Il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e il contrasto alla corruzione:
etica, trasparenza ed altre misure amministrative
di Matteo Filice
1. Premesse 2. Lo strumentario 3. Riflessioni conclusive
- Premesse
L’etica[1], scienza che ci impone di saper gestire i nostri comportamenti e costumi, oggi sempre più compromessa dalle condotte assunte dai consociati, costituisce altresì disciplina morale dell’agire di tutti coloro i quali entrano in contatto con la pubblica amministrazione, o perché vi lavorano o perché sono i titolari degli interessi al cui soddisfacimento i servizi offerti dalla pubblica amministrazione sono orientati.
L’etica pubblica è possibile interpretarla alla stregua delle prescrizioni costituzionali che pretendono un comportamento “da parte di ogni pubblico agente nell’esercizio delle funzioni che gli sono affidate, con disciplina ed onore, con imparzialità nei confronti del pubblico e attraverso un’azione che nel suo complesso si pone a servizio esclusivo della Nazione, cioè della collettività medesima. L’etica pubblica (…) è definita come l’insieme dei principi e delle norme di comportamento corretto in seno all’amministrazione pubblica”[2].
Di questo coacervo concettuale e prescrittivo è portatrice, secondo pregianti formulazioni, la Costituzione con sue diverse norme. È l’ipotesi: dell’art. 28 a mente del quale “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti”; dell’art. 54 che al suo secondo comma recita come “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”; dell’art. 97 che dispone “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”[3]; dell’art. 98 che ci informa come “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”.
L’ethos pubblico, nell’individuare la giusta condotta del dipendente pubblico, offre, con incisiva carica enfatica, la prospettiva del corretto modus agendi da tenere: dal rispetto della comunità amministrata nella sua dimensione umana all’ossequio all’ordinamento giuridico.
Il dilagare del fenomeno corruttivo, che manifesta un generale stato di insoddisfazione e malessere nella società, non può che ravvisare adeguata soluzione, in prima istanza, nell’etica personale, quella che ognuno di noi possiede, ovvero nelle proprie virtù. L’etica pubblica permea la nostra Carta costituzionale, benché quest’ultima all’epoca della sua genesi non poteva essere consapevole dell’assetto che le vicende di corruttela hanno acquisito oggi. Essa affronta il problema dell’etica in modo autentico, secondo i dettami intrinseci di una società democratica: l’etica non è una condizione così aprioristicamente data per assunta, ma realizza un interesse da promuovere “come valore essenziale e costituzionale di responsabilità personale, integrato nel sistema dei valori costituzionali”[4]. La Costituzione con le disposizioni sopra richiamate non può dirsi ridondante sul punto, né aver voluto affibbiare una dimensione pre-giuridica soprattutto con riguardo alle formule linguistiche di cui all’art. 54, ossia “disciplina” ed “onore”, la cui ampiezza e flessibilità contenutistica relegano l’interprete in un ineludibile stato di caos. Certamente la formulazione della disposizione in esame, che va integrata con il restante groviglio normativo ordinamentale, non autorizza ad essere schiacciata a mera forma di responsabilità disciplinare[5], così avallando un’inutile duplicazione della stessa contenuta in altra norma, ma legittima una ricostruzione interpretativa che ne fa della stessa un norma-obiettivo. Altro non significa se non la pretesa del costituente, a fronte dell’incarico affidato al dipendente, di particolare perizia e probità all’atto dalla nascita del rapporto, nella sua evoluzione e nei momenti successivi alla cessazione dello stesso. Inoltre, la norma, con la previsione dell’adempimento secondo disciplina ed onore, pone in essere un chiaro spartiacque, obbligando particolarmente in tal senso i funzionari pubblici, a dispetto di un qualsiasi consociato o dipendente di attività privata. Non significa che quest’ultimo debba non comportarsi secondo detti canoni, ma che al dipendente pubblico ciò è chiesto dalla Costituzione che con la sua norma entra nella prestazione lavorativa nello specifico. Del resto, la peculiare qualità nella prestazione lavorativa pubblica, è richiesta anche dall’art. 98 Cost. cit.
Nello stesso solco concettuale, rispondendo alla medesima ratio quale lotta alla maladministration e correttezza nell’esercizio delle funzioni pubbliche, si colloca la trasparenza[6] dell’azione amministrativa che si realizza nell’accesso agli atti e dati detenuti dall’amministrazione e si traduce nel dovere di dimostrazione agli amministrati della legittimità della propria attività. Questo portato evidenzia un non trascurabile iato con lo Stato liberale dell’800 che ha portato seco i retaggi culturali di un’impostazione ideologica secondo la quale il potere pubblico si pone in posizione di superiorità rispetto al cittadino.
