di Fabio TAORMINA, Consigliere di Stato
Rassegna breve di giurisprudenza
Tematiche:
ragionevole dubbio;
copertura delle leggi probabilistiche e scientifiche;
concetto di “qualificata probabilità”;
le particolarità in tema di colpa medica;
l’utilizzo del concetto di “controfattualità” dall’accertamento del nesso di causalità al piano dell’ elemento soggettivo del reato;
il “più probabile che non”;
Cass. pen. Sez. I, 11-03-2015, n. 18220 (rv. 263856)
In tema di elemento soggettivo, sussiste il dolo eventuale e non la colpa cosciente, quando l’agente si sia rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell’evento e si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionarlo come sviluppo collaterale o accidentale, ma comunque preventivamente accettato, della propria azione, in modo tale che, sul piano del giudizio controfattuale, possa concludersi che egli non si sarebbe trattenuto dal porre in essere la condotta illecita, neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento medesimo. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per omicidio doloso pronunciata in relazione alla condotta dell’imputato, il quale, in stato di ebbrezza, aveva viaggiato contro mano in autostrada, provocando così la collisione con altra auto e, per l’effetto, sia il ferimento del conducente sia il decesso immediato dei quattro trasportati, affinché la corte territoriale enucleasse, con maggiore precisione e valutandone analiticamente gli indicatori sintomatici, l’elemento soggettivo del reato). (Annulla con rinvio, Ass.App. Torino, 20/06/2013)
Trib. Ivrea, 30-01-2015
In tema di responsabilità civile, nell’imputazione di un evento dannoso per omissione colposa il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto, tale che è necessario accertare se l’evento sia ricollegabile all’omissione, nel senso che esso non si sarebbe verificato se l’agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi. L’accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l’enunciato controfattuale, che pone al posto dell’omissione il comportamento alternativo dovuto, al fine di verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato. Il positivo accertamento del nesso di causalità, il cui onere probatorio incombe a carico del danneggiato, consente il passaggio, logicamente e cronologicamente conseguente, alla valutazione dell’elemento soggettivo dell’illecito, e dunque della sussistenza o meno della colpa dell’agente che, pur in presenza di un comprovato nesso causale, potrebbe essere autonomamente esclusa secondo criterio di imprevedibilità ed evitabilità.
Cass. pen. Sez. IV, 13-06-2014, n. 30469
Nei reati omissivi impropri, la valutazione concernente la riferibilità causale dell’evento alla condotta omissiva deve avvenire rispetto alla sequenza fenomenologica descritta nel capo di imputazione; pertanto, nelle ipotesi di omicidio o lesioni colpose ascritte all’esercente la professione sanitaria, il ragionamento controfattuale deve essere sviluppato dal giudice di merito in riferimento all’attività (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali del paziente o altro) che era specificamente richiesta al sanitario e che si assumeva idonea, se realizzata, a scongiurare l’evento lesivo, con alto grado di credibilità razionale.
Trib. Firenze Sez. I, 13-08-2014
Il giudice deve fare ricorso, in esito al giudizio controfattuale compiuto in base alle leggi scientifiche di copertura, ad una valutazione di tipo probabilistico logico e, dunque, non soltanto statistico o meramente probabilistico, pervenendo ad affermare l’esistenza di un nesso di condizionamento non solo in caso di certezza, vera o presunta, ma altresì nei casi in cui questa conclusione sia assistita da un elevato grado di credibilità razionale.
App. Lecce Taranto, 14-01-2013
Ai fini dell’affermazione della responsabilità penale del medico è necessario valutare, ex post, il nesso causale tra la condotta e l’evento, attraverso un criterio di probabilità logica, ovvero di probabilità razionale, effettuando un giudizio controfattuale. Ne deriva che la colpa dell’agente può ritenersi sussistente solo nel caso in cui si accerti che adottata la condotta medico-legale, omessa, e ritenuta doverosa secondo la migliore scienza medica, l’evento lesivo quasi certamente non si sarebbe verificato ovvero le conseguenze lesive o il protrarsi della malattia sarebbero state minori.
nel giudizio di rinvio disposto con sentenza del 03/05/2007 dalla Suprema Corte di Cassazione che annullava la sentenza della Corte d’Appello di Lecce del 26/10/2005 e rinviava per nuovo giudizio nei confronti di:
T.L., nato il (…) in S. (L.), ed ivi residente alla via IV N. n.2
– CONTUMACE –
appellante contro la sentenza n.491 / 2004 emessa il 29.06.2004 dal Tribunale di Lecce – con la quale, imputato del reato di cui all’art. 590 c.p. , perché, per imperizia, imprudenza, negligenza, inosservanza delle regole d’arte, in particolare perché, avendo in cura la minore P.R., la quale a seguito di caduta accidentale riportava “frattura del capitello radiale sinistro con dislocazione del nucleo del capitello”, anziché procedere correttamente ad una “riduzione incruente della frattura mediante manovra di esercizio di pressione col pollice sul capitello radiale associata a trazione dell’avambraccio, onde riportare il nucleo nella sua originale posizione, ed in seguito verificare radiologicamente il buon esito della manovra”, ometteva in concreto di eseguire siffatta manovra ed il successivo controllo radiografico, procedendo, invece, ad applicare direttamente un apparecchio gessato brachio metacarpale per giorni venti, cagionando in tal modo un prolungamento della malattia di gg. 30, a causa della sopravvenuta necessità di esecuzione di un intervento chirurgico di riduzione e sintesi con filo di Kirshner”. (In Lecce il 16/06/2000),
veniva ritenuto responsabile del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, condannato alla pena di giorni venti di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa. Condannato al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione, in favore della stessa, delle spese di costituzione ed assistenza che liquida in Euro 2.000,00 complessivi, oltre IVA e CAP come per legge;
con l’intervento del Pubblico Ministero dr.ssa Pina Montanaro;
con l’intervento della parte civile:
P.C., in qualità di genitore esercente la potestà sulla minore P.R. n. il (…), elettivamente domiciliato in Lecce presso l’avv. Luigi Covella
– PRESENTE IL DIFENSORE –
con l’assistenza del Cancelliere sig.ra Patrizia Zelatore;
preliminarmente l’avvocato Anna Maria Ciardo munita di procura speciale deposita istanza a firma dell’imputato T., di rinuncia alla prescrizione
Svolgimento del processo
1 – I PRECEDENTI GRADI DI GIUDIZIO
1.1 Con sentenza in data 29.6.20004, resa con motivazione differita, il Tribunale di Lecce, giudice monocratico, definiva il procedimento penale a carico di:
T.L., imputato del reato di cui all’art. 590 c.p. , commesso in danno della minore P.R.; in Lecce il 16.6.2000.
