di Eliana Benvegna
Sosteneva Calamandrei: “nel processo, gli avvocati dell’ente pubblico sono difensori di parte e nulla più”. Il particolare rapporto che lega l’avvocato pubblico all’Amministrazione, fa si che egli acquisisca quella particolare “forma mentis” in virtù della quale egli non può assolutamente trascurare il fatto che il suo cliente, nello svolgimento della sua funzione e, quindi, anche nella patologia degli atti e delle attività che possono portare al contenzioso, deve perseguire un unico ed esclusivo obiettivo: l’interesse pubblico.
La disciplina dell’Avvocato dell’Ente Pubblico risale al R.D.L. 1578 del 1933, sull’ordinamento della professione forense, che all’art. 3 (comma 4 lett. b), nel disciplinare l’esercizio professionale dell’avvocato dell’ente pubblico al comma 4 lett. b) escludeva la incompatibilità di cui al comma 2 (vale a dire attività di un lavoro dipendente) per i soli avvocati inseriti negli uffici legali di Enti pubblici e iscritti nell’elenco speciale tenuto presso l’Ordine [1].
Le SS.UU. hanno letto la norma nel senso che “al fine dell’iscrizione degli addetti agli uffici legali di enti pubblici negli elenchi speciali annessi agli albi degli avvocati e procuratori di cui agli art. 3 e 4 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (norme di carattere eccezionale, attesone il carattere derogatorio al principio dell’incompatibilità sancito dal comma 2 del citato art. 3), è necessario che il dipendente dell’ente pubblico risulti addetto ad un ufficio legale dotato di una sua autonomia nell’ambito della relativa struttura, e che, in virtù di tale sua appartenenza ed alla stregua dell’ordinamento dell’ente stesso, egli sia – in linea di principio – abilitato a svolgere, nell’interesse dell’ufficio ed in via esclusiva, attività professionale, tanto giudiziaria quanto extragiudiziaria” [2]; dandone una interpretazione che è stata condivisa e ribadita dalla successiva giurisprudenza di legittimità [3].
Pertanto, in virtù dell’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933 affinché si configurasse la figura dell’Avvocato dell’ente pubblico e la consequenziale iscrizione all’Elenco Speciale annesso all’Albo era necessario che concorressero tre elementi imprescindibili: 1) l’insistenza presso l’ente pubblico di un ufficio legale che costituisca un’unità autonoma; 2) che il richiedente sia munito del titolo abilitativo alla professione e faccia parte dell’ufficio legale e vi svolga l’attività professionale esclusivamente per le cause e gli affari propri dell’ente e in piena autonomia e indipendenza; 3) che detto avvocato abbia un rapporto stabile e sia privo di attività di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale.
Il quadro normativo non è mutato con la legge di riforma della professione di avvocato, la n. 247 del 3 dicembre 2012, che accogliendo e codificando i principi elaborati, negli anni dalla giurisprudenza, ha dettato all’art. 23 (Avvocati degli enti pubblici) una disciplina aggiornata e più puntuale riguardo alla specifica figura dell’avvocato dell’ente pubblico [4].
In virtù della legge professionale l’Avvocato deve, pertanto, appartenere ad un ufficio legale, stabilmente costituito, con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente e deve svolgere in forma esclusiva tali funzioni .
La giurisprudenza ha ripetutamente chiarito, con riferimento al pregresso ordinamento professionale, che l’iscrizione nell’elenco speciale presuppone l’esercizio della professione forense da parte dei dipendenti pubblici attraverso un ufficio legale appositamente istituito e configurato, nella struttura organizzativa dell’ente pubblico, come unità organizzativa autonoma, al quale l’avvocato-dipendente deve essere stabilmente assegnato, essendo altresì necessario che tale destinazione non sia liberamente revocabile, ma possa cessare solo sulla base di circostanze o criteri prestabiliti.
L’ufficio legale non può essere collocato alle dipendenze di altra struttura amministrativa, in quanto la subordinazione gerarchica e l’ingerenza nella trattazione degli affari giuridico-legali sono incompatibili con la salvaguardia della libertà ed indipendenza dell’attività professionale.
Pur nella pluralità dei modelli organizzativi adottati dalle diverse amministrazioni, prevale la collocazione dell’ufficio legale in posizione di staff al vertice decisionale dell’ente .