Il delineato contesto non è restato esente da critiche perché se da un canto il cittadino è costantemente incaricato di ottemperare alle richieste delle autorità pubbliche, dall’altro non può vedersi estromesso dalla partecipazione alle determinazioni con le quali le stesse esercitano le proprie funzioni, incidendo sui suoi diritti ed interessi[7]. È ovvio che un indirizzo di tal fatta risenta degli influssi tipici di un periodo ove la carenza di democrazia è indubbia. Al contempo, non hanno fatto sentire la loro assenza orientamenti favorevoli ad una pubblica amministrazione trasparente, che agisse sì in modo autoritario ed imperativo, ma capace di non ingenerare perplessità circa le concrete modalità e le finalità del proprio agire. A tal riguardo, sono sintomatiche le celeberrime parole di Filippo Turati: “dove un superiore, pubblico interesse non imponga un momentaneo segreto, la casa dell’amministrazione dovrebbe essere di vetro”[8].
Il principio della trasparenza per mezzo di partecipazioni e controlli diffusi relativamente alla scelte da assumere, all’impiego delle risorse, all’adeguatezza delle attività e degli atti, concorre alla ristrutturazione del vulnerato rapporto di fiducia tra le pubbliche amministrazione e i cittadini. Esso non trova scaturigine diretta nella nostra Costituzione, ma, “concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Esso è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili politici e sociali, integra il diritto ad una buon amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”[9].
La trasparenza, che ha debuttato anzitutto in Italia prima con il d.lgs. n. 150/09, la c.d. Riforma Brunetta, poi con il c.d. decreto trasparenza, d.lgs. n. 33/2013, fonti arricchite da ulteriori innesti, con il rivisitato istituto di accesso, ora sempre più ampio, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, permette, ove sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria di dati, documenti o informazioni, a chiunque l’esercizio del diritto di richiederli, senza limitazione e senza obbligo di motivazione. Trattasi di una palese apertura dell’ordinamento, oltre ad un riconoscimento in capo ai cittadini della facoltà di richiedere ostensione dei dati e atti, oltre i confini ristretti dell’accesso documentale ex l. n. 241/90 che postula un interesse diretto, concreto, attuale, o dell’accesso civico “semplice” di cui al comma primo dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, che tipizza il diritto di chiunque di richiedere informazioni, dati e documenti in caso di omessa pubblicazione e quindi di violazione delle pubbliche amministrazioni dell’obbligo di pubblicare.
Etica e trasparenza, non costituiscono un’endiadi sic et sempliciter, ma rappresentano fondamentali congegni nel contrasto alla corruzione in ambito pubblico.
La corruzione[10] non è da intendersi solo nel senso fatto proprio dal diritto penale, ma anche secondo l’accezione amministrativa, quale verificazione di accadimenti di maladministation, nei quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico. La maladministration si realizza per mezzo dell’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, cioè mediante situazioni nelle quali interessi privati condizionano in modo improprio l’azione delle pubbliche amministrazioni, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.
- Lo strumentario
Contribuisce alla lotta agli avvenimenti di mala gestio, nei sensi appena specificati, il whistleblowing[11], posto a tutela dell’interesse pubblico all’integrità dell’amministrazione.
Per mezzo di tale istituto il dipendente è dotato della facoltà di denunciare fatti che possono integrare forme di corruzione penale od amministrativa in forma riservata, mediante i canali di segnalazione appositamente allestiti, al Responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente e della trasparenza (RPCT) o, qualora la segnalazione riguardi quest’ultimo, all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). I fatti, oggetto di segnalazione, onde evitare che questa sia dichiarata inammissibile, per essere meritevoli di attenzione, non devono essere fondati su semplici sospetti o voci. Questo perché è opportuno tutelare sia i terzi oggetto delle segnalazioni, sia l’amministrazione evitando che la stessa si profondi in attività dispendiose, defatiganti e poco funzionali alla tutela del bene avuto di mira dall’istituto de quo.
Orbene, v’è da precisare come non sia necessario che il dipendente debba essere certo della verificazione del fatto e/o dell’autore, bastando invece che il dipendente, in virtù delle proprie cognizioni, ritenga secondo un giudizio di alta probabilità che sia accaduto un illecito. All’uopo ricorre utile una puntuale e circostanziata descrizione al fine di offrire un corredo di elementi indizianti sì da consentire di svolgere gli accertamenti in ossequio ai canoni della tempestività e della verisimiglianza.
Inoltre, il processo di segnalazione deve: a) assicurare un’adeguata organizzazione delle stesse segnalazioni attraverso un iter procedurale definito e comunicato all’esterno con termini certi per l’avvio e la conclusione dell’istruttoria; b) garantire la riservatezza dell’identità del dipendente che effettua la segnalazione; c) tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette; d) consentire al segnalante, attraverso appositi strumenti informatici, di verificare lo stato di avanzamento dell’istruttoria[12]. Con riferimento al punto sub-b) occorre specificare che è corretto discorrere di riservatezza e non già di anonimato, in quanto le generalità del segnalante non devono essere divulgate, ma devono, logicamente, essere raccolte. Detta procedura si traduce nella predisposizione dell’utilizzo di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità riservata e possa rendersi possibile la successiva associazione della segnalazione con l’identità del segnalante qualora ciò sia indispensabile, come, a titolo esemplificativo, in caso di esercizio del diritto di difesa del segnalato. L’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/01 accorda tutela al dipendente che denuncia. Difatti, prescrive che “Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”. Qualora venga accertata, nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’ANAC, l’adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Se viene accertata la mancanza di procedure per l’inoltro delle segnalazioni, l’ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Altresì viene irrogata una sanzione amministrativa di pari importo, ove venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile attività di verifica delle segnalazioni. Nella determinazione dell’importo della sanzione si tiene conto delle dimensioni dell’amministrazione o dell’ente cui si riferisce la segnalazione[13].