Nel corso del giudizio dibattimentale era emerso, in fatto, che:
In data 16/6/2000 la piccola P.R., di anni sei, giocando era caduta, urtando il gomito; portata al pronto soccorso dell’Ospedale ‘Vito Fazzi’ di Lecce, le venne effettuata una radiografia, attraverso la quale venne diagnosticato un ‘distacco e dislocazione del nucleo del capitello radiale di sinistra’; quello stesso giorno l’ortopedico dell’ospedale, T.L., dispose per la minore l’applicazione di un ‘apparecchio brachiometacarpale per 20 giorni’; il 6 luglio del 2000 la piccola fu riportata nel medesimo Ospedale, ove le venne rimosso l’apparecchio.
Poiché le condizioni della minore non erano migliorate, ma persisteva una limitata mobilità del braccio sinistro, dopo vari mesi e diverse altre visite mediche, i genitori la portavano presso l’istituto ortopedico ‘Pini’ di Milano, ove in data 20 settembre 2000 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di ‘riduzione di osteosintesi con fili di Kirschener’; solo a seguito di tale intervento la piccola riacquistava la completa funzionalità del braccio infortunato.
Nel corso del processo il consulente tecnico d’ufficio, il medico legale dott. Alberto Tortorella, accertò che, nel caso di specie, contrariamente a quanto praticato dall’imputato, occorreva eseguire immediatamente ‘una riduzione cruenta della frattura mediante manovra di esercizio di pressione con il pollice sul capitello radiale, associata ad una trazione dell’avambraccio’.
Anche il consulente tecnico del P.M. dott. Sandro Petrachi, riferì che l’applicazione dell’apparecchio gessato ha una sua dignità scientifica come terapia per la malattia in questione, solo se associato ad un immediato controllo radiografico della paziente, al momento della rimozione del gesso, con successivo continuo monitoraggio della stessa, in modo che, se l’applicazione del gesso non avesse dato esito positivo, si sarebbe dovuto prontamente e tempestivamente intervenire sulla parte lesionata, in modo cruento o incruento. A parere di detto consulente, il dott. Tariccone dunque aveva prescritto alla paziente una terapia inefficace, ed errato anche nell’indicare l’applicazione del gesso, di per sé, senza ulteriori indicazioni, come unico rimedio risolutore della malattia diagnosticata.
A parere del CT della difesa, dott. Faggiano, invece, in casi del genere, non occorreva intervenire in alcun modo, se non immobilizzando l’arto, affidandosi esclusivamente alla capacità di guarigione della paziente, esattamente come aveva fatto il medico ortopedico imputato dott. T..
Il giudice di primo grado, all’esito del giudizio dibattimentale riteneva che l’erronea terapia prescritta dall’imputato ebbe a cagionare un ritardo nell’eliminazione della malattia medesima, ottenuta solo a seguito di un intervento di chirurgico, effettuato ben oltre i 30 giorni contestati del capo d’imputazione.
Egli così argomentava in merito alla penale responsabilità:’E’ eziologicamente addebitabile alla condotta colposa T. il prolungamento della malattia della piccola R. per tutto il lasso di tempo intercorso tra il 16/6/2000, momento in cui egli, anziché intervenire con manovra di esercizio di pressione sul capitello, appose un gesso, ed il 20/9/2000, momento in cui la paziente fu operata chirurgicamente… Non può revocarsi in dubbio che, di fronte ad un evento malattia in corso, l’odierno imputato non ha fatto fronte all’obbligo giuridico di impedirlo, nella fattispecie obbligo giuridico di impedirne il protrarsi, su di lui gravante ex art. 40 co. 2 c.p. , in quanto titolare dell’evidente posizione di garanzia derivante dalla sua qualità di medico curante; se l’imputato avesse correttamente svolto il suo compito, così come impostogli dalla legge in virtù della sua qualità di medico, certamente la malattia della vittima sarebbe stata curata immediatamente anziché molti giorni più tardi è, quindi, il lasso di tempo intercorrente tra l’intervento del T. e la cessazione della malattia sarebbe durato altrettanti giorni in meno.’ (pagg. 4 e 5 della sentenza di primo grado).
