Di Alessandro Amaolo

In via del tutto preliminare, si precisa che Il delitto di omicidio stradale, previsto e punito dall’art. 589 bis c.p., è stato collocato dal legislatore penale del 2016 nel libro II , Titolo XII, Capo I rubricato “Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale” del vigente codice penale.

Fatta questa breve premessa, lo scrivente osserva che l’omicidio stradale è un delitto di grave allarme sociale per tutta la collettività. La fattispecie incriminatrice in commento è stata inserita dall’articolo 1 , comma 1 , legge 23 marzo 2016 , n. 41, con effetto a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi dell’articolo 1 , comma 8, legge n. 41 citata. Infatti, il legislatore aveva notato che, nel tempo, la precedente formulazione delle norme del codice penale, in tema di omicidio stradale, non era efficace né dal punto di vista delle sanzioni, né dal punto di vista delle misure cautelari e né soprattutto per le misure amministrative accessorie (sospensione cautelare e revoca della patente di guida). Le pene previste in precedenza per l’omicidio colposo in violazione alle norme del codice della strada (art. 589 c.p.) potevano ben ritenersi come irrisorie nei confronti della gravità dei fatti compiuti. E’ stato, quindi, costruito dal legislatore del 2016 un reato colposo sui generis in quanto viene comminata una pena che, nel nostro ordinamento, è senza precedenti tanto da avvicinarsi a quella dell’omicidio doloso volontario. La ratio dell’introduzione dell’omicidio colposo stradale, previsto e punito dall’articolo 589 bis del codice penale, è individuabile proprio nell’esigenza di una più intensa e penetrante tutela penale in un settore della vita di relazione particolarmente importante dal punto di vista socio – economico, caratterizzato da un alto livello di rischio per l’incolumità individuale.

Lo scrivente definisce l’omicidio stradale come una particolare fattispecie di omicidio colposo[1] che si sostanzia in una violazione di alcune specifiche norme giuridiche che disciplinano la circolazione dei veicoli a motore nelle strade. Costituisce omicidio l’anticipare, anche di una minima frazione di tempo, la morte di un uomo, essendo irrilevante che essa si sarebbe verificata ugualmente, per le conseguenze letali di altre lesioni riportate dalla vittima ad opera di altre persone, una volta che l’azione dell’imputato abbia concorso nella causazione della morte.

Tuttavia, in tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo, che venga a trovarsi in una situazione di pericolo improvvisa e dovuta a condotta di guida illecita altrui, non risponde a titolo di colpa dell’omicidio colposo stradale per non aver posto in essere una manovra di emergenza adeguata ad evitare l’incidente. Ovviamente, non costituisce caso fortuito, tale da escludere la punibilità dell’agente, quello cui l’agente abbia dato causa, con la sua condotta negligente od imprudente. (Cassazione penale, sezione IV, sentenza 19 novembre 2009, n. 44548). Invece, il caso fortuito si verifica quando sussiste il nesso di causalità materiale tra la condotta e l’evento, ma fa difetto la colpa, poiché l’agente non ha causato l’evento per sua negligenza o imprudenza.

Il reato di omicidio colposo stradale si compone, dal punto di vista oggettivo, di una condotta, di un evento e del rapporto di causalità[2] tra condotta ed evento. Quest’ultimo elemento oggettivo, l’evento viene esplicitamente richiesto per la consumazione del reato. Infatti, nella determinazione del momento in cui il soggetto passivo ha cessato di vivere, soccorre la disposizione della legge nr. 578/1993, che all’articolo 1 stabilisce : “la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo”, identificando la morte con la cd. “morte cerebrale”.

Il bene giuridico tutelato da questa fattispecie penale incriminatrice è proprio l’integrità fisica di ciascuna persona. Più precisamente, lo scopo della norma è quello di proteggere il diritto alla vita di ogni singolo individuo. Il reato può essere commesso da chiunque si ponga alla guida di un veicolo a motore (soggetto attivo). Invece, il soggetto passivo del reato è ciascuna singola persona che è titolare del bene vita.

In particolare, la nozione di “veicolo” offerta dall’articolo 46 del codice della strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285) è la seguente : “ si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo”.