La tutele previste dall’ordinamento con l’art. 54 bis non spiegano la propria efficacia difensiva nelle ipotesi in cui “sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave”[14].
Il sistema deve tenere in debita considerazione la normativa in materia di protezione dei dati personali. Pertanto, dovrà offrire idonee garanzie a tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati e delle informazioni che verranno registrati, elaborati e comunicati nel rispetto della procedura di gestione delle segnalazioni, della normativa di cui al Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali[15] e di cui al d.lgs. n. 196/2003, per come novellato dal d.lgs. n. 101/2018. Per una maggiore sicurezza dei dati è auspicabile il ricorso alla crittografia end-to-end[16].
Valutata la segnalazione, compiuta una breve istruttoria, laddove non dovessero rinvenirsi elementi di manifesta infondatezza del fatto, il RPCT trasmette la segnalazione ai soggetti terzi competenti affinché quest’ultimi adottino i provvedimenti ritenuti più opportuni. Tra tali soggetti si annoverano, per gli aspetti di relativa competenza, ad esempio: il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l’acquisizione di elementi istruttori; l’ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali ipotesi di responsabilità disciplinare; l’Autorità giudiziaria, (Corte dei conti e Procura della Repubblica, ecc.); l’ANAC. Tramite lo strumento del whistleblowing si cerca di garantire anche la parte più propriamente riferibile alla qualità dell’azione amministrativa, sulle cui sponde si erge la responsabilità amministrativa di cui è competente a conoscere la Corte dei Conti.
Nei rapporti pubblico-privato si eleva l’istanza di non fuorviare e ledere la percezione che i cittadini hanno dell’apparato amministrativo, ossia dell’immagine delle istituzioni. Alla lesione dell’immagine della P.A. conseguono i profili di responsabilità per danno arrecato alla stessa[17] [18]. L’immagine della P.A. può essere vulnerata da comportamenti poco apprezzabili dei dipendenti nella conduzione della vita privata. Questo costituisce un aspetto molto particolare, perché determina una pesante intromissione nella vita metalavorativa. Tuttavia, un granitico dovere di tal fatta trova origine nella prescrizione, di cui già si è detto, di comportarsi con disciplina ed onore ai sensi dell’art. 54 Cost.
A difesa della legalità, in ottemperanza all’art. 1, commi 49 e 50, della l. n. 190/2012, sono state adottate, con il d.lgs. n. 39/2013, “Disposizioni in materia di inconferibilita’ e incompatibilita’ di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico” che hanno aggiunto un considerevole contributo all’impianto normativo in materia.
Il decreto delegato tipizza una congerie di cause di inconferibilità e incompatibilità, con riferimento agli incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, ovvero incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico.
Il potere di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni contenute nel d.lgs.n.39/2013 è rimesso sia al RPCT sia all’ANAC per come previsto dagli artt. 15 e 16[19]. L’ANAC alla luce della testè citate prescrizioni normative conserva una mera facoltà di attivare un potere inibitorio-sospensivo della procedura di conferimento dell’incarico in ipotesi di incompatibilità e inconferibilità. Tuttavia, l’ente può non allinearsi alle risultanze della stessa e conferire l’incarico producendo adeguata motivazione.
Ai sensi degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 39/2013 gli incarichi conferiti in violazione del decreto e i relativi contratti sono nulli, i soggetti che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati, fatta salva la responsabilità dei soggetti, componenti di organi, assenti al momento della votazione, quella dei dissenzienti e degli astenuti. Inoltre, i componenti ritenuti responsabili non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza.
La contestazione ad opera del RPCT ex art. 15 rappresenta solo l’atto primitivo di una complessa attività che si sonda per mezzo di un’indagine sul profilo oggettivo, della sussistenza dell’inconferibilità, e soggettivo in ipotesi di sussistenza della stessa per valutare l’elemento psicologico di c.d. colpevolezza in capo all’organo che ha conferito l’incarico, ai fini dell’eventuale applicazione della sanzione interdittiva di conferimento degli incarichi per i successivi tre mesi[20]. Qualora nessun vaglio sull’elemento soggettivo fosse richiesto si configurerebbe un vero e proprio procedimento illegittimo per palese violazione dei principi di razionalità e parità di trattamento, inverandosi anche un contrasto ai principi generali in materia di sanzioni amministrative, – cogenti in virtù dell’espressa previsione circa la generale applicabilità di cui all’art. 12 della l. n. 689/81[21]-, nonché una violazione del diritto di difesa e del principio di legalità dell’azione amministrativa di cui agli artt. rispettivamente 24 e 97 Cost.; altresì un procedimento di tal fatta si porrebbe in evidente contrasto anche con l’art. 6 della convenzione EDU[22].