Il Tribunale, sulla base di tali risultanze, e ritenuti integrati gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto colposo in parola, giungeva all’affermazione della penale responsabilità dell’ imputato, in ordine alle lesioni colpose e, previa concessione delle attenuanti generiche, lo condannava alla pena di giorni 20 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; pena sospesa a termini e condizioni di legge.
Condannava inoltre l’imputato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della costituita parte civile, P.C.; nonché alla rifusione delle spese in favore del predetto.
1.2 Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il difensore di fiducia del T.L., chiedendo la rinnovazione del dibattimento ai sensi dell’art. 603 c.p.p. attraverso l’effettuazione di una nuova perizia, e l’assunzione di nuove prove testimoniali, al fine di verificare, sotto il profilo medico scientifico, la condotta posta in essere dall’imputato, e valutare l’eventuale esistenza del nesso eziologico tra la stessa e l’evento. L’appellante chiedeva comunque alla Corte territoriale l’assoluzione del proprio assistito dal fatto – reato lui ascrittogli con la formula per non aver scommesso il fatto, ovvero ai sensi dell’art. 530 co. 2 c.p.p. , e, in via gradata, la riduzione della pena lui inflitta dal primo giudice.
La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza in data 26 ottobre 2005, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava la pronuncia di colpevolezza e sostituiva la pena detentiva con quella pecuniaria della multa pari a Euro 300,00; confermava nel resto l’impugnata sentenza; condannava inoltre l’appellante al pagamento delle spese di grado in favore della costituita parte civile.
La Corte nella sua motivazione sosteneva che il percorso logico seguito dal Tribunale per affermare la colpevolezza dell’imputato era assolutamente da condividere e che la condotta medica del T. doveva ritenersi non corretta, alla luce degli accertamenti medico-legali disposti nel giudizio di primo grado, poiché attraverso la terapia da lui praticata, non era stata ridotta alla dislocazione del nucleo del capitello radiale sinistro.
‘Se la riduzione fosse stata eseguita, probabilmente non sarebbe stato necessario successivo intervento chirurgico in Milano, che prolungò la malattia della piccola di circa 30 giorni… E’ indirizzo costante e pacifico in giurisprudenza che in tema di responsabilità per colpa professionale medica, nella ricerca del nesso di causalità tra la condotta dell’imputato l’evento, trova applicazione non un criterio della ‘certezza’, bensì quello della ‘probabilità’ degli effetti della condotta… In particolare, nei reati omissivi connessi ad una posizione di garanzia dell’agente, quale quella del medico, occorre accertare se una determinata condotta, omessa, fosse capace, nel caso concreto, ad impedire l’evento non voluto; se l’azione comandata dovesse risultare, sulla base del noto giudizio di ‘prognosi postuma’, incapace di modificare il corso degli eventi, resta comunque escluso il nesso di causalità’ (vedi sentenza d’appello a pagg. 3 e 4)
1.3 – La Corte di Cassazione, Sezione quarta, adita con ricorso proposto nell’interesse del T.L., con sentenza n. 667/2007, emessa in data 3/5/2007, annullava la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Taranto, per un nuovo giudizio.
La Corte, sulle conformi richieste del Procuratore Generale di udienza, accoglieva il secondo motivo di ricorso, con il quale era stato dedotto il vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso eziologico tra la condotta omissiva ravvisata, e l’evento lesivo, consistito nel prolungamento della malattia.
Il giudice delle leggi in particolare riteneva erronea la motivazione espressa dei giudici del gravame in ordine ai principi di diritto enunciati come ‘pacifici’ in giurisprudenza, ed apodittica le conclusioni cui giungeva. Invero quei giudici non avevano tenuto conto della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 10/7/2002 (la n. 303228, sentenza Franzese), il cui insegnamento costituisce ormai ius receptum nelle successive pronunce di legittimità in subiecta materia. Così scriveva l’estensore della sentenza:
‘Il giudice di merito, pur dovendo accertare ex post, sulla base dell’evidenza probatoria disponibile, che la condotta dell’agente è (non può essere) condizione necessaria del singolo evento lesivo, è impegnato nell’operazione ermeneutica alla stregua dei comuni canoni di certezza processuale, conducenti conclusivamente, all’esito del ragionamento probatorio di tipo largamente induttivo, ad un giudizio di responsabilità caratterizzato da ‘alto grado di credibilità razionale’, enunciato dalla giurisprudenza condivisa anche in termini di ‘elevata probabilità logica’ o ‘probabilità prossima alla – confinante con la – certezza’.
In definitiva – considerato che la condizione ‘necessaria’ si configura come requisito oggettivo della fattispecie criminosa, sicché non possono non valere per essa gli identici criteri di accertamento di rigore dimostrativo che il giudizio penale riserva a tutti gli elementi costitutivi del fatto reato – il ragionamento probatorio deve essere tale da evidenziare l’avvenuto raggiungimento di quelle risultato di certezza processuale che è in grado di giustificare la logica conclusione che, tenendosi l’azione doverosa omessa, il singolo evento lesivo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe inevitabilmente verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva; ex adverso, l’insufficienza, la contraddittorietà, l’ incertezza probatoria, quindi il plausibile ragionevole dubbio, fondato su specifici elementi che in base all’evidenza disponibile lo avvalorino nel caso concreto sulla reale efficacia condizionante della singola condotta omissiva, non può non comportare la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio stabilito dall’articolo 530 comma due c.p., secondo il canone di garanzia ‘in dubio pro reo’ (vedi pagg. 7 e 8 della sentenza della Suprema Corte).
