di Alessandro Amaolo

In via preliminare, osservo che il reato della sostituzione di persona viene disciplinato nel libro secondo del codice penale al capo IV del titolo settimo che, per via di trasformazioni successive, è passato dalle cinque fattispecie del 1930 alle attuali nove.
La sostituzione di persona forgia un contenitore ad hoc idoneo a ricomprendere tutti quei comportamenti, di dubbia disciplina, che non integrano gli estremi della truffa e che non sono configurabili come crimina falsi già previsti, ancorchè apparentemente riconducibili all’una o agli altri.
Inoltre, il predetto delitto può rappresentare anche l’antefatto, il presupposto per la realizzazione di ulteriori e ben più gravi reati. Si pensi, per fare un esempio, ad una truffa ingenerata da una iniziale sostituzione di persona nella sottoscrizione di un contratto di finanziamento con una banca per l’acquisto di un nuovo autoveicolo.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 494 codice penale ( Sostituzione di persona ) , “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce1 taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno”.
Inoltre, il reato di sostituzione di persona è un illecito che, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e telematiche, risulta essere sempre più in costante aumento ed in espansione all’interno della popolazione, tanto da suscitare un elevato allarme sociale nella società civile . Solo per fare un esempio concreto e tangibile, ritengo importante citare una sentenza della Suprema Corte che ha affermato quanto segue : “Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), la condotta di colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete ‘internet’ nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese, subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a lederne l’immagine e la dignità. (Cassazione penale, sezione V, sentenza 14 dicembre 2007, n. 46674)
La sostituzione di persona si può commettere e realizzare anche indicando delle qualità personali che hanno effetti giuridici. Per la sussistenza del delitto di sostituzione di persona non occorre che il vantaggio sia costituito da un’utilità economica. Infatti, è considerata rilevante anche una finalità di diversa natura come, ad esempio, il fine di eludere indagini volte al recupero di oggetti di provenienza furtiva.
L’elemento psicologico relativo a questa fattispecie penale incriminatrice è il dolo specifico, inteso come coscienza e volontà del fatto, con l’ulteriore scopo di arrecare un danno o un vantaggio. In particolare, il dolo specifico deve essere interpretato ed inteso come la coscienza e la precisa volontà del fatto, con l’ulteriore scopo di arrecare un danno o un vantaggio. La finalità (dolo specifico) può anche essere di natura economica (come lo scopo di evitare un sequestro o la scoperta delle proprie azioni criminose), ovvero non illecita, come nel caso di chi si attribuisca un falso nome solo per stringere amicizia con persone facoltose.

L’elemento materiale consiste in una condotta che si sostanzia nel sostituire illegittimamente la propria all’altrui persona, così come nell’attribuire a sé o ad altri un falso nome, un falso stato o una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici.
In sintesi, la condotta incriminata dalla legge penale consiste nell’induzione in errore di terze persone, attraverso le seguenti sottoelencate modalità:
• la sostituzione illegittima della propria persona ad altri.
Integra il delitto di cui all’art. 494 c.p. il conducente del veicolo che circoli, in contrasto con il codice della strada, in zona vietata qualora esponga il contrassegno di autorizzazione rilasciato a persona disabile che non si trovi sul veicolo, in quanto, in tal caso, egli simula la qualità di titolare o di guidatore autorizzato al trasporto occasionale del titolare; tale fatto è diverso da quello sanzionato in via amministrativa dall’art. 188 comma quarto c.d.s., che concerne la condotta di chi non sia munito del detto contrassegno o dello stesso disabile che non rispetti le condizioni ed i limiti prescritti. ( Cassazione penale, sezione V, sentenza 14 marzo 2011, n. 10203)
• l’attribuzione a sé o ad altri di un falso nome. Per nome si intende il complesso dei contrassegni di identità ( nome, cognome, luogo e data di nascita ecc.). Inoltre, il falso nome può essere di un’altra persona oppure mostrarsi del tutto immaginario.
Integra il delitto di sostituzione di persona ( art. 494 c.p. ) la condotta di colui che si attribuisca un falso nome in modo da poter avviare una corrispondenza con soggetti che, altrimenti, non gli avrebbero concesso la loro amicizia e confidenza. (Cassazione penale, sezione V, sentenza 31 ottobre 2006, n. 36094 )
• l’attribuzione a sé o ad altri di un falso stato.
• l’attribuzione a sé o ad altri di una qualità2 a cui la legge attribuisce effetti giuridici.
Si tratta di un reato a forma vincolata dove le fattispecie penalmente rilevanti sono soltanto quelle descritte nella norma penale.
E’ un reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque e di pericolo, giacché richiede l’offesa in senso giuridico del bene protetto. Inoltre, è di natura sussidiaria, poiché trova applicazione soltanto quanto il fatto non costituisce un altro reato contro la fede pubblica.
Il soggetto passivo di questo reato può essere una persona fisica, una persona giuridica , così come la stessa Pubblica Amministrazione.
La fattispecie incriminatrice in esame si perfeziona nel momento in cui taluno viene indotto in errore. Inoltre, il tentativo è ammissibile ed in questo caso la prova del dolo specifico, ove manchino esplicite ammissioni da parte dell’imputato, ha natura essenzialmente indiretta nel senso che deve essere desunta da elementi esterni. In particolare, deve essere tratta e ricavata da quei dati della condotta che per la loro non equivoca potenzialità offensiva sono i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall’agente.
Oggetto della tutela penale è l’interesse riguardante la fede pubblica, giacché la stessa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali. Si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia d’un determinato destinatario, tanto che possono rappresentare una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata ed alla tutela civilistica al diritto al nome.
Il delitto ha una natura plurioffensiva ed il soggetto passivo non è soltanto una moltitudine indifferenziata, ma anche ed in particolar modo la persona della cui identità arbitrariamente dispone il soggetto attivo.
Poichè il delitto ex art. 494 codice penale ha carattere sussidiario solamente riguardo ad altri contro la fede pubblica, ove una truffa venga commessa mediante sostituzione di persona, il reato previsto dall’art. 640 codice penale concorre materialmente con l’altro contemplato dall’art. 494 citato. Infatti, a tal proposito, quest’ultimo non può ritenersi assorbito secondo il principio sancito dall’art. 84 codice penale.
In pratica la Suprema Corte ha, nel corso del tempo, nuovamente stabilito quanto sopra esposto e cioè che “ sussiste concorso formale di reati tra la truffa e la sostituzione di persona, poiché si tratta della medesima condotta che integra due ipotesi delittuose diverse e tra loro autonome : ne consegue che lo stesso comportamento ben può realizzare l’elemento materiale di entrambi i reati “. ( Cassazione penale, sezione V, sentenza 16 ottobre 1998, n. 10805 )
In sintesi, si può correttamente affermare che la fattispecie penale incriminatrice della sostituzione di persona, avendo carattere sussidiario solo rispetto ad altri delitti contro la fede pubblica, concorre materialmente con il delitto di truffa, nel quale non può ritenersi assorbita ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84 codice penale.
Il delitto di sostituzione di persona può concorrere con quello di truffa, dal momento che i fatti costituiscono violazione di distinti beni giuridici, offendendo il primo la pubblica fede ed il secondo il patrimonio.
Pertanto, affermo che sussiste concorso formale di reati tra la truffa (art. 640 c.p.) e la sostituzione di persona (art. 494 c.p.), poiché si tratta della stessa condotta che integra due ipotesi delittuose diverse e tra loro autonome. In sintesi, il medesimo comportamento può ben realizzare l’elemento materiale di entrambi i reati.
In conclusione, i due predetti delitti concorrono tra di loro poiché sono lesivi di beni giuridici differenziati. In particolare, nel caso di truffa consumata mediante sostituzione di persona il reato di cui all’art. 640 c.p. concorre materialmente con quello di cui all’art. 494 c.p., non potendo quest’ultimo ritenersi assorbito dal primo ex art. 84 c.p.
In riferimento ai rapporti con altri reati, la Suprema Corte ha stabilito che : “ L’esibizione di una paletta della Polizia di Stato da parte di un soggetto estraneo alla amministrazione allo scopo di evitare la contestazione di sosta del proprio veicolo in zona vietata, integra il reato di cui all’art. 494 c.p. e non quello di cui all’art. 471 dello stesso codice, non avendo la paletta funzione di certificazione, essendo essa solo un segno distintivo della appartenenza di chi ne è munito a un corpo amministrativo dello Stato. Considerato, poi, che l’uso illecito di tale segno distintivo è finalizzato all’ottenimento di un vantaggio, è configurabile il reato di sostituzione di persona e non quello, meno grave, di usurpazione di titoli o di onori, di cui all’art. 498 c.p. “. ( Cassazione penale, sezione V, 21 ottobre 1998 – 3 dicembre 1998 , n. 12753)
A questo punto è importante analizzare, per una migliore completezza espositiva, il profilo del criterio di consunzione o dell’assorbimento per il delitto in oggetto.
E’ bene precisare che, in base al criterio di consunzione o dell’assorbimento trova applicazione la norma che prevede il trattamento sanzionatorio concretamente più gravoso per il soggetto.

Proprio riguardo a quest’ultimo aspetto il Supremo Colleggio ha stabilito che : “Il delitto di sostituzione di persona può ritenersi assorbito in altra figura criminosa solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all’art. 494 c.p., sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; per contro, si ha concorso materiale di reati quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate”. (Cassazione penale, sezione II, sentenza 07 marzo 2005, n. 8754)
La realtà pratica conosce numerosi esempi applicativi che sono relativi proprio al reato preso in esame. Ad esempio la Suprema Corte ha rilevato quanto segue: “La falsa attribuzione della qualità di esercente una professione integra il reato di sostituzione di persona atteso che la legge ricollega a detta qualità gli effetti giuridici tipici della corrispondente professione intellettuale. Non è necessario che il fatto tenda all’illegale esercizio della professione; né importa che miri alla mera soddisfazione di una vanità personale, essendo sufficiente che venga coscientemente voluto e sia idoneo a trarre in inganno la fede pubblica”. (Cassazione penale, sezione V, sentenza 19 marzo 1999, n. 3645)

Ed ancora, gli ermellini hanno stabilito che: “ Integra il reato di sostituzione di persona la falsa attribuzione della qualità di sacerdote, in quanto l’ordinamento riconosce alla qualità di ministro di culto effetti civili ed amministrativi; né è rilevante, a tal fine, il fatto che la falsa attribuzione sia effettuata per realizzare un’attività non rientrante tra quelle tipiche del sacerdote, posto che ciò che rileva è la coscienza della falsa attribuzione e la lesione della pubblica fede. (Cassazione penale, sezione V, sentenza 04 novembre 2008, n. 41142)
Restano ancora da analizzare alcune note procedurali relative al reato in oggetto che si prescrive nel termine di 6 anni. Si tratta di un delitto procedibile d’ufficio (art. 50 c.p.p.) e di competenza del Tribunale monocratico (art. 33 ter c.p.p.), senza la celebrazione dell’udienza preliminare, dove non sono consentite le misure cautelari personali, così come l’arresto ed il fermo di indiziato di delitto.
Sicché sembra di poter concludere che il reato in oggetto ha sicuramente una natura plurioffensiva. Infatti, è preordinato dal legislatore penale non solo alla tutela degli interessi pubblici, ma anche di quelli del soggetto privato nella cui sfera giuridica l’atto sia destinato ad incidere concretamente. Di conseguenza, il privato riveste la qualità di persona offesa e, in quanto tale, è pienamente legittimato a proporre l’opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p. (in tal senso la Cassazione penale, sezione V, sentenza 25 maggio 2009, n. 21574)
Da ultimo, ritengo che, in base a considerazioni personali di politica criminale, il trattamento sanzionatorio della reclusione fino a un anno , forse, è troppo lieve per tutelare il bene giuridico protetto dalla norma penale.