Il RPC è dunque il soggetto a cui la legge, secondo l’interpretazione dell’ANAC e della stessa giurisprudenza amministrativa, rimette il potere di avvio del procedimento, di accertamento e di verifica della sussistenza della situazione di inconferibilità, di dichiarazione della nullità dell’incarico, nonché il successivo potere sanzionatorio nei confronti degli autori della nomina dichiarata nulla perché inconferibile[23].
Il RPCT, pertanto è il deux ex machina del procedimento sanzionatorio, benché l’ANAC al fine di salvaguardare l’esercizio autonomo e indipendente della funzione dello stesso, si riserva il compito di verificare che l’esercizio del potere sanzionatorio avvenga nel pieno rispetto delle norme[24].
La garanzia del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ex art. 24 Cost. impone che nella suddetta procedura l’atto di contestazione deve essere comunicato ai soggetti che hanno conferito l’incarico e deve rappresentare una concisa esposizione del fatto, della nomina ritenuta inconferibile e della norma che si assume violata, nonché contenere anche l’invito a presentare memorie difensive oltre all’indicazione di un termine congruo per consentire l’esercizio dei suddetti diritti.
Di fatto, altro non si è riconosciuto ad un dirigente, il RPC, se non il il potere di ripristinare lo status quo ante rispetto agli interessi pubblici violati.
Diverso è l’atteggiarsi dell’incompatibilità, dalla quale, accertate le cause di cui ai capi V e VI del decreto de quo, deriva la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro, subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all’interessato dell’insorgere della causa di incompatibilità. Tuttavia, nulla osta a che un dipendente pubblico, per evitare in nuce situazioni di incompatibilità ricorra al collocamento in aspettativa[25].
Occorre delineare i confini dell’agire dell’ANAC per quanto concerne i suoi poteri posto che in capo alla stessa residuano oltre a quello sospensivo della procedura di conferimento, anche quelli ispettivi e di accertamento, ai sensi del comma 1 dell’art. 16 del d.lgs. n. 39/2013, di incarichi già conferiti. L’ANAC, se chiamata ad intervenire o se interviene ex se, con il potere di accertamento altro non fa se non superare i margini operativi dell’amministrazione stessa e “l’accertamento è destinato a fare stato, salva sempre la possibilità di ricorso al giudice amministrativo contro il provvedimento dell’Autorità. Ogni altra interpretazione sarebbe contraria al principio di economicità dell’azione amministrativa e renderebbe inutile l’accertamento dell’ANAC e l’apposito procedimento, adottato con le garanzie del contraddittorio, che l’Autorità svolge”[26]. Al RPC resterebbe prendere atto dell’accertamento ed avviare il procedimento sanzionatorio. Quindi, “l’ANAC interviene solo nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza e il suo eventuale accertamento non può che limitarsi alla valutazione della violazione oggettiva della legge, lasciando al RPC ogni altro atto conseguente, ivi compreso lo svolgimento del procedimento sanzionatorio o del procedimento di diffida in caso di incompatibilità”[27].
Attira l’attenzione la possibile delineazione dei termini nel caso di mancato adeguamento conforme dell’RPC alle risultanze dell’accertamento condotto dall’ANAC. Essendo la norma monca sul punto, deve propendersi per un potere di ordine conferito in via generale all’ANAC ex art. 1, comma 3, l. n. 190/2012.
Del resto incarichi affetti da inconferibilità, pertanto nulli, non possono produrre effetti, e i soggetti che li hanno conferiti devono essere sanzionati. Il potere ordinatorio, però, non ha un carattere sanzionatorio, né sostitutivo (riconosciuto ad esempio in caso di nomina di commissario ad acta), ma risulta essere potere conformativo e dissuasivo a scopo collaborativo[28].
Non essendo il potere di ordine accompagnato da un potere sanzionatorio riconosciuto all’ANAC, quest’ultima deve provvede ad inoltrare le segnalazioni per l’accertamento ulteriore delle responsabilità disciplinari, amministrative e penali del RPCT, perché rimasto inerte o perché ha adottato atti contrari in tutto ovvero in parte agli accertamenti che la stessa autorità ha effettuato.
A rinforzare l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico concorre la particolare disciplina dettata in materia di incarichi successivi all’espletamento della funzione esercitata. Trattasi del c.d. divieto di pantouflage, funzionale a vietare un conferimento che si intersechi con l’esercizio parziale della funzione.
Il fenomeno del pantouflage è degno di attenzione in ragione delle peculiari professionalità maturate nell’ambito del rapporto di lavoro con l’amministrazione e dei contatti frequenti con imprese/soggetti privati. Non è vago e peregrino, difatti, l’eventualità di realizzazione del rischio che il dipendente ottenga il “massimo rendimento” dal ruolo ricoperto all’uopo di precostituirsi vantaggiose posizioni di cui giovarsi all’atto di cessazione dal servizio, conseguendo contratti di lavoro con i soggetti privati destinatari della propria attività. Nondimeno può verificarsi l’ipotesi che i privati, per propri inopportuni vantaggi, influenzino l’attività dei dipendenti, con la promessa di assunzioni o incarichi[29].
