiva nazionale, poiché le indennità di rischio possono essere attribuite solo in presenza di quelle situazioni o prestazioni lavorative, individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa, che comportino una specifica, continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale. I rischi generici connessi ai contenuti tipici di un determinato profilo professionale sono già remunerati con il trattamento economico stipendiale previsto dalla contrattazione collettiva nazionale”.
4. Il collegio accerta altresì, l’insussistenza, nel caso concreto, dell’esimente politica di cui all’art. 1 ter, della legge n. 20 del 1994, invocata da taluni dei convenuti, affermando importanti principi di diritto in ordine alla operatività di tale istituto.
A tale rilievo la Corte rammenta che il principio di separazione tra politica e amministrazione implica che il politico che, in buona fede, abbia consentito l’esecuzione di atti rientranti nella competenza dei propri uffici tecnici o amministrativi, non risponda della “cattiva gestione” delle attività di competenza dirigenziale. Nondimeno: “l’assunzione della carica di organo politico impone, anche per soggetti privi di adeguata cultura giuridica o tecnica e perfino in piccoli Comuni ove attività politica non è svolta professionalmente, la doverosa conoscenza del minimale quadro normativo di riferimento che regolamenta le materie oggetto di deliberazione, non è giustificabile un totale e acritico affidamento ai tecnici, risultando altrimenti deresponsabilizzata con tale “delega” ogni scelta operata dall’organo comunale.
L’esimente politica, tuttavia, non può essere applicata ai casi in cui: “l’organo politico adotti atti di competenza propria, quali quelli attinenti alla programmazione del personale e all’individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici” (art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001). Ed invero, nel caso concreto l’adozione di una nota da parte dell’organo politico, relativa al riconoscimento dell’indennità di videoterminale in assenza dei presupposti previsti dalla legge rappresenta un’evidente e consapevole scelta gestionale ( e non già politica), oltre che un diretto contributo eziologico nella configurazione del danno arrecato alle casse comunali.
5. Nella sentenza in commento la Corte dei conti si pronuncia altresì sulla competenza degli organi di revisione contabile in ordine all’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo.
La normativa di riferimento è l’articolo 40 bis del d.lgs. 156 del 2001, il quale prevede che: “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”. La Corte rileva altresì che in virtù dell’art. 55 del d.lgs. n. 150 del 2009, che ha riformulato integralmente l’art. 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, la funzione di controllo del collegio dei revisori è stata ampliata, comprendendo sia la compatibilità dei costi complessivi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio che la verifica delle “disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”. Posto che dai testi normativi richiamati non si evince la natura giuridica di tale controllo nè, soprattutto, se un suo eventuale esito negativo sia ostativo alla conclusione del contratto integrativo decentrato, la Corte, al fine di dirimere tali quesiti interpretativi, rievoca i principi generali in materia di poteri attribuiti al collegio dei revisori dei conti negli enti locali. A tale rilievo il Collegio richiama: a)- l’art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000, il quale, dopo aver elencato gli atti sottoposti all’obbligatorio parere preventivo dell’organo di revisione, specifica che l’organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti ovvero a motivare adeguatamente la mancata adozione; b)- l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1999, recante la disciplina generale in materia di controlli interni presso le pubbliche amministrazioni, il quale “precisa che il controllo di regolarità amministrativa e contabile (all’interno del quale si annovera, in virtù del medesimo art. 2, quello dell’organo di revisione) non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva (se non nei casi espressamente previsti dalla legge) e “fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all’efficacia dell’atto sono adottate dall’organo amministrativo responsabile”. Alla luce di tale interpretazione sistematica, che si fonda sul combinato disposto degli articoli menzionati, la Corte rileva che l’attività degli organi di revisione contabile è connotata dal carattere dell’obbligatorietà, da svolgersi, pertanto, in maniera accurata, professionale e attenta. “E’ infatti evidente che l’organo di revisione, pur non potendo paralizzare il procedimento di contrattazione decentrata, deve esprimere un parere chiaro e completo, che sia consequenziale a una puntuale e professionale disamina del contratto integrativo sotto il profilo finanziario e giuridico. Va da sé, infatti, che un parere negativo dell’organo di revisione su tutto o su parte del testo dell’ipotesi di contratto dovrebbe dissuadere l’Amministrazione e indurla a non concludere il procedimento di contrattazione”.
Tali notazioni sono peraltro coerenti con lo stesso Manuale ARAN “La procedura della contrattazione decentrata integrativa” del marzo del 2013, secondo il quale, il controllo dell’organo di revisione è finalizzato non solo alla verifica della compatibilità degli oneri delle clausole del contratto di secondo livello con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio dell’ente, ma anche del rispetto delle disposizioni inderogabili di norme di legge che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori. Secondo tale prospettiva, peraltro, dalla formulazione testuale dell’art. 40 bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 (Controlli in materia di contrattazione integrativa), sembra doversi ricavare che questa forma di controllo attiene al rispetto da parte del contratto integrativo di tutti i vincoli comunque derivanti da norme di legge, e non solo di quelli relativi alla misura e le modalità di corresponsione del trattamento economico accessorio.
Infatti, per queste, il legislatore prevede solo un “particolare riferimento”, confermando, quindi, indirettamente, a contrariis, l’estensione del controllo anche al rispetto di tutte le altre norme di legge concernenti la contrattazione. Conseguentemente, si deve ritenere che il controllo dei soggetti a ciò preposti non possa non estendersi anche alla valutazione al merito
delle scelte contrattuali.
1 C. Conti, Sez. I, 4 luglio 1949, in Riv. C. Conti, 1949, III, 8. La natura contrattuale è stata riconosciuta anche dalla Corte costituzionale, sent. 29 gennaio 1993, n. 24, in Riv. C. Conti 1993, 1, 199.
2 F.G. SCOCA, Sguardo d’insieme sugli aspetti sostanziali e processuali della responsabilità amministrativa, in La responsabilità amministrativa e il suo processo, a cura del medesimo autore, Padova, 1997, p. 7.
3 F. G. SCOCA, Problemi aperti in tema di giurisdizione sulla responsabilità amministrativa, in Atti del Convegno su Corretto utilizzo delle risorse pubbliche: idoneità dei mezzi di tutela e necessità del loro potenziamento (Gubbio 20 aprile 2012), in www.giustiziamministrativa.it, 10.
4 Corte Costituzionale, n. 371 del 1998.
5 F. G. SCOCA, Problemi aperti in tema di giurisdizione sulla responsabilità amministrativa, cit.
6 V.TENORE, Le cinque responsabilità del pubblico dipendente, 2009, Milano, p. 283.
7 Corte Costituzionale, sent. n. 453 del 30.12.1998, citata nella sentenza in commento.
8 Corte dei Conti, Sez. Giur. Sicilia sentenze nn. 1033/2012, 331/2010, 3315/2008, citata nella sentenza in commento.
9 T.A.R. Lazio, sez. I quater, Sent., 09-03-2012, n. 2346.
10 Cass. civ., sez. lavoro, 20.5.2010, n. 12351.