a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini

In tema di eliminazione dalla contabilità di residui attivi insussistenti/inesigibili

La Sezione ribadisce la centralità della corretta e rigorosa gestione dei residui in primo luogo per la correttezza del calcolo del risultato di amministrazione ex art. 186 comma 1 D.lgs. 267/2000. Il risultato di amministrazione è infatti pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. 

I residui derivano dalla formazione del bilancio in base al principio della competenza finanziaria. In virtù di questo al 31 dicembre, termine dell’esercizio finanziario, alcune entrate accertate non saranno state riscosse ed alcune spese impegnate non saranno state pagate. Questi aspetti non vengono considerati nel bilancio di cassa che fa riferimento alle effettive entrate e uscite, in questo ambito quindi non si parla di residui ma di minori entrate e minori spese.

Il rigore che l’accertamento dei residui richiede è confermato dall’art. 189 del D.lgs n. 267/2000 il quale stabilisce, tra l’altro, che vengano mantenute tra i residui attivi dell’esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esista un titolo giuridico che costituisca l’ente locale creditore della correlativa entrata esigibile nell’esercizio.

L’ente, nell’attività di riaccertamento dei residui, è tenuto a mantenere un comportamento prudente. 

L’inserimento di residui attivi di dubbia esigibilità risulta contrario ai fondamentali principi di certezza, veridicità e attendibilità del bilancio.

Normativa di interesse

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Art. 186 Risultato contabile di amministrazione 

   1. Il risultato contabile  di  amministrazione  e’  accertato  con l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso ed e’ pari al fondo di cassa  aumentato  dei  residui  attivi  e  diminuito  dei residui passivi. ((Tale risultato non comprende le risorse  accertate che hanno finanziato spese impegnate con  imputazione  agli  esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.)) ((83)) 

   ((1-bis. In occasione dell’approvazione del bilancio di previsione e’ determinato l’importo del risultato  di  amministrazione  presunto dell’esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.)) ((83)) 

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AGGIORNAMENTO (83)  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l’art.  80,  comma  1)  che  le presenti modifiche “si applicano, ove non diversamente  previsto  nel presente decreto, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione   dei   bilanci   relativi   all’esercizio   2015   e successivi”. 

 Art. 189   Residui attivi 

  1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e  non  riscosse entro il termine dell’esercizio. 

  2. Sono mantenute tra i residui  dell’esercizio  esclusivamente  le entrate accertate  per  le  quali  esiste  un  titolo  giuridico  che costituisca  l’ente  locale  creditore  della   correlativa   entrata ((esigibile  nell’esercizio,  secondo  i  principi  applicati   della contabilita’ finanziaria di  cui  all’allegato  n.  4/2  del  decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  e  successive  modificazioni.)).

((83)) 

  3. Alla chiusura dell’esercizio ((le somme rese  disponibili  dalla Cassa depositi e prestiti a titolo  di  finanziamento  e  non  ancora prelevate   dall’ente   costituiscono   residui   attivi   a   valere dell’entrata  classificata  come  prelievi   da   depositi   bancari, nell’ambito del titolo Entrate da riduzione di attivita’ finanziarie, tipologia Altre entrate per  riduzione  di  attivita’  finanziarie.))

((83)) 

  4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e  non  accertate entro il  termine  dell’esercizio  costituiscono  minori  ((entrate)) rispetto alle previsioni ed tale titolo, concorrono a  determinare  i risultati finali della gestione. ((83)).