La disciplina sul pantouflage, quale incompatibilità successiva, prevista dall’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dalla l. n. 190/2012, è applicabile direttamente ai dipendenti.
La norma dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Alla violazione della norma conseguono specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell’incarico conferito in violazione del predetto divieto; la restituzione dei compensi ricevuti; la preclusione per i soggetti privati che hanno conferito l’incarico la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.
La formulazione della norma non è chiara e pertanto ha nutrito dubbi interpretativi per diversi aspetti in ordine all’ambito di applicazione, alla qualificazione di attività negoziale esercitata dal dipendente e all’ambito soggettivo dei soggetti privati destinatari della stessa. Ancora, perplessità sono state alimentate in merito al soggetto competente all’accertamento della violazione e all’applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina, posta la carenza di un’espressa previsione sul punto che porta seco la vulnerabilità di vanificare l’attuazione della normativa.
L’ANAC svolge la funzione di vigilanza in virtù dei poteri conferiti dall’art. 16 del d.lgs. n. 39/2013, tenuto conto del richiamo al divieto di pantouflage operato nel medesimo decreto all’art. 21.
Giova rammentare come recenti statuizioni del giudice amministrativo siano intervenute a ricordare la natura dei poteri dell’Autorità nella materia disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013, che all’art. 16 attribuisce espressamente all’ANAC peculiari competenze di vigilanza, anche con l’esercizio di poteri ispettivi e di accertamento a singole fattispecie di conferimento degli incarichi.
Nello specifico, il Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 126, ha evidenziato che il potere di accertamento dell’ANAC, ai sensi del citato art. 16, “è manifestazione di un’espressione di una valutazione sulla legittimità del procedimento di conferimento dell’incarico, in corso o già concluso, che non si esaurisce in un parere ma è produttiva di conseguenze giuridiche e ha pertanto carattere provvedimentale, come tale impugnabile dinanzi al TAR”. Tale potere si interseca con quello di vigilanza di ANAC sul rispetto delle regole da parte delle amministrazioni ed enti compresi nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 39/2013, senza ingenerare un’indebita intromissione nell’attività delle amministrazioni senza il consenso della norma. Quanto al profilo sanzionatorio, l’ANAC ha posto l’attenzione sulle criticità connesse alla vacatio normativa che non offre alcuna possibilità nello stabilire con certezza quale sia l’organo deputato a svolgere il procedimento per l’applicazione delle sanzioni. Una volta accertata l’effettiva violazione, quindi, per come descritto dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 126/2018, cit., in capo all’ANAC non residuano ulteriori poteri in merito al compimento degli atti conseguenti[30]. Dovrebbero quindi valere gli stessi rilievi fatti supra in merito ai casi di inconferibilità
In merito al pantouflage, l’Autorità ha inoltre una funzione consultiva riconosciuta dalla l. n. 190/2012, art. 1, co. 2, lett. e), potendo esprimere “pareri facoltativi in materia di autorizzazione, di cui all’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all’applicazione del comma 16-ter introdotto dal comma 42, lett. l) del presente articolo”.
La disciplina sul divieto di pantouflage si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuate all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001. Si evidenzia che una limitazione ai soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato sarebbe in contrasto con la ratio della norma, volta a evitare condizionamenti nell’esercizio di funzioni pubbliche e sono pertanto da ricomprendersi anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo[31].
Si evidenzia, inoltre, che il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l’assunzione a tempo determinato o indeterminato o l’affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.
Siffatto indirizzo è ben deducibile dalla disciplina sulle incompatibilità e inconferibilità di incarichi: è stato, difatti, definito l’ambito di applicazione del divieto di pantouflage. L’art. 21 del d.lgs. n. 39/2013 ha, infatti, disposto che ai fini dell’applicazione dell’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico e l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
Va da sé che estendendo la portata dell’ambito soggettivo, si rinvigorita la ratio sottesa all’istituto quale egida del malaffare.
Altro aspetto di peculiare interesse è la definizione della natura autoritativa e negoziale dei poteri evocate dalla norma.
Anzitutto, vale la pena osservare che i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali cui si riferisce l’art. 53, co. 16-ter, d.lgs. n. 165/2001 altri non sono se non i soggetti che esercitano in modo concreto ed effettivo, per conto della pubblica amministrazione, detti poteri, per il tramite dell’emanazione di provvedimenti amministrativi, che incidono unilateralmente sulle situazioni soggettive modificandole, e attraverso il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti. Dette figure sono annoverabili, quindi, tra i dirigenti, i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all’esterno dell’ente[32].
Nondimeno, il rischio di precostituirsi situazioni lavorative favorevoli può rinvenirsi anche in capo al dipendente che abbia avuto il potere di incidere sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all’istruttoria: ad esempio attraverso la predisposizione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che risultino vincolanti rispetto alla decisione[33].
Indi, il divieto di pantouflage è imperativo non solo nei confronti di colui il quale abbia firmato l’atto, ma anche di coloro che abbiano partecipato al procedimento.
Per quanto attiene i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione la nozione di soggetto privato deve essere considerata come la più ampia e flessibile possibile.