In proposito, anche da ultimo, la giurisprudenza ha ribadito che l’indipendenza ed autonomia devono essere riferite alla formazione del giudizio, alla valutazione ed alle scelte processuali, dovendosi tenere conto delle caratteristiche peculiari che assume l’esercizio della professione forense svolta nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego [5].
Studi recenti sulle consulenze e incarichi esterni delle P.A. hanno messo in evidenza che solo nei contenziosi legali i Comuni spendono milioni di euro all’anno, quando i costi per la difesa e consulenza legale attraverso le Avvocature interne sono estremamente contenuti. Ed è quanto ripetutamente censura anche la Corte dei Conti.
E’, invero, principio giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei Conti, II Sez. giur. centrale d’appello, sentenza n. 82/2017; Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 13/2016/VSGO, n. 22/2015/REG, n. 5/2015/VSGO; Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 825/2010/REG), che le amministrazioni devono far fronte ai loro compiti istituzionali mediante le risorse in organico e possono ricorrere all’utilizzo di personale esterno, reclutato nei limiti e nella misura in cui sia necessario per far fronte all’esigenza sopravvenuta, solo per esigenze straordinarie e temporanee, cioè circoscritte nel tempo (Corte dei Conti, Sezione Controllo Regione Piemonte, 19/2019/SRCPIE/VSGO). Sia che l’incarico sia singolare (disciplinato dall’art. 4, D.Lgs. n. 50 del 2016 o dall’art. 7 comma 6, D.Lgs. n. 165 del 2001) sia che esso sia plurimo (appalto di servizi di cui all’Allegato IX), secondo la Corte l’ente deve preliminarmente operare una ricognizione interna finalizzata a verificare l’impossibilità, da parte del personale interno, a svolgere l’incarico. Infatti, sia l’attività di patrocinio in giudizio (per i soggetti iscritti all’Albo degli avvocati) o di consulenza legale sia l’attività di certificazione notarile (per gli enti che hanno l’ufficiale rogante) sono attività istituzionali dei dipendenti pubblici, rientranti nei loro doveri d’ufficio. Tale accertamento non implica, secondo la prevalente giurisprudenza contabile, che debbano necessariamente essere assenti idonee professionalità all’interno dell’Ufficio legale; tuttavia, in quest’ultimo caso la pubblica amministrazione ha l’onere di accertare, mediante una rigorosa procedura, l’impossibilità da parte di dette professionalità a svolgere l’incarico, in ragione del loro documentato carico di lavoro (Corte dei Conti-Emilia Romagna, Sez. contr., Delib., 11 dicembre 2018, n. 144/2018/PAR)[6].
Gli Avvocati pubblici hanno diritto agli onorari soltanto nell’ipotesi di provvedimento favorevole all’amministrazione, ciò li differenzia nettamente dagli Avvocati del libero foro, che percepiscono i compensi professionali indipendentemente dall’esito della controversia patrocinata.
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, nella Deliberazione n. 164/2015/PAR ha puntualizzato che “è pacifica la natura retributiva dei compensi professionali degli avvocati dipendenti, che hanno diritto, oltre allo stipendio tabellare, anche ad una quota di retribuzione quantificata sulla base della legge e delle tariffe professionali forensi che determina il trattamento economico complessivo. Infatti la spettanza di tale voce retributiva è prevista dall’art. 27 CCNL del 14.9.2000 (che replica in modo quasi identico l’art. 37 del CCCNL 23.12.1999 per il personale dirigenziale)”.
I compensi professionali degli Avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dall’art. 9 del D.L. n. 90/2014, conv. con modif. in L. n. 114/2014, norma di contenimento della spesa pubblica, che rinvia ai regolamenti di ciascun ente e alla contrattazione collettiva per i profili non espressamente regolati.
Detta norma, che disciplina la parte stipendiale variabile del trattamento giuridico ed economico degli Avvocati degli enti pubblici, va interpretata e applicata tenendo conto delle indubbie peculiarità della categoria.
- 31.12.2012, n. 247, all’art. 23 sancisce che agli avvocati degli enti pubblici deve essere “assicurato un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta”.