L’elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nel determinare e cagionare la morte di taluno a causa di un comportamento colposo, vale a dire contrario alle regole cautelari nella circolazione stradale dei veicoli a motori imposte dall’ordinamento giuridico. Tuttavia, l’assenza del cadavere dell’ucciso non impedisce la formazione della prova dell’omicidio né incide sul principio di responsabilità.

Al reato di omicidio stradale non si può utilizzare la disciplina del reato continuato con potenziali contravvenzioni previste dal codice della strada per la guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (articoli 186, comma 2, lettera c, e 187 del codice della strada) dato che, essendo colposo, non potrebbe presentarsi il requisito, richiesto dall’art. 81 c. 2 c.p., della unicità del disegno criminoso.

Si configura, bensì, il concorso formale di reati nell’ipotesi di eventi mortali e lesivi cagionati colposamente nel medesimo contesto fattuale.

Nell’omicidio colposo stradale il tentativo non è ammissibile, data l’incompatibilità fra delitto tentato e delitto colposo.

Pertanto, il primo comma dell’articolo 589 bis (Omicidio stradale) del codice penale stabilisce che : “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni”.

Dalla lettura della norma si evince che si può assolutamente escludere il dolo, anche quello eventuale, per poter integrare la fattispecie in oggetto. Oltre al dolo, siamo anche al di fuori dell’elemento psicologico della cd. preterintenzione (art. 43 codice penale). Infatti, in tutte le ipotesi siamo sempre nel campo dei reati colposi seppur di grave allarme sociale, così come sopra esposto in premessa. In questo specifico contesto è opportuno affermare che, per duratura tradizione, la colpa ha sempre delineato, rispetto al dolo, la forma di colpevolezza meno grave, eccezionale, minoritaria e sussidiaria. Il reato doloso è il prototipo dell’illecito penale mentre, invece, il reato colposo è munito di quella sufficiente autonomia che gli consente una trattazione affrancata dal modello del reato doloso. Nel delitto di omicidio stradale l’elemento psicologico del reato è la colpa che viene generalmente definita come “mancanza di volontà del fatto”. Pertanto, la colpa[3] nella violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, di cui al prima comma dell’articolo 589 bis c.p., è riscontrabile sia da elementi psicologici come la negligenza, l’imprudenza o l’imperizia che da altri elementi normativi quali la violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline. In particolare, i primi sono classificabili nell’ambito della c.d. colpa generica mentre, invece, i secondi nella c.d. colpa specifica.

L’omicidio stradale semplice (non aggravato), di cui al primo comma dell’art. 589 bis c.p., si realizza con la violazione di norme del codice della strada che, ovviamente, risultano essere ben diverse da quelle dell’aggravato. Inoltre, in questa caso la misura pre-cautelare dell’arresto è facoltativa in flagranza di reato, mentre, invece, il fermo di polizia giudiziaria è consentito e richiede come condizione anche un serio pericolo di fuga documentato.

Proseguendo oltre, il legislatore penale, al secondo comma, stabilisce che : “Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni”. Quindi, nel terzo comma, il legislatore sancisce che: “La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c), e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Inoltre, il legislatore penale nel quarto comma afferma che : “Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni”.

Il successivo quinto comma stabilisce espressamente che la pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Quindi, il sesto comma specifica che nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Pertanto, il sesto comma prevede una circostanza aggravante a efficacia comune, il cui verificarsi implica necessariamente un aumento delle pene previste per le tre ipotesi sopra specificate.

In sintesi, il trattamento sanzionatorio della fattispecie penale in oggetto viene aggravato in presenza dell’alterazione psico – fisica del conducente di un veicolo a motore, da comportamenti alla guida molto pericolosi, così come dalla pluralità di vittime.

Nell’omicidio stradale, aggravato per alterazione da ubriachezza (oltre 1,5 gr/l) , da ebbrezza (tra 0,8 e 1,5) per soggetti di cui all’art. 186 bis, lett. b), c) e d) CDS e da alterazione da stupefacenti, l’arresto del conducente di un veicolo a motore è obbligatorio in flagranza di reato (commi 2 e 3 dell’art. 589 bis c.p.) ed il fermo di polizia giudiziaria è consentito; inoltre, la sospensione cautelare della patente di guida è fino a 5 anni con la possibilità di prorogare il provvedimento amministrativo fino a 10 anni. Il termine del provvedimento viene raddoppiato da 5 a 10 anni nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2 bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1 bis, del codice della strada. Invece la revoca della patente di guida (con divieto di conseguirla) è di 15 anni che può arrivare a 20 se la persona era stata in precedenza già condannata per la guida in stata di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti anche senza incidente ovvero a fino a 30 anni in caso di fuga.