Tuttavia, occorre evidenziare che è necessario verificare in concreto se le funzioni svolte dal dipendente, oggetto di eventuale contestazione, siano state esercitate effettivamente nei confronti del soggetto privato.
Le pubbliche amministrazioni, inoltre, sono obbligate ad inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all’affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione, a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l’operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001[34].
Altra misura preventiva è la “rotazione del personale” tesa a combattere la “mala gestio”. Essa si estrinseca in due tipologie: l’una di natura preventiva ed ordinaria, mentre l’altra, successiva e straordinaria, si attiva successivamente al verificarsi dei fenomeni di corruttela.
L’applicazione della rotazione ordinaria, prevista dalla l. n. 190/2012, all’art. 1. co. 4, lett. e), co. 5,
lett. b), co. 10, lett. b, deve essere calibrata in base alle concrete peculiarità dell’amministrazione cui si deve applicare, essendo rimessa dunque all’autonomia organizzativa degli uffici. Ne deriva che, ove non sia possibile applicare detta misura, perché il personale non dispone di professionalità ad elevato contenuto tecnico o perché è carente, devono approntarsi altre soluzioni operative con simili effetti nei relativi PTPC, quali ad esempio, la previsione di una maggiore condivisione delle attività,- onde evitare così la solitudine nello svolgimento delle funzioni,- ovvero lo spezzettamento delle stesse, la c.d. “segregazione delle funzioni”, realizzando un’attribuzione delle varie fasi procedimentali a diversi soggetti, ferma restando l’unicità della responsabilità del procedimento. Problema cruciale è quello prodotto dalla non rara ipotesi della infungibilità delle funzioni, il cui esercizio richiede competenze così specialistiche da non poter esser sviluppato da profili surrogabili; certamente tale condizione non è concretamente invocabile in caso di omogeneità delle funzioni.
L’avvicendamento delle figure altro non fa se non ridurre il danno che potrebbe essere cagionato da un dipendente pubblico che, cristallizzandosi per tanto tempo sulla stessa attività, potrebbe determinare innestando sviluppi poco coerenti con i principi di legittimità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
Non v’è dubbio che l’effettiva concretizzazione della rotazione concorra alla formazione del personale, in un contesto lavorativo sempre più duttile e di rapido cambiamento delle istanze degli amministrati, ampliando le cognizioni del singolo operatore.
L’altra forma di rotazione è, invece, disciplinata dal d.lgs. n. 165/2001, all’art. 16, co. 1, lett. l-quater, a mente del quale “I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”.
Dalla lettera della norma si evince che già un procedimento penale, quindi il mero “status” di indagato, importa la necessità di attivare la misura, senza per ciò stesso doversi ritenere sussistente la fase processuale.
All’applicazione della misura segue la revoca dell’incarico dirigenziale o, nel caso di altro dipendente, l’assegnazione ad altro ufficio[35].
Dell’ampio ventaglio delle misure appena enucleate va data concreta rappresentazione nei Piani triennali, aggiornati annualmente, per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT). Nell’ambito di detti atti particolare attenzione va riservata alle concrete modalità attraverso le quali l’amministrazione non solo adotta le misure, ma soprattutto ne effettua il monitoraggio. Il PTPCT si affianca ed integra quanto prescritto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.PR. n. 62/2013, al fine di assicurare che le attività istituzionali siano esercitate secundum legem.
- Riflessioni conclusive
Quanto sinora sviscerato invita a dedurre come il legislatore, volendo far riferimento alla corruzione in senso ampio, comprensiva della nozione penalistica ed amministrativa, abbia inteso volgere lo sguardo ad un fenomeno proteiforme che vive di una ripetitiva nonché variabile dialettica e postula una strategica gestione.
Gli accadimenti di corruttela non rappresentano singoli episodi isolati, ma un trend pervasivo che abbisogna di un intervento sistematico e flessibile. A questa istanza rispondono le varie misure analizzate e adeguatamente programmate nel PTPCT dalle singole amministrazioni.
Gli scudi anticorruzione si atteggiano concretamente per mezzo: della presenza del RPCT che sorveglia e predispone nell’ambito della singola amministrazione interventi mirati; della pianificazione e attuazione delle varie misure[36] con l’ineludibile svolgimento di peculiari corsi di formazione sull’etica pubblica ed il contrasto alla corruzione atti a sensibilizzare i dipendenti; dell’accentramento in capo all’ANAC e del decentramento in capo ad ogni singola amministrazione della realizzazione della politica anticorruzione. Indirizzo, peraltro, che trova linfa nella definizione di atti programmatici, quali il già menzionato PTPC, e il Piano della performance per quanto attiene alla definizione degli obiettivi, dei quali precipuo rilievo assume il contrasto alla corruzione. In tali atti si riversano quelle valutazioni che, nell’ottica di un ampia programmazione organizzativa, devono rispettare i principi di efficienza, efficacia e legalità, realizzando anche “una funzione autoritativa di razionalizzazione di risorse a scopo pubblicistico quale il buon andamento della pubblica amministrazione”[37].
