a cura del Dott. Alessandro Amaolo
L’articolo in commento è il 223 del vigente Codice della Strada ed è stato inserito dal legislatore del 1992 nel Titolo VI (Degli illeciti previsti dal presente codice), Sezione II (Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali).
Pertanto, il legislatore al primo comma del predetto comma stabilisce che: “ Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l’agente o l’organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura – ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria[1] della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all’articolo 226, comma 11, è comunicato all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”.
Tuttavia, è opportuno specificare che: “Contro il provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dal prefetto, ex art. 223 nuovo codice della strada deve ritenersi ammissibile, anche alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 1996, l’opposizione secondo il rito di cui agli artt. 22[2] e 23[3] legge 24.11.1981, n. 689, innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria che può annullare il provvedimento con cui la sospensione è stata disposta” (Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza del 29.04.2003, n. 6636). Infatti, secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione : “In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti di sospensione della validità della patente di guida; ne consegue che detto rimedio, che è devoluto alla cognizione del giudice ordinario, è esperibile anche contro il provvedimento di sospensione che il prefetto adotta in via provvisoria, ai sensi dell’art. 223, comma secondo, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285”. (Cassazione Civile Sezioni Unite, sentenza 11.02.2003, n. 1993)
Inoltre, l’autore osserva che il provvedimento di sospensione della patente di guida, emesso dall’autorità prefettizia a norma dell’articolo 223 codice della strada, ha carattere preventivo e natura cautelare. Infatti, deve necessariamente essere adottato entro un tempo ragionevole dall’accertamento della violazione e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell’immediato, il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistano fondati elementi di responsabilità penale in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui, continui a tenere una condotta che possa arrecare pericolo ad altri (in tal senso si veda Cassazione Civile, Sezione II, sentenza del 12.11.2014, n. 24111).
Considerata la natura cautelare del provvedimento del prefetto di sospensione della patente di guida previsto dall’art. 223 Cds giustificato dalla necessità di bloccare nell’immediatezza del fatto che il conducente del veicolo, nei cui confronti esistano fondati elementi di responsabilità in ordine a un comportamento lesivo della incolumità altrui, possa riproporre e replicare una condotta in grado di causare ulteriore pericolo , è da ritenersi non ammissibile una sospensione della patente che dovesse intervenire a una distanza di tempo dal completamento dell’iter previsto dall’art. 223 Cds, commi 1 e 2, tale da non essere giustificata dalla esigenza di valutazione degli elementi raccolti. Infatti, nel caso di specie il provvedimento di sospensione era stato emanato a una distanza temporale di quindici mesi dalla contestazione dell’infrazione. (In tal senso, si veda la Cassazione civile, sezione I, sentenza 12 dicembre 2007, n. 26018)
Proseguendo nell’analisi e nello studio dell’argomento in oggetto troviamo il secondo comma dell’articolo 223 Codice della Strada che si caratterizza per la sua particolare importanza in quanto ha dei collegamenti strutturali con il codice penale. Il legislatore in questo comma afferma che: “Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all’articolo 222, commi 2 e 3 nonché nei casi previsti dagli articoli 589bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590 bis, del codice penale. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall’agente o dall’organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione[4] provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. Nei casi di cui agli articoli 589bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni”.
Quindi, Il potere del Prefetto di sospendere provvisoriamente la patente di guida se il trasgressore di una norma del codice della strada ha cagionato ad altri una lesione personale e vi sono evidenti elementi di sua responsabilità, conferitogli dall’articolo 223 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prescinde dalla procedibilità dell’azione penale e quindi dalla presentazione della querela. Infatti, il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, effettuato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 223 del codice della strada, ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell’immediato, prima che sia accertata la eventuale responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei cui confronti esistano comunque fondati elementi di responsabilità, possa reiterare ulteriormente una condotta che arrechi ulteriore pericolo alla incolumità altrui. Pertanto, il suddetto provvedimento prefettizio trova il suo limite di operatività ed il suo perimetro di applicazione proprio nella rispondenza alla funzione cautelare che gli è propria. In sintesi, si può correttamente affermare che l’autorità prefettizia non può esercitare il suo potere avente funzione preventiva e cautelativa senza alcun limite o vincoli.