Per ciò che concerne altri aspetti procedurali, il Pubblico Ministero, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari. La competenza è del Tribunale in composizione monocratica per le ipotesi previste nei commi 1, 4 e 5 mentre, invece, è del Tribunale Collegiale per le ipotesi dei commi 2 e 3, così come nelle ipotesi in cui ricorre l’aggravante di cui all’art. 590-ter (Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali).

Il penultimo comma dell’articolo 589bis c.p. prevede anche una circostanza attenuante a efficacia speciale stabilendo, al comma sette, che la pena è diminuita fino alla metà nel caso in cui l’evento morte non derivi esclusivamente dall’azione o dall’omissione del colpevole.

L’ultimo comma dell’art. 589-bis c.p. immette alla fine, così come l’ultimo comma dell’art. 589 c.p., una disposizione speciale relativa al concorso formale di reati, prevedendo che in caso di morte di più persone o di morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo, ma in ogni caso non superiore a diciotto anni.

L’inserimento all’interno dell’ordinamento giuridico del reato particolare di omicidio stradale ha comportato, poi, la trasformazione del sesto comma dell’art. 157 c.p., con conseguente raddoppio dei termini di prescrizione nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica con tasso superiore a 1,5 g/l o da un soggetto che sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti oltre che in caso di omicidio e lesioni personali colposi plurimi.

In conclusione, a rigor di logica, sussiste l’omicidio stradale anche quando, pur non violandosi una norma di comportamento contenuta nel codice della strada, ci sia stata inosservanza delle regole di generica prudenza, perizia e diligenza previste dall’articolo 140 del codice della strada.

In ultima analisi, le disposizioni normative contenute nell’articolo 589 bis c.p. sono poste proprio a difesa dei beni primari della vita e dell’incolumità individuale, la cui protezione dà risposta all’interesse del singolo e dell’intera collettività. In particolare, l’incolumità individuale si connette alla persona intesa nel suo significato globale, onnicomprensivo di integrità fisica, psichica, funzionale ed estetica correlata al singolo individuo. (a cura del Dott. Alessandro Amaolo)

[1] Il conducente di un autoveicolo, che venga abbagliato dai fari di un altro autoveicolo procedente in senso inverso, è tenuto a rallentare la velocità al massimo ed, occorrendo, anche a fermarsi al fine di evitare l’insorgere di una situazione di pericolo. Ove non adotti queste cautele il conducente risponde, nel caso di investimento con conseguenze letali per l’investito, di omicidio colposo e tale responsabilità non resta esclusa dalla eventuale colpa concorrente dell’investito, che, con la sua condotta imprudente, abbia contribuito al verificarsi dell’evento. (Cassazione penale, sezione IV, sentenza 11 aprile 1987, n. 4469)

[2] Se è vero che l’onere della prova dell’improvviso malore del conducente non è posto a carico di colui che invoca la causa di esclusione della punibilità onde spetta al giudice stabilire se l’imputato al momento del fatto fosse libero di determinare le proprie azioni, tuttavia il giudice stesso non deve compiere indagini per l’accertamento delle condizioni di salute dell’imputato al momento del fatto, poiché, in mancanza di qualsiasi allegazione di elementi specifici, si presume che la condotta del soggetto, normalmente capace, sia riferibile ad un’attività volontaria e cosciente e quindi liberamente determinata. (Cassazione penale, sezione IV, sentenza 02 novembre 1990, n. 14357)

[3] In tema di omicidio colposo, nell’ipotesi di attraversamento della carreggiata sugli appositi passaggi, non può ravvisarsi il concorso di colpa della vittima, qualora questa legittimamente fidando del diritto di precedenza, abbia iniziato l’attraversamento, pur avendo scorto un veicolo che sopraggiungeva a distanza tale da consentire al conducente di rallentare adeguatamente la velocità fino ad arrestare la marcia. (Cassazione penale, sezione IV, sentenza 17 aprile 1986, n. 3012)