Trattasi di un laboratorio sinergico, che necessariamente pretende la concertazione tra Autorità e amministrazioni, con l’apporto dei diversi uffici ed organi nei quali si articolano.
Pertanto, nel contesto organizzativo pubblico, arido ed impervio, l’individuazione delle figure soggettive coinvolte nella logica di contrasti non può essere una mera rappresentazione delle stesse, ma deve tradursi in un effettivo contributo affinché il regno delle pubbliche amministrazioni possa essere governato quanto più possibile dalla “dea Dike”.
Indi, alla legge anticorruzione va ascritto un incommensurabile pregio, – ancorché presenti diverse criticità, – che risiede nell’essere intervenuta in una materia che pareva essere ostile a qualsivoglia innesto riformatore.
[1] Etica deriva dal dal greco antico ἔθος (o ἦθος), èthos, e significa “carattere”, “comportamento“, “costume”.
[2] V. Cerulli Irelli, Etica pubblica e disciplina delle funzioni amministrative, in F. Merloni, L . Vandelli (a cura di), La corruzione amministrativa, Cause, prevenzione e rimedi, Firenze-Antella, Passigli Editori, 2010, p. 90; sull’etica pubblica si consiglia anche, fra i tanti, S. Cassese, L’etica pubblica, in Gior. dir. amm, 2003, p. 1097 ss.
[3] Il buon andamento è l’istanza di funzionamento virtuoso dell’attività amministrativa secondo canoni di efficienza, adeguatezza e continuità. L’imparzialità è da intendersi quale parità e lealtà di trattamento tra i soggetti che vengono in contatto con l’attività della P.A. senza valorizzare alcuna parzialità. Il dipendente dunque rifiuta ogni tipo di pressione. Trattasi di un vero e proprio divieto di discriminazione che si interseca con il principio di buon andamento che rimanda a quello di ragionevolezza operativa, onde evitare scellerate e arbitrarie scelte.
[4] G. Sirianni, Profili costituzionali. Una nuova lettura degli articoli 54, 97 e 98 della Costituzione, in F. Merloni, L . Vandelli (a cura di), La corruzione amministrativa, Cause, prevenzione e rimedi, cit. p. 129.
[5] Sulla responsabilità disciplinare, si v. L. Zoppoli, Ideologia e tecnica nella riforma del lavoro pubblico, Editoriale scientifica, Napoli, 2009.
[6] Sulla trasparenza, si v. F. Manganaro, L’evoluzione del principio di trasparenza amministrativa, in www.astrid-onloine.it; M.Bormbardelli, Fra sospetto e partecipazione: la duplice declinazione del principio di trasparenza, in Le Istituzioni del Federalismo, n. 3/4, 2013.
[7] Cfr. L. Sturzo, Discorso di Napoli, 18 gennaio 1923, in A. Giovagnoli, Luigi Sturzo. “Il mezzogiorno salvi il mezzogiorno”, Fondazione Italianieuropei, in www.italianieuropei.it/en/component/k2/item/2320-luigi/2320-luigi.html
[8] La frase è contenuta in: Camera dei Deputati, Atti Parlamentari Legislatura XXII, 1 sessione, Discussione, 2 tornata del 17 giugno 108, p. 22962, consultabile online all’interno del portale storico della Camera dei Deputati.
[9] D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, art. 1.
[10] Sulla corruzione si v. M. D’Alberti, R. Finocchi (a cura di), Corruzione e sistema istituzionale, Il Mulino, Bologna, 1994; F. Palazzo, Corruzione pubblica. Repressione penale e prevenzione amministrativa, Firenze University Press, Firenze, 2011; F. Cingari, La corruzione pubblica: trasformazioni fenomenologiche ed esigenze di riforma, in Dir. pen. cont., Riv. trim., 2012, 1, p. 92; B.G. Mattarella, m. pelissero (a cura di), La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, Giappichelli Ediotre, Torino, 2013.
[11] Si consiglia F. Gandini, Il whistleblowing negli strumenti internazionali in materia di corruzione, V. Ferrante, Rapporti di lavoro e whistleblowing. Diritto a “spifferare” e tutela del posto di lavoro nell’ordinamento italiano, in AA. VV., Il whistleblowing nuovo strumento di lotta alla corruzione, G. Fraschini, N. Parisi, D. Rinoldi, (a cura di), Bonanno, Catania, 2011; R. Razzante, Whistleblowing e nuova legge anticorruzione, in www.diritto24.ilsole24ore.com.
[12]Si v. Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015, “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”, in www.anac.it.
[13] Si v. comma 6 dell’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001.
[14] Si v. comma 9 dell’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001.
[15] Sulla protezione dei dati, fra i tanti, si v. L. Bolognini, E. Pelino, C. Bistolfi, Il Regolamento Privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali, Milano, Giuffrè editore, 2016; F. Pizzetti, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, Torino, Giappichelli, 2016; G. Finocchiaro (a cura di), Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, Bologna, Zanichelli, 2017; M. Maglio, M. polini, N. Tilli (a cura di), Manuale di diritto alla protezione dei dati personali, la Privacy dopo il regolamento UE 2016/79, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017.
