a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini

Concessione contributi alle famiglie – Misure adottate dal Comune per abbattere integralmente rette di frequenza alle scuole dell’infanzia – E’ di spettanza dell’amministrazione la concreta valutazione in merito ai presupposti per la legittima concessione di contributi e sussidi – Necessità della predeterminazione di criteri rigorosi e ragionevoli.

La pronuncia trae origine dalla richiesta di un Comune finalizzata ad acquisire il parere sulla possibilità di utilizzo degli istituti di cui all’art. 12 della L. 241/1990 per dare, tra l’altro, attuazione a politiche agevolative delle famiglie per servizi educativi dell’infanzia.

Il Collegio, dopo aver dichiarato l’ammissibilità del parere sotto il profilo soggettivo e oggettivo, illustra il quadro normativo all’interno del quale si colloca la questione, in prima battuta i disposti di cui agli artt. 3,  30, 31 e 34 della Carta Costituzionale.

La Sezione sottolinea come i servizi educativi vadano a ricadere nell’ampia categoria dei servizi pubblici.

La lettura degli artt. 112 e 117 del TUEL mette poi in luce che gli enti locali provvedono alla gestione dei servizi pubblici aventi ad oggetto la produzione di beni e attività volte, tra l’altro, alla realizzazione di fini sociali.

Viene in considerazione l’art. 12 della legge n.241/1990 che disciplina i provvedimenti attributivi di vantaggi economici. Nel fornire la disciplina di tali provvedimenti la norma opera un rinvio generale alla predeterminazione, da parte della pubblica amministrazione, dei criteri nel rispetto dei quali le concessioni debbono essere attribuite. Ciò si pone oltre che come una declinazione del principio di trasparenza che guida sempre l’azione amministrativa anche come l’espressione delle finalità politiche, sociali o economiche che l’intervento pubblico intende perseguire.

Per gli enti locali sussiste la possibilità, nell’ambito della propria autonomia finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio e della clausola di invarianza della spesa, di provvedere alla copertura finanziaria dei servizi educativi.

Tale possibilità, espressione della discrezionalità amministrativa, deve essere esercitata nell’osservanza dei principi di ragionevolezza, imparzialità, trasparenza ed economicità.

Normativa di interesse

– LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 12. (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((…)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita’ cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalita’ di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

– DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Art. 112 Servizi pubblici locali 1. Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivita’ rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita’ locali. 2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448 )). 3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualita’ dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

Articolo 117 Tariffe dei servizi 1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti: a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; b) l’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c) l’entita’ dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualita’ del servizio; d) l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato. 2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa e’ determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti. 3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall’ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell’ente o per effetto del modello organizzativo di societa’ mista, la tariffa e’ riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.