2 – IL GIUDIZIO DI RINVIO
L’imputato, è stato citato dinanzi a questa Corte all’udienza dibattimentale del 9 dicembre 2010 per la celebrazione del giudizio di rinvio in sede d’appello; in quella sede la parte civile ha rinnovato la costituzione di parte civile; il processo è stato differito ad altra data, per l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all’imputato.
All’udienza del 8 marzo 2012, è stata dichiarata la contumacia dell’imputato, regolarmente citato e non comparso; il processo è stato ulteriormente differito stante l’incompatibilità ex art. 34 c.p.p. , del presidente del collegio, già componente della Sezione di Corte d’Appello che ha emesso la sentenza impugnata.
Infine in data odierna, il difensore di fiducia preliminarmente ha depositato ‘istanza di rinuncia la prescrizione’ sottoscritta in data 30/10/2012 personalmente dall’imputato T.L., che è rimasto contumace.
All’esito della discussione, il P.G. ed il difensore della parte civile, ed il difensore dell’ imputato hanno rassegnato, oralmente e per iscritto le conclusioni sopra riportate; al termine della camera di consiglio, la Corte, quale giudice di rinvio, ha emesso sentenza di riforma della pronuncia impugnata per i motivi che seguono.
Motivi della decisione
Evidenzia la Corte, in via preliminare, che il presente giudizio deve svilupparsi nell’alveo dei principi normativi dettati dall’art. 627 c.p.p. in tema di giudizio di rinvio, conseguente all’annullamento della Cassazione.
Il delitto di cui all’art. 590 c.p. consumato nel giugno dell’anno 2000, ascritto all’imputato ad oggi è pacificamente estinto per prescrizione, e tuttavia, avendo il T.L. rinunciato espressamente in questa sede a far valere la causa estintiva del reato, occorre scendere all’esame nel merito dell’accusa mossa nei suoi confronti.
Si è già detto che la Suprema Corte ha disposto l’annullamento della sentenza d’appello perché affetta da vizio della motivazione, ed ha delegato a questo giudice del rinvio, un approfondimento, alla stregua del compendio probatorio acquisito nel giudizio di primo grado, in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, del nesso eziologico tra la condotta medica dell’ortopedico, dott. T., il quale applicò direttamente alla paziente un apparecchio gessato per giorni 20, e non pratico’ la riduzione della frattura del gomito mediante manovra di esercizio di pressione col pollice sul capitello radiale, associata alla trazione dell’avambraccio, onde riportare il nucleo della sua originale posizione.
Tale errato trattamento sanitario, secondo la prospettazione accusatoria, determinò per la P.R. un prolungamento della malattia, atteso che costei solo nel settembre del 2000 fu sottoposta, presso un altro Ospedale e da parte di altri medici, ad intervento chirurgico ortopedico, che le restituì la completa funzionalità dell’arto.
Così delimitati gli spazi entro cui deve esprimersi in questa sede il giudizio in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la condotta, di tipo omissivo, e l’evento lesivo (protrazione della malattia di ritardo nella guarigione), va da sé che tale giudizio va espresso secondo il principio di diritto posto dalla Suprema Corte con la sentenza n. 667/2007, che dopo aver effettuato una completa ‘ricognizione’ della giurisprudenza di legittimità in tema di colpa medica e di accertamento del nesso causale tra la condotta e l’evento, ha sollecitato ad applicare anche in questa sede i principi di diritto dettati dalla notissima sentenza Franzese resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite.
Tale pronuncia, com’è noto, impone ai giudici di merito di accertare, ex post, il nesso causale tra la condotta e l’evento, attraverso un criterio di probabilità logica, ovvero di probabilità razionale, nonché di effettuare un giudizio controfattuale.
Di talché può ritenersi la colpevolezza dell’agente solo nel caso in cui si accerta, che adottata la condotta medico-legale, omessa, e ritenuta doverosa secondo la migliore scienze medica, l’evento lesivo, quasi certamente, non si sarebbe verificato ovvero minori sarebbero state le conseguenze lesive, ovvero il protrarsi nel tempo della malattia. Applicando questi principi al caso di specie, reputa la Corte che non sussistano elementi probatori tali da poter affermare, con probabilità logica e razionale, che se il T., riscontrata, dal punto di vista radiologico, la rottura del capitello radiale sinistro, con dislocazione del nucleo, invece di applicare alla minore il gesso, le avesse praticato la riduzione della frattura, mediante manovre di esercizio di pressione e trazione dell’avambraccio, la paziente avrebbe riacquistato tempestivamente la funzionalità del braccio sinistro, senza la necessità di ricorrere, mesi dopo, ad un intervento chirurgico.
Il perito medico legale dott. Tortorella, nel corso del suo esame testimoniale all’udienza dibattimentale del 29 giugno 2004 dinanzi al giudice monocratico di Lecce (vedi verbale a pagg. 19-20 e 32) ha affermato: ‘E’ stato adottato dal dott. T. il trattamento della immobilizzazione in gesso non per una sua decisione così strettamente personale, ma in base ad alcune scuole di pensiero, d’altra parte anche il consulente tecnico d’ufficio dà documentazione di queste scuole di pensiero. Cioè le dislocazione dei nuclei in età infantile hanno evoluzioni imprevedibili, per cui ci sono scuole che sostengono che và immobilizzato solo con il gesso, ci sono scuole che sostengono che dicono di provare ad attuare un meccanismo incruento, ci sono scuole che sostengono invece il trattamento cruento. La differenza tra i tre e’ presto espressa: il trattamento cruento è un intervento chirurgico vere proprio; il trattamento incruento che quello che prima dell’gesso si tenti di stirare, ha delle complicanze che sono rappresentate da una probabile lesione del nervo radiale, i cui esiti sono notevolmente più grave rispetto a quelli che possono verificarsi qualora sia applichi il terzo meccanismo, che quello è di immobilitare solo con il gesso; perché l’evento evolutivo trattandosi di un nucleo di ossificazione che lascia nelle mani della natura lo sviluppo futuro… cioè la natura benefica nei confronti specialmente dei bambini. Allora la scuola di pensiero dice: immobilizziamo in gesso, senza andare a rischiare di ledere nervo radiale, che essendo un nervo … Sarà permanentemente leso con esiti molto più gravi… ‘.
