Diritto della circolazione stradale – Le norme di comportamento : la distanza di sicurezza tra veicoli (a cura del Dott. Alessandro Amaolo)
In via preliminare, l’autore osserva che l’articolo 149 del vigente codice della strada, nell’evidente intento di prevenire collisioni e tamponamenti[1], prescrive la regola generale che durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo ed evitate collisioni.
In termini tecnici, la distanza di sicurezza è la distanza che un veicolo deve mantenere da quello che lo precede per potersi arrestare senza urtarlo. In particolare, la distanza di sicurezza è l’intervallo di spazio/tempo da interporre rispetto al veicolo che precede, per consentire al veicolo condotto di arrestarsi in tempo utile evitando il tamponamento.
In particolare, la distanza di sicurezza descritta dalla norma in commento è relativa a veicoli in movimento. Infatti, diversamente, laddove il tamponamento avvenga in relazione a veicoli fermi o ad altro ostacolo prevedibile, si applicano le sanzioni dell’articolo 141, comma 2. In sintesi, mentre l’articolo 141 rappresenta la velocità non prudenziale a causa di un urto contro ipotetici ostacoli di qualsiasi natura, anche diversi dai veicoli, l’articolo in commento, invece, è destinato a regolare il rispetto della distanza di sicurezza per impedire l’urto e lo scontro fra dei veicoli che sono in movimento (almeno uno dei due).
Inoltre, è opportuno segnalare che nel Regolamento di Attuazione al C.d.S. (D.P.R. 495/92), all’art. 348 (primo comma), è previsto che la distanza di sicurezza tra due veicoli deve sempre essere commisurata alla velocità, alla prontezza dei riflessi del conducente, alle condizioni del traffico, a quelle planoaltimetriche della strada, alle condizioni atmosferiche, al tipo e allo stato di efficienza del veicolo, all’entità del carico, nonché ad ogni altra circostanza influente. Infine, nel successivo secondo ed ultimo comma, il legislatore stabilisce che la distanza di sicurezza deve essere almeno uguale allo spazio percorso durante il tempo che passa tra la prima percezione di un pericolo e l’inizio della frenata.
Pertanto, l’articolo 149 Cds stabilisce nel suo primo comma che: “ Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.
Secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione “L’avvenuta collisione di un veicolo con quello che lo precede pone a carico del conducente una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa[2] di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili”. (Cassazione civile, sezione III, 13 luglio 2010, n. 16376)
L’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza, di cui all’art. 149 c.d.s. è finalizzato ad evitare tamponamenti ed urti con altre parti degli altri veicoli, e non ad evitare gli ostacoli che si possono improvvisamente parare davanti all’automobilista durante la guida, alla cui prevenzione invece sono dettate le regole cautelari riguardanti la velocità e l’attenzione alla presenza di eventuali ostacoli sempre possibili lungo i tragitti stradali.
La struttura sanzionatoria della norma in commento prevede tre diverse graduazioni di sanzioni di intensità crescente, a seconda che il mancato rispetto della distanza di sicurezza non abbia provocato incidenti o abbia provocato incidenti con danni lievi al veicolo o lesioni lievi, oppure, nel secondo caso, abbia causato danni ai veicoli così gravi da determinare l’obbligo di revisione dei veicoli (anche di uno solo) ai sensi dell’articolo 80, comma 7. Invece, la terza graduazione sussiste allorquando il mancato rispetto della distanza di sicurezza sia stato la causa di lesioni[3] personali gravi, ossia con referto superiore a 40 giorni ovvero che abbiano determinato un pericolo di vita, anche in presenza di lesioni inferiori a 40 giorni.
Il secondo comma prescrive che: “Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia”. Pertanto, l’inosservanza, fuori del centro abitato, della distanza minima di sicurezza tra veicoli per cui vige il divieto di sorpasso è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 41,00 (o di € 28,70 se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni) ed con la decurtazione di nr. 3 punti dalla patente di guida.
Si precisa, altresì, che per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003, a soggetti che non siano titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati per ogni singola violazione sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
Tuttavia, se la violazione alla predetta norma del Cds avviene dopo le ore 22:00 ed prima delle ore 7:00 la sanzione amministrativa pecuniaria da pagare sale ad € 54,67 ( o ad € 38,27 se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni).