[16] Sul punto si v. il comma 5 dell’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/01: “L’ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione”.
[17] Si v. artt. 10 e 12 d.PR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).
[18] Foriero della portata del danno all’immagine è la ricostruzione operata dalla Cassazione, chiamata per prima a pronunciarsi sulla configurazione di un vuluns non avente carattere pecuniario diretto. Secondo gli Ermellini altro non è se non “il danno conseguente alla grave perdita di prestigio ed al grave detrimento dell’immagine e della personalità pubblica dello Stato, che, anche se non comporta una diminuizione patrimoniale diretta suscettibile di una valutazione patrimoniale, [si identifica nel] profilo della spesa necessaria al rispristino del bene giuridico leso” (Cass. Sez. Un., 21 marzo 1997, n. 5668).
[19]Nello specifico l’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013, prevede “1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell’amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilita’ e incompatibilita’ degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilita’ o incompatibilita’ di cui al presente decreto. 2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle
disposizioni del presente decreto all’ Autorita’ nazionale anticorruzione, all’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonche’ alla Corte dei conti, per l’accertamento di eventuali responsabilita’ amministrative. 3. Il provvedimento di revoca dell’incarico amministrativo di
vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, e’ comunicato all’Autorita’ nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, puo’ formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attivita’ svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace”. Con riferimento all’ANAC il decreto summenzionato all’art. 16 dispone “1. L’ Autorita’ nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l’esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi. 2. L’Autorita’ nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione o d’ufficio, puo’ sospendere la procedura di conferimento dell’incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull’atto di conferimento dell’incarico, nonche’ segnalare il caso alla Corte dei conti per l’accertamento di eventuali responsabilita’ amministrative. L’amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell’incarico deve motivare l’atto tenendo conto delle osservazioni dell’Autorita’. 3. L’Autorita’ nazionale anticorruzione esprime pareri, su richiesta delle amministrazioni e degli enti interessati, sulla interpretazione delle disposizioni del presente decreto e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilita’ e incompatibilita’ degli incarichi”.
[20] Si v. delibera ANAC n. 67 del 23 settembre 2015, Criteri e modalità della sanzione di cui al comma 2 dell’art. 18 del d.lgs. n. 39 del 2013, a seguito di nomina di commissario straordinario dell’IPAB, in www.anac.it
[21] La norma recita nei seguenti termini “Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari”.
[22] A mente di detto articolo: “1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia. 2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di: (a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico; (b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; (c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; (d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; (e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza”.
[23] Si cfr. la sentenza del TAR Lazio n. 6593/2016 che ha sostanzialmente chiarito come l’art. 18 d.lgs. 39/2013 attribuisce la competenza in ordine all’attività sanzionatoria esclusivamente al RPC che, ove ritenga configurabile una violazione del d.lgs. n. 39/2013, “accerta ai sensi dell’art. 15, che la nomina sia inconferibile o incompatibile e, con specifico riferimento alle fattispecie di inconferibilità, dichiara la nullità e valuta se alla stessa debba conseguire l’applicazione delle misure inibitorie di cui all’art. 18”.
[24] Si v. delibera ANAC n. 67 del 23 settembre 2015, in www.anac.it.
[25] Si. v. art. 19 d.lgs. n. 39/2013.
[26] Cfr. Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili., in www.anac.it. p. 10.
[27] Ivi, p. 11.
[28] Ivi, p. 12.
[29] Si v. Piano Nazionale Anticorruzione (aggiornamento 2018), Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, in www.anac.it. p. 45: “A riprova dell’importanza di una disciplina che regoli le conseguenze del passaggio di un dipendente nel settore privato, si rammenta la normativa speciale contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, «Disposizioni comuni in materia di accertamento sulle imposte dei redditi», art. 63, co. 4, ove è stabilito per i dipendenti dell’amministrazione finanziaria, ancorché iscritti in un albo professionale, uno specifico divieto a esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti alle commissioni tributarie, nei due anni successivi alla data di cessazione del rapporto d’impiego. La violazione è punita con una sanzione amministrativa da mille a cinquemila euro. L’esercizio di tali attività, comunque, dopo i due anni, è subordinato ad una specifica autorizzazione”.
[30] Si v. Piano Nazionale Anticorruzione (aggiornamento 2018), Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, in www.anac.it. p. 33.
[31] Cfr. parere ANAC AG/2 del 4 febbraio 2015, in www.anac.it
[32] Cfr. parere ANAC AG/2 del 4 febbraio 2015, in www.anac.it
[33]Cfr. parere ANAC AG774 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015, in www.anac.it
[34] Cfr. pareri ANAC AG78 del 18 febbraio 2015 e AG/2 del 2015, in www.anac.it
[35] Ivi, p. 39.
[36] Definite police patrol, così S. Rose-Ackerman-T.Soreide (ed. by), The International Handbook on the Economics of Corruption, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2001, p. 64 ss.
[37] F.Olivelli, La giurisdizione del giudice amministrativo in materia di lavoro e previdenza, LPA, fasc. 3-4. 2011, p. 473.