Dunque secondo il medico legale, nel caso in esame, non vi sono elementi per ritenere, dal punto di vista della scienza medica, che l’applicazione del gesso sul braccio da parte dell’imputato fu errata; al contrario egli ha affermato che quella scelta terapeutica fu effettuata, seguendo una specifica ‘scuola di pensiero’, che ritiene preferibile procedere in caso di lesioni agli arti dei bambini in tal modo, piuttosto che con la riduzione non cruenta della frattura, che può avere serie complicazioni, come quelle evidenziate dallo stesso medico-legale nel corso del suo esame.
Tali conclusioni pongono seri dubbi in ordine alla negligenza, ovvero all’imperizia che ebbe a connotare la condotta medica dell’ortopedico, odierno appellante, che si pone certamente come elemento oggettivo presupposto, e condizione imprescindibile per sostenere un giudizio penale in tema di lesioni colpose; egli infatti appose il gesso al braccio fratturato della minore, seguendo un preciso indirizzo medico, che suggeriva proprio quel tipo di soluzione.
Ma, anche a voler ritenere negligente la sua condotta medica, ma di ciò non vi è prova, vi è che anche in relazione all’esistenza del nesso causale, non è emersa la prova che, ove egli avesse agito diversamente, ossia con la riduzione non cruenta della frattura, la piccola sarebbe guarita prontamente, ovvero in un lasso di tempo certamente più breve rispetto a quello effettivamente impiegato.
In ordine a tale tema, nessuno dei consulenti medici, chiamati a rendere in giudizio il loro parere, ha offerto elementi di certezza. Invero si verte in un campo in cui non sussistono criteri scientifici certi, ma diversi ipotesi terapeutiche, che devono necessariamente tener conto delle variabili fisiche e biologiche legate all’età evolutiva della paziente.
E lo stesso consulente tecnico dell’Accusa, dott. Petrachi nelle conclusioni della sua relazione scritta, ha affermato che: ‘Se la riduzione fosse stata eseguita, probabilmente. non sarebbe stato necessario il successivo intervento chirurgico in Milano che prolungò la malattia della piccola di circa 30 giorni. Non residuano postumi permanenti di rilevanza penale.’
Deve quindi ritenersi, conclusivamente, che non sussistono elementi probatori dai quali ricavare, con un criterio di probabilità logica e razionale, che ove il T. avesse proceduto alla riduzione non cruenta della frattura, la piccola sarebbe guarita in un tempo più breve di quello che le è occorso per la completa guarigione; dovendosi peraltro ipotizzare che, in questo caso, il sanitario poteva incorrere in un diverso addebito colposo, quale quello relativo alla probabile lesione del nervo radiale, con conseguenze per lui ancora più gravi sul piano della sanzione penale.
La prova insufficiente in ordine alla condotta connotata da colpa ed al nesso causale tra la condotta e l’evento lesivo, ovvero la protrazione della malattia, impone dunque in questa sede di procedere alla riforma della sentenza di primo grado, ritualmente impugnata, e all’assoluzione dell’appellante in ordine al reato ascrittogli con la formula ampia.
Vanno conseguentemente revocate le statuizione civili in favore di P.C., contenute nella sentenza di primo e di secondo grado.
Il complessivo carico di lavoro dell’Ufficio e la necessità di dover trattare altri processi, a carico di imputati detenuti, non consentono di procedere alla motivazione contestuale della sentenza; ai sensi dell’art. 544 c.p.p. , si reputa quindi opportuno indicare il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 530 co. 2, 605, 627 c.p.p.
Decidendo in sede di rinvio, in riforma della sentenza emessa in data 29.6.2004 dal Giudice monocratico del Tribunale di Lecce, appellata dall’imputato T.L., ASSOLVE il predetto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
Cassazione penale sez. IV 02/07/2014 Numero:49654
In tema di reato colposo omissivo improprio, l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell’omissione dell’agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo, comportano l’esito assolutorio del giudizio (esclusa, nella specie, la responsabilità di un medico che aveva dimesso un paziente con l’errata diagnosi di gastroenterite, trascurando i dati clinici indicativi di un diabete mellito in evoluzione, tanto che il paziente, ricoverato il giorno seguente, decedeva per arresto cardiocircolatorio in soggetto con ischemia intestinale, atteso che gli esiti della perizia e delle consulenze svolte avevano preso atto dell’esito incerto del giudizio controfattuale, in quanto, ipotizzata come realizzata la condotta dovuta, non era risultato provato che l’evento mortale si sarebbe evitato al di là di ogni ragionevole dubbio).
1. Con sentenza del 8/11/2012 il G.u.p. del Tribunale di Palermo, in sede di giudizio abbreviato, assolveva Pi.Er. dal delitto di omicidio colposo in danno di P.M., perchè il fatto non sussiste.