Proprio in relazione al secondo comma dell’articolo 223 Codice della Strada il Giudice di Legittimità ha elaborato un nuovo importante principio di diritto che chiarisce la portata ed il confine di applicazione della norma nel caso concreto. Infatti, la Corte di Cassazione ha stabilito che: “L’articolo 223, secondo comma, del codice della strada, nel prevedere l’adottabilità, da parte del prefetto, della misura cautelare della sospensione provvisoria della patente di guida, richiede ai fini dell’applicazione della misura la sussistenza di fondati elementi di una evidente responsabilità; si impone, pertanto, da parte del giudice dell’opposizione ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1991, una valutazione in ordine alla presenza di detti elementi, e il controllo sul provvedimento di sospensione non può essere limitato alla presenza del fumus, ma richiede la verifica della concreta ed oggettiva sussistenza delle condizioni richieste dalla legge sulla base delle risultanze processuali”. (Cassazione Civile, sezione I, sentenza del 17.07.2006, n. 16204)
Si precisa che il provvedimento di sospensione della patente di guida, emesso dal Prefetto ai sensi dell’art. 223, secondo comma, codice della strada, non è soggetto ad alcun termine di decadenza (in tal senso si veda la Cassazione Civile, Sezione I, sentenza del 28.04.2006, n. 9863).
Inoltre, il comma 1, comma 6, lettera e) della legge numero 41/2016 ha introdotto un nuovo comma 2bis che si aggiunge al precedente disciplinando le ipotesi di sospensione disposte nei confronti di titolari di patente di guida che sono state rilasciate da uno Stato estero. Il legislatore nel predetto nuovo comma 2bis ha stabilito quanto segue: “Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L’inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell’articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495”.
In sintesi, la durata della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 223 Cds è autonomamente fissata dal prefetto, sulla base dei criteri della gravità dell’infrazione e del pericolo che può derivare da un’ulteriore circolazione.
Infine, il penultimo comma dell’articolo 223 Cds afferma che: “Il cancelliere del giudice[5] che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648[6] del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo”.
In sostanza, sulla base delle precedenti riflessioni e considerazioni, si afferma che la sospensione della patente di guida è ordinata dal prefetto in via provvisoria e cautelare mentre, invece, l’applicazione definitiva, a seguito dell’accertamento di un reato nei casi previsti, spetta all’autorità giudiziaria. Ciò risulta proprio dall’art. 223 comma terzo del c.d.s., che prevede l’obbligo del cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza irrevocabile a trasmettere copia autentica al prefetto, il quale adotta il provvedimento di sospensione per la durata stabilita dall’autorità giudiziaria, detraendo il periodo di sospensione provvisoria.
L’articolo in commento si chiude con il comma 4 che enuncia il mezzo di impugnazione contro il provvedimento della sospensione della patente di guida. Il legislatore, quindi, nel predetto comma afferma che: “Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione[7], ai sensi dell’articolo 205[8]”. Si precisa che in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione, la legittimazione passiva spetta all’amministrazione dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione. Pertanto, qualora il verbale sia stato elevato dalla Polizia Locale (Municipale), legittimato a resistere all’opposizione è il Comune. Inoltre, preciso che la cognizione delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni applicative di sanzioni per la violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale è attribuita dall’art. 205 del d.lgs.vo n. 285 del 1992 all’autorità giudiziaria ordinaria. In ultima analisi, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’opposizione giurisdizionale ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida e quelli prodromici a tale sospensione, quali la decurtazione progressiva dei punti. Proprio su quest’ultimo punto, per una migliore completezza espositiva della materia in commento, merita di essere riportato in toto tutto il testo legislativo completo relativo all’articolo 7 del Decreto legislativo nr. 150/2011 che è proprio il seguente: Art.7 Dell’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada
1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all’articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L’opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell’articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. L’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.
5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell’ANAS spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
6. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.
7. Con il decreto di cui all’articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.
8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L’amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
9. Alla prima udienza, il giudice:
a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il ricorso con sentenza;
b) quando l’opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente, ovvero l’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7.
