a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini
In tema di eliminazione dalla contabilità di residui attivi insussistenti/inesigibili
La Sezione ribadisce la centralità della corretta e rigorosa gestione dei residui in primo luogo per la correttezza del calcolo del risultato di amministrazione ex art. 186 comma 1 D.lgs. 267/2000. Il risultato di amministrazione è infatti pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.
I residui derivano dalla formazione del bilancio in base al principio della competenza finanziaria. In virtù di questo al 31 dicembre, termine dell’esercizio finanziario, alcune entrate accertate non saranno state riscosse ed alcune spese impegnate non saranno state pagate. Questi aspetti non vengono considerati nel bilancio di cassa che fa riferimento alle effettive entrate e uscite, in questo ambito quindi non si parla di residui ma di minori entrate e minori spese.
Il rigore che l’accertamento dei residui richiede è confermato dall’art. 189 del D.lgs n. 267/2000 il quale stabilisce, tra l’altro, che vengano mantenute tra i residui attivi dell’esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esista un titolo giuridico che costituisca l’ente locale creditore della correlativa entrata esigibile nell’esercizio.
L’ente, nell’attività di riaccertamento dei residui, è tenuto a mantenere un comportamento prudente.
L’inserimento di residui attivi di dubbia esigibilità risulta contrario ai fondamentali principi di certezza, veridicità e attendibilità del bilancio.
Normativa di interesse
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
Art. 186 Risultato contabile di amministrazione
1. Il risultato contabile di amministrazione e’ accertato con l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso ed e’ pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. ((Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.)) ((83))
((1-bis. In occasione dell’approvazione del bilancio di previsione e’ determinato l’importo del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.)) ((83))
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AGGIORNAMENTO (83) Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l’art. 80, comma 1) che le presenti modifiche “si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi”.
Art. 189 Residui attivi
1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio.
2. Sono mantenute tra i residui dell’esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l’ente locale creditore della correlativa entrata ((esigibile nell’esercizio, secondo i principi applicati della contabilita’ finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.)).
((83))
3. Alla chiusura dell’esercizio ((le somme rese disponibili dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di finanziamento e non ancora prelevate dall’ente costituiscono residui attivi a valere dell’entrata classificata come prelievi da depositi bancari, nell’ambito del titolo Entrate da riduzione di attivita’ finanziarie, tipologia Altre entrate per riduzione di attivita’ finanziarie.))
((83))
4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell’esercizio costituiscono minori ((entrate)) rispetto alle previsioni ed tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione. ((83)).