All’imputato, in qualità di medico di turno presso il pronto soccorso del Policlinico di (OMISSIS), era stato addebitato di avere, in data (OMISSIS), dimesso il paziente P.M. con l’errata diagnosi di gastroenterite, trascurando i dati clinici indicativi di un diabete mellito in evoluzione cheto acidosica con turbe elettrolitiche, tanto che il paziente, ricoverato il giorno seguente, decedeva per arresto cardiocircolatorio in soggetto con ischemia intestinale (acc. in (OMISSIS)).
Osservava il G.u.p. che l’assoluzione si imponeva per l’assenza di prova certa del nesso causale tra la condotta dell’imputato e l’evento. In particolare:
– dagli atti processuali non vi era convergenza tra le conclusioni dei periti e quelle dei consulenti del P.M., nonchè delle altre parti.
– Il perito aveva escluso che l’ischemia intestinale fosse dipesa dalle complicanze connesse al diabete. La diagnosi dell’ischemia intestinale è difficile e quasi sempre tardiva. Essa non poteva essere sospettata dai medici di turno del (OMISSIS) in ragione della aspecificità dei sintomi. Quanto alla iperglicemia, se anche fosse stata adeguatamente trattata, ciò non sarebbe valso ad evitare l’esito infausto.
– I C.T. del P.M. il Pi. aveva errato nel dimettere il P. con una diagnosi di gastroenterite, tenuto conto della presenza di una cheto acidosi metabolica. In ogni caso non era possibile affermare che la immediata sottoposizione del paziente alla corretta terapia avrebbe evitato l’evento, considerato l’alta mortalità (tra 83 e 100%) che connota la patologia della ischemia intestinale.
Il G.u.p. pertanto, rilevata la mancanza di certezza sulla presenza del nesso causale, assolveva l’imputato con formula piena.
2. Con sentenza del 20/6/2013 la Corte di Appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado. La corte distrettuale, dopo avere rilevato la infondatezza di alcune censure di natura processuale, ribadiva che dagli atti processuali non era possibile stabilire con sicurezza quando il quadro clinico del P. fosse divenuto indicativo della presenza della ischemia intestinale.
In ogni caso, anche a voler ritenere che tale situazione fosse evidenziabile all’atto del primo ricovero, dalle convergenti conclusioni dei C.T. e del perito si rilevava che una immediata diagnosi e l’attuazione di terapia non avrebbero, con alto grado di probabilità, evitato l’evento.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore delle parti civili che, dopo avere riassunto cronologicamente gli eventi, ha lamentato il vizio della motivazione laddove la corte di merito, dopo avere rilevato la grave negligenza dell’imputato, non ne aveva tratto le conclusioni nel ritenere fondata l’accusa di omicidio colposo mossagli. Invero la circostanza dell’assenza di completezza degli esami diagnostici, frutto della negligenza dell’imputato, non poteva finire per costituire un vantaggio quanto alla ricerca del nesso causale. Nessun dato anatomopatologico spiegava l’insorgenza della ischemia intestinale, la quale, secondo la coerente C.T. di P.C. era stata indotta dalla cascata di eventi innescati dalla severa iperglicemia non tempestivamente trattata. Invero l’autopsia, benchè avesse evidenziato una vasculopatia in alcuni distretti, rimarcava che non vi erano evidenze di un episodio vascolare acuto: pertanto il decesso non era da ascrivere ad un infarto intestinale, ma alla patologia acuta diabetica (627 mg/dl) non diagnosticata e trattata.
In ogni caso dai dati clinici e diagnostici presenti in atti, ben poteva ritenersi che se l’ischemia intestinale era stata causa del decesso, la stessa se tempestivamente diagnosticata e trattata non avrebbe avuto un’evoluzione infausta. Invero all’atto del primo ricovero, il paziente era vigile e collaborante, ciò dimostrava che la situazione non era irreversibile. Peraltro anche il 20% di possibilità di sopravvivenza non era un dato statistico insignificante
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Invero il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi sanciti dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali in tema di reato colposo omissivo improprio, l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell’omissione dell’agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo comportano l’esito assolutorio del giudizio (Cass. Sez. U, Sentenza n. 30328 del 10/07/2002 Ud.
(dep. 11/09/2002), Rv. 222139; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 39594 del 21/06/2007 Ud. (dep. 26/10/2007), Rv. 237876).
Nel caso oggetto di giudizio entrambi i giudici di merito, tenuto conto degli esiti della perizia e delle consulenze svolte, hanno preso atto dell’esito incerto del giudizio controfattuale, in quanto, ipotizzata come realizzata la condotta dovuta, non è risultato provato che l’evento mortale si sarebbe evitato al di là di ogni ragionevole dubbio.
3. In particolare dalla sentenza impugnata si rileva che il perito del giudice, dopo avere precisato che la condotta del Pi. non era stata certo diligente (diligenza che deve essere pretesa anche di sabato (OMISSIS)), aveva constatato come dagli atti non si potesse dedurre, il giorno del primo ricovero, la presenza di una sintomatologia di infarto intestinale che notoriamente è subdola e non evidente. Inoltre ha osservato che la rilevabile iperglicemia, se anche tempestivamente trattata non avrebbe modificato il decorso clinico del paziente relativamente alla patologia che l’aveva portato alla morte.
A conclusioni non dissimili sono giunti anche il consulenti del P.M. i quali hanno individuato la causa della morte ad una ischemia intestinale che aveva condotto all’infarto dell’organo, con conseguente necrosi e shock ipovolemico (scarsità di sangue circolante) che aveva portato all’arresto cardiaco ed al decesso.