L’aggettivo “adeguato” necessita di criteri oggettivi per determinarne il contenuto; con il termine “adeguato trattamento economico” si vuol fare riferimento ad un compenso proporzionato, conveniente, conforme alle prestazioni professionali caratteristiche dell’Avvocato. Ne deriva, allora, che l″adeguato compenso professionale” debba formare oggetto di contrattazione unitaria nazionale, affinché tutti gli Enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti applichino una disciplina uniforme e certa a tutti i professionisti dipendenti a parità di funzioni svolte, indipendentemente dalla tipologia della P.A., nel rispetto della L. n. 247/2012, dei principi Costituzionali e Comunitari.
Il Commissario di un Consorzio comunale siciliano ha chiesto ai Giudici Contabili isolani se, sulla scorta della L. n. 247/2012, agli “Avvocati pubblici” andassero riconosciuti gli onorari solo nelle ipotesi di sentenze favorevoli o anche nei casi di diversi provvedimenti decisori favorevoli allʼEnte ma derivanti ad esempio da rinuncia di controparte, estinzione del giudizio per perenzione, o, in generale, per inattività di controparte in qualsiasi fase del giudizio. La Sezione di Controllo in questione, focalizzando l’attenzione sulla dizione letterale del comma 3 dellʼart. 9 del decreto legge n. 90 del 2014, ha affermato genericamente che il medesimo articolo facesse testualmente riferimento soltanto alle “sentenze favorevoli” con recupero delle spese legali o con compensazione integrale. Tale presupposto (l’esito vittorioso della lite), secondo l’estensore del parere, non sarebbe riscontrabile: “nei casi di estinzione del giudizio per perenzione, rinuncia di controparte o abbandono della controversia …A conferma della correttezza dell’opzione interpretativa prescelta, si evidenzia che, nel comma 6, viene previsto che l’erogazione dei compensi aggiuntivi sia possibile anche in caso di transazione, ma soltanto qualora questa faccia seguito ad una “sentenza favorevole”.
Questo il parere della Sezione siciliana, che solleva riflessioni e perplessità e sul quale occorre interrogarsi, posto che non risulta in linea con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata in materia, e sembra non considerare una serie di paradossi che verrebbero generati qualora l’ente ritenesse di aderire a tale interpretazione.
Sin dal R.D. 1611/1933, il legislatore ha sempre ritenuto doverosa l’attribuzione degli onorari ai Legali dipendenti (nel caso specifico Avvocatura dello Stato) in caso di ogni provvedimento (favorevole) definitorio: “le competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione”; ivi compresi gli “altri casi di transazione dopo sentenza favorevole…” La norma è rimasta sostanzialmente immutata negli anni.
Il D.L. n. 90/2014 ha introdotto la “Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici”, poi modificata in sede di conversione con la L. n. 114/2014.
Dopo l’introduzione del limite retributivo massimo (e non del limite di “propine” massime), per quanto d’interesse delle avvocature pubbliche diverse dallo Stato, il comma 3 dispone che “Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti, nella misura e con le modalità’ stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva”; il comma 6, dispone che “In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non puo’ superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013″.
La norma in questione (comma 6) ha posto riferimento allo stanziamento e non all’impegno, in conformità alle disposizioni di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante il “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, paragrafo 5.2, lettera a) (spese di personale), ultimo alinea. Nel principio contabile si evidenzia che quella verso gli avvocati dipendenti è “un’obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa”, per cui “l’ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi, stanziando nell’esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali”. Pertanto, lo stanziamento con finalità di accantonamento deve corrispondere effettivamente ai giudizi in corso e al grado di probabilità dell’esito della vertenza.
Mentre il comma 3 (spese di soccombenza recuperate) dell’art. 9, D.L. n. 90/2014 il legislatore utilizza la locuzione “sentenza favorevole”, nel successivo comma 6 (spese compensate), il testo normativo fa riferimento testualmente a “tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese”.
Nel primo caso si fa riferimento alla nozione di “sentenza“, nel secondo più genericamente ad una “pronuncia”, e paiono utilizzati dal legislatore come perfettamente sinonimi fra loro, avendo richiesto unicamente che l’esito del giudizio sia “favorevole” all’ente. Ciò del resto è perfettamente confermato anche dalle norme contrattuali del 1999 e del 2000, ancora attualmente in vigore, che subordinano la corresponsione degli onorari all’esistenza di un esito favorevole all’Amministrazione, che è la condizione fondamentale, con ciò intendendosi tutti i casi di pronunce conclusive del giudizio favorevoli all’Amministrazione in quanto comportano un vantaggio per la stessa.