10. Con la sentenza che accoglie l’opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente. Non si applica l’articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
11. Con la sentenza che rigetta l’opposizione il giudice determina l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.
12. Quando rigetta l’opposizione, il giudice non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
13. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
(a cura del Dott. Alessandro Amaolo , Specializzato nelle Professioni Legali con indirizzo Giudiziario – Forense ed abilitato all’esercizio della Professione di Avvocato c/o Corte Appello di Ancona)
[1] La sospensione provvisoria della patente di guida di cui all’art. 223 del Codice della Strada è un provvedimento amministrativo provvisorio con funzione cautelare, di esclusiva spettanza prefettizia, rispetto al quale non si pongono in posizione di pregiudizialità né l’esercizio dell’azione penale per reati da circolazione stradale, cui la sospensione sia connessa, né l’eventuale ricorso amministrativo o giudiziario avverso la contestazione della violazione delle norme in materia di circolazione stradale. Avverso l’ordinanza del prefetto che dispone l’applicazione in via provvisoria del provvedimento cautelare di sospensione della patente di guida è pertanto immediatamente ed autonomamente proponibile l’opposizione giurisdizionale a sanzione amministrativa, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981. (Cassazione civile, sezione II, sentenza del 11.04.2006, n. 8466)
[2] Art. 22 (Opposizione all’ordinanza – ingiunzione) Salvo quanto previsto dall’articolo 133 del decreto legislativo 02 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l’ordinanza – ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
[3] Art. 23 (Giudizio di opposizione). Articolo abrogato dall’art. 34, comma 1, lett. c), D.Lgs. 1° Settembre 2011, n. 150; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.
[4] Il prefetto può sospendere cautelarmente la patente di guida, ai sensi dell’art. 223 c.s., in conseguenza della commissione di un fatto astrattamente configurabile come reato, anche se quel reato sia perseguibile soltanto a querela e questa non sia stata proposta. Tuttavia la mancata proposizione di querela, irrilevante ai fini dell’emissione del provvedimento, rileva ai fini del suo mantenimento, in quanto il difetto di querela, portato a conoscenza del prefetto nei modi previsti dall’art. 224 c.s., impedisce il permanere della sospensione. (Cassazione civile, sez. III, sentenza del 03 dicembre 1999, n. 13461)
[5] In tema di sospensione della patente quale sanzione amministrativa accessoria connessa alle violazioni di norme del codice della strada costituenti reato, le statuizioni adottate al riguardo dal prefetto, in via provvisoria e cautelare e dal giudice penale, in via definitiva, sono tra loro del tutto autonome, nel senso che il giudice non può esimersi dal disporre la detta sospensione sul presupposto che sia già stata imposta dal prefetto né fissarne la durata scomputando quella imposta dal prefetto; è tuttavia consentito l’esercizio di tale potere da parte del giudice con formula sintetica, confermativa della durata già ritenuta in sede prefettizia. (Cassazione penale, sez. IV, sentenza 05 gennaio 2000, n. 4634)
[6] L’irrevocabilità indica l’immodificabilità del provvedimento del giudice, quando sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione contro di esso ovvero quando essi non sono più proponibili per il decorso dei termini. In sintesi, il concetto di irrevocabilità indica l’esaurimento della situazione giuridica processuale e si traduce nella individuazione obbligatoria della legge in relazione alla “res in judicium deducta”. Ovviamente fino al momento in cui la sentenza o il decreto non siano divenuti irrevocabili, il processo non si può considerare definito , concluso ed di conseguenza, nel caso di provvedimento di condanna, non sarà eseguibile la relativa pena.
[7] In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida e quelli prodromici a tale sospensione, quali la decurtazione progressiva dei punti; mentre, l’esclusione di tale rimedio per il provvedimento di decurtazione dei punti contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost., intaccando l’omogeneità del sistema sanzionatorio del codice della strada. (Cassazione civile, sezioni unite, sentenza 23 aprile 2010, n. 9691)
[8] Articolo 205 del Codice della Strada (Opposizione all’ordinanza – ingiunzione) . – Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.