I C.T., contrariamente al perito, hanno affermato che la patologia intestinale era diagnosticabile da parte del Pi., ma hanno aggiunto, che se anche tempestivamente rilevata e trattata già all’atto del primo ricovero, ove le condizioni del paziente il (OMISSIS) fossero state le stesse del successivo ricovero del primo agosto (e nessun elemento probatorio consentiva con certezza di ritenere il contrario), la percentuale di mortalità era pari all’83- 100%.
Sul punto il C.T. della parte civile ha osservato che, anche sulla base di tali valutazioni, si deduceva che pur sempre una maggiore speranza di vita il P. avrebbe avuto da una tempestiva diagnosi e terapia. In ogni caso la non rilevata iperglicemia non poteva non avere inciso sul decorso della patologia.
Orbene, così ricostruita la vicenda, va ribadito che la “elevata probabilità logica”, in presenza della quale può essere affermata la sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento, esprime la forte corroborazione dell’ipotesi accusatoria sulla base delle concrete acquisizioni probatorie disponibili, che il giudice deve valutare alla stregua delle regole dettate dall’art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, (quanto al ragionamento sull’evidenza probatoria) e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), (quanto alla doverosa ponderazione del grado di resistenza dell’ipotesi di accusa rispetto alle ipotesi antagoniste od alternative, in termini conclusivi di “certezza processuale” o di “alta probabilità logica” della decisione).
Nel caso che ci occupa il giudice di merito, prendendo atto delle osservazioni sia del perito che dei C.T. del P.M., ha escluso, con argomentazioni coerenti e non manifestamente illogiche, la rilevanza eziologica della iperglicemia sottovalutata dal Pi.. Inoltre ha preso atto che l’omessa diagnosi dell’infarto intestinale, seppur diagnosticabile alla data del (OMISSIS) e seppur tempestivamente trattato, non avrebbe avuto un effetto salvifico con elevata probabilità statistica e logica, tenuto conto che in ipotesi come quelle in cui versava il P., la percentuale di mortalità è pari al 83-100% dei casi.
Pertanto, preso atto del fallimento del giudizio controfattuale, correttamente il giudice di merito si è determinato alla assoluzione dell’imputato, perchè il fatto non sussiste.
Segue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Cassazione penale sez. un. 24/04/2014 n. 38343
Nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. (Fattispecie in cui la suprema Corte ha escluso il nesso causale tra la condotta omissiva consistita nella mancata realizzazione di un impianto antincendio automatico e l’aggravante di cui all’art. 437, comma 2, c.p., alla stregua del giudizio controfattuale per cui, valutate le circostanze concrete in ordine ai necessari tempi di realizzazione, l’impianto non sarebbe stato comunque ultimato in epoca antecedente alla verificazione del disastro).
Cassazione penale sez. IV 12/11/2013 Numero 8073
In tema di responsabilità medica il giudizio controfattuale deve essere condotto sulla base dell’evento lesivo come verificatosi “hic et nunc”. È necessario accertare in concreto, in relazione alle complicanze effettivamente ipotizzabili, se ove in luogo dell’omissione fosse stato posto in essere un comportamento alternativo corretto, l’evento lesivo si sarebbe ugualmente realizzato con alto grado di credibilità razionale. La certezza processuale può derivare anche in caso di coefficienti mediobassi di probabilità cd. frequentista, laddove si acquisisca positivamente la prova della non incidenza di rischi ipotizzati in via meramente congetturale o astratta.
Cassazione penale sez. IV 14/02/2014 n. 25210
In tema di responsabilità professionale medica, la posizione di garanzia che grava sul sanitario e la frequente coesistenza di condotte attive e passive tra loro interagenti, rendono necessario accertare se ci si trovi in presenza di una condotta omissiva o di una condotta attiva, al fine di non applicare a quest’ultima i criteri di giudizio del nesso di condizionamento propri della causalità omissiva. In presenza di una legge universale, il giudice è tenuto a verificare se essa sia adattabile al caso concreto, se essa sia compatibile, trattandosi di colpa medica, con le concrete condizioni del paziente. Nel caso in cui manchi una legge di copertura, il giudice deve invece accertare con l’aiuto di nozioni scientifiche, anche in assenza di leggi scientifiche, che tutti i pensabili meccanismi di produzione dell’evento siano riconducibili alla condotta dell’agente.
Cassazione penale sez. IV 12 novembre 2013 n. 8073
In tema di responsabilità medica il giudizio controfattuale deve essere condotto sulla base dell’evento lesivo come verificatosi “hic et nunc”. È necessario accertare in concreto, in relazione alle complicanze effettivamente ipotizzabili, se ove in luogo dell’omissione fosse stato posto in essere un comportamento alternativo corretto, l’evento lesivo si sarebbe ugualmente realizzato con alto grado di credibilità razionale. La certezza processuale può derivare anche in caso di coefficienti mediobassi di probabilità cd. frequentista, laddove si acquisisca positivamente la prova della non incidenza di rischi ipotizzati in via meramente congetturale o astratta.