Ciò determina che alle sentenze vanno equiparati i provvedimenti resi favorevolmente anche se non nella forma di “sentenza“, intendendo escludere solo i casi di contenzioso aventi esito negativo. Si deve, infatti, aver riguardo non alla forma, ma al vantaggio per l’ente che può derivare da atti diversi dalla sentenza giudiziale, ma che siano assolutamente equiparabili a questa, sia per l’attitudine a definire (porre fine) un contenzioso, sia per gli effetti favorevoli derivanti, per esempio, dall’evitare una condanna, compresa quella alle spese, o l’annullamento dell’atto o la prosecuzione di un giudizio di per sé dispendioso, sempre che gli atti dell’ente impugnati conservino l’efficacia, ovvero non siano stati annullati dall’ente medesimo in autotutela al fine di ottenere l’abbandono della causa senza spese (decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione, resi da un’Autorità investita del potere di decidere come Giudici speciali, Presidente della Repubblica su ricorsi al Capo dello Stato, collegi arbitrali, conciliatori, perenzione).
In ordine a concetto di “provvedimento favorevole per l’ente” e di “sentenza”, la Corte di Cassazione ha affermato che, ai sensi dellʼart. 91 c.p.c., il termine “sentenza” va inteso nel senso di “provvedimento che, nel risolvere contrapposte posizioni, chiude il procedimento stesso innanzi al Giudice che lo emette, e dunque anche se tale provvedimento sia emesso nella forma dell’ordinanza o del decreto” [7]. Anche i Giudici Contabili hanno ribadito tale chiave di lettura. A conferma di tale indirizzo si veda, tra gli altri, il parere della Corte dei Conti, sez. Basilicata, n. 2 del 22.1.2010 nel quale, esaminato il testo di un regolamento di un Comune, si è acutamente e meticolosamente sancito che la limitazione del diritto al compenso nelle sole ipotesi cui ricorra una sentenza favorevole all’ente, deve intendersi per tale anche il provvedimento avente le caratteristiche precisate dal regolamento dell’ente, nei termini su riportati, di vantaggiosità della decisione per l’amministrazione.
L’anzidetto orientamento giurisprudenziale è stato seguito anche dopo il D.L. 90/2014.
Sulla stessa lunghezza d’onda è, infatti, il TAR Lecce [8], il quale ha accolto le censure proposte avverso l’art. 3, comma 6, del Regolamento comunale, laddove statuiva che “Non verranno considerate “sentenze favorevoli” quei provvedimenti il cui esito favorevole del procedimento è dipeso dall’inerzia delle parti (estinzione del giudizio o perenzione ed altre formule analoghe), dalla cessazione della materia del contendere, da rinuncia agli atti, cancellazione dal ruolo o accordi transattivi etc.”.
Il TAR ha ritenuto che la norma censurata si poneva in contrasto con gli artt. 27 del C.C.N.L. 14.09.2000 e 37 del C.C.N.L. Area dirigenziale 1998/2001 e, dunque, con l’art. 45 del D.lvo n. 165/2001 (“Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti …trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi“), in quanto la nozione di “sentenza favorevole all’Ente” mal si presta a generalizzazioni o distinzioni categoriali, potendo desumersi solo dal raffronto tra conclusioni e dispositivo effettuato con riguardo agli atti del singolo processo.
Anche le pronunce con cui si dichiara l’estinzione del giudizio per perenzione, rinuncia al ricorso o altro (es. inattività delle parti per mancata prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto), comportano sempre una definizione della vertenza in senso favorevole all’Amministrazione, poiché accomunate dalla circostanza che, in tali casi, il ricorrente ha desistito dal ricorso, proprio per l’attività sin lì prestata dall’avvocatura.
Nella summenzionata sentenza il TAR ha affermato che dette pronunce di rito presuppongono, inoltre, l’espletamento di un’attività da parte del legale dell’ente e nulla esclude che la scelta del privato di non coltivare il giudizio sino a lasciarlo estinguere, sia diretta conseguenza proprio dell’attività difensiva posta in essere dall’avvocatura pubblica, sicché, escludere in detti casi, il diritto al compenso professionale appare irragionevole e contraddittorio, oltre che in contrasto con la norme collettive e, dunque, con l’art. 45 del D.Lvo n. 165/2001.
Rileva, poi, il TAR che la stessa pronuncia di cessazione della materia del contendere, che si ha quando nel corso del giudizio l’Amministrazione provvede in senso favorevole al ricorrente (ad es. rilasciando il provvedimento originariamente negato o ritirando in autotutela l’atto impugnato) presuppone, il più delle volte, l’espletamento di una consulenza legale da parte del difensore dell’ente e può finanche arrecare un vantaggio economico alla P.A., ad es. escludendo o limitando una sua possibile condanna al pagamento delle spese di lite o al risarcimento del danno (il vantaggio per l’Amministrazione è in tal caso indiretto e si apprezza sotto forma di risparmio di spesa): “la sua indiscriminata sottrazione dal diritto a ogni forma di compenso professionale appare, pertanto, irragionevole”.
Il Tar Campania, Napoli [9], nell’interpretare correttamente il dato letterale in commento, ha giudicato illegittimo per violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buona amministrazione una disposizione del regolamento di una Città Metropolitana relativo ai criteri di erogazione dei compensi professionali agli Avvocati dipendenti a seguito di esito favorevole della lite “nella parte in cui esclude tale erogazione nei casi di transazione, estinzione del giudizio per perenzione, rinuncia la ricorso o in generale per inattività della parte ricorrente”. Tutto ciò palesa il carattere assolutamente minoritario dell’interpretazione del dato letterale della norma da parte dei Giudici contabili siciliani che, peraltro, a conferma del proprio ragionamento non richiamano (in quanto evidentemente non sussistente) alcun precedente orientamento giurisprudenziale, né contabile né civile. Lʼunica sentenza richiamata, peraltro riferita alla duplicità di status dellʼAvvocato dipendente, è quella Tar Puglia n. 2543/2014 che, in realtà, come si è appena avuto modo di chiarire è proprio uno dei riferimenti giurisprudenziali che smentisce la linea della Corte dei Conti siciliana sulla nozione di “sentenza favorevole”.
Va aggiunto che ulteriori questioni in materia sono state affrontate dalla Corte dei Conti in conseguenza della legge n. 131 del 5 giugno 2003, che ha disciplinato ex novo la funzione consultiva della Corte dei Conti al fine di fornire al sistema delle autonomie locali indirizzi interpretativi uniformi nella applicazione della disciplina evidente in materia di contabilità e finanza pubblica. Detta funzione si estende anche a quesiti che risultano connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’ente e sui pertinenti equilibri di bilancio [10].
In virtù dell’art. 7, comma 8, L. n. 131/2003 la Corte dei Conti, Sezione Regionale per il controllo per la Regione Siciliana, è stata chiamata dal legale rappresentante di un ente territoriale ad esprimersi in ordine a due quesiti: a) – se l’Amministrazione possa erogare tutte le “propine” – ossia i compensi spettanti al legale dipendente nel caso di vittoria di controversie – in favore dell’unico Avvocato in servizio; b) se, nell’ambito dei compensi spettanti all’Avvocato dipendente, debbano includersi anche le spese generali.
Nel caso di specie il regolamento dell’Ente disciplinava la ripartizione dei compensi sul presupposto della pluralità degli Avvocati dipendenti e non prevedeva l’ipotesi di un solo Avvocato; in particolare, stabiliva che “a)- in caso di sentenza favorevole all’amministrazione con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate, a cura dell’avvocato interno incaricato della difesa, sono ripartite come segue: 50% all’avvocato interno incaricato della difesa, 40% agli altri avvocati dell’ufficio legale in base al rendimento individuale secondo criteri oggettivamente misurabili, che tengano conto, tra l’altro, della puntualità negli adempimenti professionali; il 10% all’avvocato coordinatore”.
Con la Deliberazione 205/2018/PAR la Corte dei Conti, Sezione Regionale per il controllo per la Regione Siciliana, in ordine al secondo quesito, richiamando l’orientamento già espresso sul punto dalle Sezioni Riunite per la Regione Siciliana con la deliberazione n. 23/2012/SS.RR./PAR, rileva che le spese generali non possono essere attribuite agli Avvocati dipendenti in quanto “mirano a rifondere in maniera forfettaria gli oneri relativi al mantenimento di una struttura professionale a supporto dell’attività forense; è chiaro che tali oneri sono a carico del libero professionista, mentre, nel caso di avvocati dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono sopportati dall’ente pubblico. Pertanto, non sussiste alcun titolo per considerare le spese generali ai fini della quantificazione dei compensi spettanti agli avvocati dipendenti”.