Inoltre, il comma successivo stabilisce che: “Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro”. Dunque, l’inosservanza della distanza minima di sicurezza rispetto a macchine sgombraneve e spargitrici in azione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 41,00 (o di € 28,70 se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni) ed con la decurtazione di nr. 3 punti dalla patente di guida. Tuttavia, anche in questo caso, se la violazione alla predetta norma del Cds avviene dopo le ore 22:00 ed prima delle ore 7:00 la sanzione amministrativa pecuniaria da pagare sale ad € 54,67 ( o ad € 38,27 se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni).
I commi successivi quarto, quinto ed sesto , invece, contengono diposizioni normative che sono relative al trattamento sanzionatorio per le violazioni ai precetti sopra elencati. Il legislatore, infatti, stabilisce al quarto comma che: “Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169”. Orbene, l’inosservanza della distanza di sicurezza tra veicoli in movimento senza collisione o con danni lievi comporta anche la decurtazione di nr. 3 punti dalla patente di guida.
Invece, molto più articolato, strutturato e complesso si presenta il quinto comma. Infatti, il predetto comma dispone che: “Quando dall’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’art. 80, comma 7, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 85 a € 338. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI”.
Dunque, a quanto sopra si aggiunge che l’inosservanza della distanza di sicurezza tra veicoli in movimento con collisione con danni gravi ai veicoli comporta anche la decurtazione di nr. 5 punti dalla patente di guida.
L’articolo 149 Cds si chiude con il sesto comma che sancisce quanto segue: “Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1697, salva l’applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e II, del titolo VI”.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 126bis del C.d.S., vi è, per l’inosservanza della distanza di sicurezza tra veicoli in movimento con collisione ed con lesioni gravi alle persone, una decurtazione[4] di 08 punti dalla patente di guida.
Anche per questi ultimi casi valgono le riflessioni in precedenza esposte, così come vale anche la riflessione in tema di aumento della sanzione amministrativa pecuniaria qualora la violazione venga posta in essere dopo le ore 22:00 e prima delle ore 7:00.
Pertanto, la ratio della disposizione di cui all’art. 149 del codice della strada relativo all’obbligo di mantenere le distanze di sicurezza è proprio quella di impedire qualunque ostacolo o pericolo che risulti in qualsiasi modo ricollegabile (direttamente o indirettamente) alla circolazione del veicolo che precede, e non soltanto quella di prevenire la collisione tra veicoli accodati. (in tal senso si veda la Cassazione penale, sezione IV, 29 luglio 2004, n. 32920)
Con la norma in commento, il legislatore vuole imporre ai conducenti di veicoli (autovetture, autocarri, motocicli, ciclomotori e velocipedi) di assicurarsi di poter fermare tempestivamente il proprio veicolo, proprio al fine di evitare collisioni con il veicolo che precede. Pertanto, di regola, in colui che tampona, si presume de facto l’inosservanza della distanza di sicurezza. In sostanza, non trova generalmente applicazione la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 codice civile salvo che, chi tampona, non riesca a fornire la prova che la collisione è avvenuta per cause in tutto o in parte a lui non imputabili. Tuttavia, l’autore ritiene che nell’ipotesi in cui il tamponamento sia avvenuto a seguito dell’improvvisa immissione sulla corsia di marcia di un veicolo occorra valutare comparativamente la condotta di guida di entrambi i conducenti. Infatti, in tale caso, l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza vige in relazione alla normale marcia dei veicoli sulla medesima corsia di marcia e non nell’ipotesi di improvvisi anomali ed imprevedibili ostacoli, rappresentati dall’improvvisa immissione di un veicolo nel flusso stradale. L’autore ritiene che proprio per quest’ultima situazione sia possibile avere quanto meno un concorso di colpa nella verificazione del sinistro stradale da parte di entrambi i conducenti dei veicoli antagonisti.
In ultima analisi, si può ragionevolmente poter ritenere che in caso di tamponamento di veicoli, l’applicazione della presunzione semplice del mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte del conducente del veicolo tamponante non è sempre automatica. Infatti, in presenza di situazioni non obiettivamente chiare o di contestazioni, il conducente del veicolo tamponato ha l’onere di dimostrare la regolarità della propria condotta di guida, fornendo adeguata prova liberatoria atta a superare la presunzione di corresponsabilità sancita dall’art. 2054[5] c.c. Del resto, la mera ubicazione dei danni nella parte posteriore del veicolo non è da sola sufficiente a far presumere il mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte del conducente dell’altro veicolo. Per l’applicabilità di tale presunzione semplice, il cui fondamento normativo è costituito dall’art. 2729 c.c., è necessario un quadro processuale caratterizzato da indizi chiari, univoci , precisi e concordanti. Sulla base di tutte le precedenti considerazioni e riflessioni, l’autore ritiene che la distanza di sicurezza da osservare, durante la circolazione stradale, è un dato non assoluto ma relativo, rapportato cioè a molti ed eterogenei coefficienti (velocità, condizioni del traffico e della strada, caratteristiche ed efficienza dei veicoli, condizioni atmosferiche, prontezza dei riflessi del conducente, etc.). A sostegno di tutte le argomentazioni sopra esposte merita di essere riportato un importante principio di diritto elaborato dal Giudice di legittimità. Invero, proprio su questi ultimi punti della trattazione la Suprema Corte ha stabilito che: “In materia di circolazione stradale, ove un veicolo ne tamponi un altro che si sia immesso sulla sua carreggiata previa inversione del senso di marcia, non è data la logica possibilità che concorrano entrambe le violazioni di cui agli artt. 154 e 149 del codice della strada. Infatti, se il conducente del veicolo che ha invertito il proprio senso di marcia abbia omesso di dare la precedenza al veicolo sopraggiungente, così incorrendo nella violazione dell’art. 154 codice della strada, non è configurabile a carico del conducente di quest’ultimo veicolo la violazione dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza, di cui all’art. 149 codice della strada”. (Cassazione civile, sezione III, sentenza del 27.10.2011, n. 22406).
(a cura del Dott. Alessandro Amaolo , Specializzato nelle Professioni Legali con indirizzo Giudiziario – Forense ed abilitato all’esercizio della Professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Ancona)
[1] In caso di tamponamento di un veicolo che, per una situazione anomala ed avulsa dalle esigenze del traffico, costituisca un ostacolo fisso ed imprevedibile rispetto al normale andamento della circolazione stradale (nella specie un rimorchio staccatosi dalla motrice ed arrestatosi sulla corsia di marcia) è inapplicabile la presunzione de facto di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall’art. 149 codice della strada. (Cassazione Civile, sezione III, sentenza del 27.08.2015, n. 17206)
[2] (In senso contrario) La presunzione di concorso in pari grado di colpa posta dall’art. 2054, secondo comma, c.c. in caso di collisione tra veicoli tra i quali va classificata anche la bicicletta , in mancanza di un accertamento concreto del giudice del merito delle rispettive responsabilità, non è esclusa in caso di tamponamento, cioè dalla circostanza che i veicoli procedano nella medesima direzione, e quindi la collisione avvenga da tergo. (Cassazione civile, sezione III, sentenza 13 luglio 2005, n. 14741)
[3] In tema di lesioni personali, costituisce “malattia” qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando sia in atto il suddetto processo di alterazione (Fattispecie relativa ad escoriazioni). (Cassazione penale, sezione V, sentenza 10 dicembre 2010, n. 43763)
[4] Nelle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, che comportino la previsione dell’applicazione accessoria della decurtazione dei punti, ex art. 126bis c.d.s. (che deve essere necessariamente menzionata nel verbale di accertamento) il destinatario, può proporre opposizione dinanzi al giudice di pace ex art. 204bis c.d.s. onde far valere anche vizi relativi alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. (Cassazione civile, Sezione Unite, sentenza del 13 Marzo 2012, n. 3936)
[5] Nel tamponamento a catena di autoveicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, secondo comma c.c. con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura in entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna. (Cassazione civile, sezione III, sentenza del 29.05.2003, n. 8646)