Cassazione civile sez. III 17 settembre 2013 n. 21255
Ove la parte soccombente agisca per il risarcimento del danno derivante da una sentenza ingiusta, perché frutto di corruzione di un componente del collegio chiamato a decidere sull’impugnazione di un arbitrato rituale di equità, il nesso di causalità materiale deve ritenersi integrato dalla correlazione, giuridicamente rilevante, tra la corruzione del giudice e la pronuncia della sentenza, alla luce del giudizio controfattuale, condotto sulla base del criterio del più probabile che non, secondo il quale l’inesistenza della corruzione avrebbe condotto al rigetto del gravame e alla conferma del lodo. Cassa senza rinvio App. Milano 9
Cassazione penale sez. IV 05 aprile 2013 n. 29889
È configurabile la sussistenza del nesso di causalità tra condotta ed evento, qualora esso sia stato accertato con giudizio controfattuale che, sebbene non fondato su una legge scientifica di spiegazione di natura universale o meramente statistica – per l’assenza di una rilevazione di frequenza dei casi esaminati – ma su generalizzate massime di esperienza e del senso comune, sia stato comunque ritenuto attendibile secondo criteri di elevata credibilità razionale, in quanto fondato sulla verifica, anche empirica, ma scientificamente condotta, di tutti gli elementi di giudizio disponibili, criticamente esaminati. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità di un sanitario del pronto soccorso per il decesso di un paziente, al quale non era stato diagnosticato un infarto acuto del miocardio per cui era stato omesso il trasferimento presso un’unità coronarica per l’esecuzione di un intervento chirurgico che avrebbe avuto un’elevata probabilità risolutiva). Annulla in parte senza rinvio, App. Lecce, 04/04/2011
Cassazione penale sez. IV 12 dicembre 2012 n. 1716
Nella ricostruzione del nesso eziologico, non si può assolutamente prescindere da tutti gli elementi concernenti la causa dell’evento: solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia, è poi possibile analizzare la condotta (omissiva) colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale e verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l’evento lesivo sarebbe stato evitato al di là di ogni ragionevole dubbio. Non possono ritenersi a talune sufficienti indicazioni scientifiche espresse in termini meramente probabilistici
Cassazione penale sez. IV 04 ottobre 2012 n. 43459
Il necessario presupposto fattuale di partenza, ai fini dell’accertamento della penale responsabilità del medico per colpa omissiva, è che, nella ricostruzione del nesso eziologico, non può assolutamente prescindersi dall’individuazione di tutti gli elementi concernenti la causa dell’evento: solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia, è poi possibile analizzare la condotta (omissiva) colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale e verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l’evento lesivo sarebbe stato evitato “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Cassazione penale sez. IV 24 maggio 2012 n. 33311
In tema di omicidio colposo in danno di lavoratori o loro familiari esposti ad amianto e deceduti per tumore polmonare, il nesso causale tra l’esposizione e l’evento infausto può ritenersi dimostrato allorché, applicando leggi scientifiche universali o statistiche ovvero il metodo di giudizio controfattuale, pur non risultando in concreto possibile determinare con esattezza il momento di insorgenza della patologia, si raggiunga comunque la prova che la condotta doverosa omessa avrebbe potuto incidere anche soltanto sul tempo di latenza o sul decorso della malattia. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la penale responsabilità degli imputati per la prolungata esposizione dei dipendenti alle sostanze tossiche, per la promiscuità lavorativa in ambienti angusti, per l’assenza di strumenti di protezione individuali e per l’omessa adozione di misure di riduzione delle polveri). Rigetta in parte, App. Venezia, 13/01/2011
Cassazione penale sez. IV 06 marzo 2012 n. 17758
In tema di responsabilità a titolo di colpa per condotta omissiva, la sussistenza del nesso di causalità può essere affermata o esclusa, oltre che sulla base di dati empirici o documentali di immediata evidenza, anche con ragionamento di deduzione logica purché fondato su elementi di innegabile spessore, correttamente esaminati secondo le “leges artis”, e può affermarsi quando, considerate tutte le circostanze del caso concreto, possano escludersi processi causali alternativi e si possa sostenere in termini di “certezza processuale”, ossia di alta credibilità razionale o probabilità logica, che sia stata proprio quella condotta omissiva a determinare l’evento lesivo, facendo riferimento sia a dati statistici sia ad altro materiale probatorio. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato, ai soli fini civili, la sentenza con cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto sussistente il nesso causale con riferimento al giudizio controfattuale basato esclusivamente su dati statistici senza considerare l’interferenza di decorsi causali alternativi).
Trib. Varese, 14-03-2012
La regola probatoria nel giudizio civile non può essere considerata quella dell’alto grado di probabilità logica e di credenza razionale, bensì quella del “più probabile che non”. Il nesso di causalità, dunque, in ambito civilistico, consiste nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del “più probabile che non”, in linea con il modello legale statunitense che applica, ai fini della causalità, il principio “preponderance of the evidence”, risultando conforme al favor victimae che qualifica la funzione sociale della responsabilità civile da illecito, in relazione al diverso principio del favor rei, che concernendo il valore della libertà, esige maggiori garanzie nel campo della repressione penale. Alla luce dei principi sin qui richiamati, nella responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p. , per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano (ad una valutazione ex ante) del tutto inverosimili. Per quanto riguarda, in particolare, l’illecito omissivo, nell’imputazione per omissione colposa il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto: rilievo che si traduce a volte nell’affermazione dell’esigenza, per l’imputazione della responsabilità, che il danno sia una concretizzazione del rischio, che la norma di condotta violata tendeva a prevenire. Il Giudice pertanto è tenuto ad accertare se l’evento sia ricollegabile all’omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l’agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi. L’accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l’enunciato “controfattuale” che pone al posto dell’omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato.