Il principio di segretezza nella presentazione della documentazione di gara
Con la sentenza in esame il TAR Calabria rigetta il ricorso di un’impresa rimasta esclusa da una gara indetta per l’affidamento in concessione di un servizio di illuminazione.
L’esclusione dalla gara era basata sul fatto che il sigillo di ceralacca apposto sul plico contenente la busta con l’offerta e gli altri documenti non copriva totalmente il lembo di chiusura.
La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato il principio generale in virtù del quale le clausole del bando che impongono, a pena di esclusione, che la busta contenente l’offerta debba essere integralmente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura rispondendo così in primis all’esigenza di assicurare l’autenticità della chiusura originaria da parte del mittente.
In sostanza le formalità della chiusura, sigillatura e controfirmatura delle buste in sede di gara assicurano l’identità e l’immodificabilità della documentazione, la segretezza ed immodificabilità dell’offerta, la provenienza della documentazione dal concorrente invitato alla gara nonché la provenienza dell’offerta dall’invitato partecipante alla gara.
Le prime due esigenze attengono al plico esterno mentre le ultime due a quello interno.
La pronuncia di cui si tratta sottolinea che il sigillo di ceralacca apposto sul plico e contenente la busta con l’offerta e gli altri documenti non copre totalmente il lembo di chiusura e, oltre a ciò, non risulta chiuso con la colla né controfirmato su tutti i lembi.
Il TAR ha considerato legittima l’esclusione dell’impresa dalla gara, con una parte in diritto piuttosto sintetica, compensando le spese.
In linea generale le formalità di chiusura e sigillatura delle buste contenenti le offerte dei concorrenti che partecipano ad una procedura ad evidenza pubblica sono previste nei bandi di gara, non con una valenza puramente formale quanto piuttosto a garanzia dell’autenticità della provenienza delle buste e del loro contenuto trovando fondamento in uno dei principi generali che vengono in considerazione ovvero quello di segretezza.
Il principio di segretezza mira a tutelare P.A. e concorrenti da possibili alterazioni della concorrenza. Tale principio non risulta rispettato sia in presenza di uno scambio di informazioni tra i concorrenti sia in presenza di un qualsiasi atto idoneo ad influenzare le scelte dell’amministrazione, a prescindere dall’effettiva influenza sull’andamento della gara.
L’art. 75 del R.D. n. 827/1924 afferma che nella procedura d’asta le offerte per essere valide devono pervenire “in piego sigillato”. Dalla lettura della norma emerge che è lasciata alla discrezionalità della P.A. la specifica delle modalità di presentazione delle offerte, pertanto, nel caso in cui un’amministrazione non richieda determinate formalità (quale ad esempio l’uso della ceralacca) la prescrizione va letta nel senso che il plico deve essere chiuso in maniera ermetica (sul punto diffusamente: TAR Bologna n. 274/2007 e, in termini più generali TAR Lazio n. 1357/2015).
La giurisprudenza amministrativa ha ribadito a più riprese che le formalità di presentazione delle domande garantiscono il rispetto del principio di segretezza, parità di trattamento, trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa.
Il richiamato sistema di garanzia si caratterizza naturalmente in maniera del tutto peculiare e differente in caso di aste elettroniche.
Di Barbara Bellettini
N. 01585/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00556/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 556 del 1998, proposto da:
I.L.V.C. Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziano Giuseppe Gigli, con domicilio eletto presso Giuseppe Cipparrone in Serra Pedace, Via F.Gullo 3, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Cipparrone, con domicilio eletto presso Francesca Attinà in Catanzaro, corso Mazzini, 4;
contro
Comune di Davoli, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Nistico’, con domicilio eletto presso Antonio Nistico’ in Davoli Marina, Via Nazionale, 128;
nei confronti di
Soverino Impianti Sas;
per l’annullamento
della delibera di Giunta n. 9 del 15/1/98;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Davoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2015 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’impresa ricorrente, rimasta esclusa dall’incanto per irregolarità del plico, impugna, per violazione di legge ed eccesso di potere, l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione cimiteriale, disposto dal comune di Davoli in favore della ditta Soverino.
Il comune si è costituito per resistere.
Con ordinanza 23.4.1998 n. 459, è stata respinta la domanda cautelare.
All’udienza del 9.10.2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’esclusione dalla gara della ditta istante è motivata sul fatto che il sigillo di ceralacca apposto sul plico contenente la busta con l’offerta e gli altri documenti non copre totalmente il lembo di chiusura.
L’esclusione è legittima.
Ed invero, il plico presentato dalla ditta istante ai fini della partecipazione alla gara non presenta soltanto l’irregolarità dianzi descritta, ma altresì non risulta chiuso con la colla, né controfirmato su tutti i lembi.
Tale stato di fatto, illustrato dalla P.A. e non contestato in ricorso, comporta una grave compromissione della fondamentale esigenza di garantire che il plico stesso non possa essere aperto, se non a prezzo di manometterne visibilmente la chiusura.
In presenza di un provvedimento che ha legittimamente escluso dalla gara pubblica un concorrente, questi non ha alcuna legittimazione ad impugnare l’aggiudicazione al controinteressato (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 11 maggio 2015 n. 1119).
La particolarità e la novità della questione consentono comunque di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Schillaci, Presidente
Nicola Durante, Consigliere, Estensore
Francesco Tallaro, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/10/2015
IL SEGRETARIO