Il Giudice Contabile Siciliano in ordine al primo quesito rilevava che le norme del D.L. n. 90 del 2014 non prevedono la fattispecie dell’unico avvocato dipendente, demandando così ai regolamenti degli enti la relativa disciplina. Pertanto, concludeva la Corte che andava attribuita all’unico Avvocato soltanto la percentuale del 50% prevista dal regolamento per l’Avvocato interno incaricato della difesa, mente il 40%, in mancanza della presenza di più Avvocati dipendenti, non poteva essere attribuito, atteso che il Regolamento non prevedeva nulla in merito al caso della presenza di un solo avvocato. Sul punto, può osservarsi che, nel silenzio della legge, non vi siano motivi ostativi per attribuire all’unico Avvocato anche l’ulteriore quota parte delle spese legali, specie ove si consideri che, nel caso in cui venga a mancare una pluralità di avvocati tra cui ripartirle, graverebbe sull’unico avvocato tutto il contenzioso dell’Ente, con i connessi incombenti e le rispettive udienze; i Regolamenti dell’Ente devono tuttavia disporre espressamente in tal senso. Si consideri, anche, che nel caso di condanna di controparte alle spese di lite, non si ha in tale evenienza alcun costo per l’ente, atteso che siffatti compensi spettanti all’Avvocato dipendente di ente pubblico gravano sulla controparte soccombente, quindi nemmeno possono definirsi “a carico” dell’Amministrazione. Conclude, infine, la Corte che ove sussistano elementi per qualificare l’unico avvocato in servizio quale “avvocato coordinatore” “va da sé che dal riconoscimento di tale qualifica deriverebbe la possibilità di attribuzione del 10% in suo favore”.
La Deliberazione 205/2018/PAR la Corte dei Conti, Sezione Regionale per il controllo per la Regione Siciliana dev’essere interpretata nel senso che, pur ne rispetto della legge e dei vincoli di contenimento della spesa pubblica, va riconosciuta e valorizzata l’autonomia regolamentare degli enti pubblici che, nel dare attuazione al D.L. n. 90/2014, devono riconoscere agli avvocati degli enti pubblici i compensi loro spettanti.
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[1] L’art. 3, comma II, del R.D.L. n. 1578/1933 prevedeva: “È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario. -III- Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma: a) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato; b) gli avvocati [ed i procuratori] degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera. -IV- Essi sono iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo”.
[2] Cassazione Civile, sezioni unite, 14 marzo 2002, n. 3733, in Giust. Civ. Mass, 2002, 455.
[3] Fra le tante, Cass. SS. UU. 19 agosto 2009, n. 18359; 10 novembre 2000, n. 1164; 19 giugno 2000, n. 450; 6 giugno 2000, n. 418; 18 maggio 2000, n. 363.
[4] La L. 247/2012, all’art. 23, prevede: “1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo. L’iscrizione nell’elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell’articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato. 2. Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati presentano la deliberazione dell’ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell’ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale. 3. Gli avvocati iscritti nell’elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell’ordine.
[5] Apicella, L’attività degli avvocati pubblici e la loro responsabilità disciplinare, in Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni (II), Fasc. 1, 2015.
[6] L’orientamento giurisprudenziale Corte dei conti è nel senso che integra un comportamento censurabile sotto il profilo della colpa grave il conferimento di un incarico esterno di consulenza avvenuto mediante procedura irregolare, contraddistinta da finalità imprecisate e generiche e remunerato in assenza di congrui parametri di riferimento (fra le tante, Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Puglia, del 05/06/2019, n. 341 e 342; Sez. III^ centrale n. 642 del 29.9.2011).
[7] Cassazione Civile, sez. II, 22 ottobre 2013, n. 23955, in Diritto & Giustizia 2013, 23 ottobre.
[8] T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 16 ottobre 2014, n.2543, Guida al diritto 2014, 44, 92.
[9] T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 23 ottobre 2015, n.5025, in Foro Amministrativo (II) 2015, 10, 2652.
[10] Tessaro, L’attività consultiva della Corte dei Conti, in L’attività di controllo delle sezioni regionali della Corte dei Conti, Roma, 2018, 261.