La tariffa d’igiene ambientale non è assoggettata all’IVA

Non è tanto la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale (TIA) a escludere l’assoggettabilità della stessa all’imposta sul valore aggiunto (IVA) – in effetti, l’ordinamento giuridico positivo conosce ipotesi di tributi su cui si applica l’IVA, quali le accise sull’energia, oppure il canone Rai – quanto l’impossibilità di configurare tale tariffa come corrispettivo, ai sensi dell’art. 3 d.p.r. n. 633/1972, del servizio di gestione e raccolta dei rifiuti urbani prestato dalle società affidatarie e, quindi, di far rientrare la fattispecie nella voce n. 127 sexiesdecies della Tabella A, parte terza, allegata al d.p.r. citato, che pure prevede l’applicazione dell’aliquota in misura ridotta per le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani (conforme a Cass. Civ. n. 4723/2015)

Di Giangiacomo Ruggeri

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariaelena Cunati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2397/2014 promossa da:
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GOLGI-REDAELLI” (C.F. 80063990156), con il patrocinio degli avv. NEGRI STEFANO e RUGGERI GIANGIACOMO (RGGGGC59R05I079C) VIA OLMETTO, 6 20123 MILANO; MOLLICHELLA IVAN MARTIN (MLLVMR75M04F205F) VIA OLMETTO, 6 20123 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA VALLA, 2 27100 PAVIA, presso il difensore avv. NEGRI STEFANO
ATTORE/I
contro
A.M.A.G.A. (AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI) S.P.A. (C.F. 05528100968),
NAVIGLI AMBIENTE S.R.L. (C.F. 05130500969 ), con il patrocinio dell’avv. GALLA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell’avv. GALLA GIOVANNI
CONVENUTO/I
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CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli allegati al verbale d’udienza del 11.11.2015.
per parte attrice AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GOLGI-REDAELLI”:
“Voglia l’Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via preliminare:
In via principale, dichiarare l’inammissibilità della costituzione delle Società convenute ex art. 293 c.p.c.;
In via subordinata, dichiarare la decadenza delle Società convenute da ogni eccezione non rilevabile d’ufficio ex art. 167 c.p.c.
Nel merito, accertare e dichiarare che la TIA riscossa da A.M.A.G.A. S.P.A. e da Navigli Ambiente S.r.l. ha natura tributaria e per l’effetto dichiarare non dovuta l’IVA esposta nelle fatture emesse dalle Società convenute dal 1° gennaio 2004 e condannare A.M.A.G.A. S.P.A. e Navigli Ambiente S.r.l. in via solidale o alternativa o esclusiva a rimborsare all’Azienda di Servizi alla Persona “Golgi-Redaelli” la
somma corrisposta negli anni 2004 – 2010 a titolo di IVA pari a Euro 18.805,47.=, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso (27 ottobre 2009) al saldo, emettendo altresì la relativa nota di credito.
Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, concludere e formulare istanze istruttorie nei prefiggendi termini ex art. 186 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi professionali”
per parte convenuta A.M.A.G.A. SPA e NAVIGLI AMBIENTE S.R.L.:
“Voglia il tribunale (…) così giudicare:
1. in via principale: (…) respingere la domanda avversaria, rigettando ogni richiesta di condanna della convenuta.
2. Con vittoria di spese, diritti e onorari (…).”
per parte convenuta NAVIGLI AMBIENTE S.R.L.:
“Voglia il tribunale (…) così giudicare:
1. in via principale: (…) respingere la domanda avversaria, rigettando ogni richiesta di condanna della convenuta.
2. Con vittoria di spese, diritti e onorari (…).”
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 2.04.2014 a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 129/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, l’AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GOLGI – READELLI”, ha chiesto a questo tribunale di condannare A.M.A.G.A. SPA e NAVIGLI AMBIENTE SRL, società incaricate dal Comune di Abbiategrasso della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di riscossione della tariffa di igiene ambientale (TIA) per il periodo, la prima, dal 1.01.2004 al 31.03.2006 e, la seconda, a partire dall’1.04.2006, al rimborso di € 18.805,47, corrispondente all’importo dell’IVA calcolato e versato sulle somme corrisposte negli anni 2004 – 2010 a titolo di TIA, oltre interessi e rivalutazione dal 27.10.2009.
AMAGA SPA e NAVIGLI AMBIENTE SRL non si sono costituite e sono state dichiarate contumaci.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all’udienza del 11.12.2014, con assegnazione di termine per memorie fino al 14.11.2014.
A tale udienza, è stata revocata la contumacia delle società convenute, nel frattempo costituitesi con comparse di analogo contenuto depositate il 9.12.2014, con rinvio della causa a nuova udienza per la precisazione delle conclusioni ex art. 190 c.p.c.
Espletato tale ultimo incombente e decorsi i termini concessi per il deposito delle memorie conclusionali, è stata emessa la presente sentenza.
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Preliminarmente si osserva che non si ravvisa la dedotta inammissibilità della costituzione delle società convenute, avvenuta prima dell’udienza di precisazione mediante deposito in cancelleria di comparsa e documentazione. Allo stesso modo, le medesime parti non risultano incorse in alcuna delle decadenze previste dall’art. 167 c.p.c. essendosi limitate, nei rispettivi scritti processuali, a svolgere mere difese in punto di diritto, senza proporre domande riconvenzionali e/o sollevare eccezioni non rilevabili d’ufficio.
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Tanto premesso, la domanda va accolta con le precisazioni che seguono.
Già da tempo è stato affermato che la tariffa di igiene ambientale (c.d. TIA), disciplinata dall’art. 49 d. lgs. 22/1997, presenta tutte le caratteristiche del tributo e costituisce una mera variante della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (c.d. TARSU), istituita con d.p.r. 507/1993, di cui conserva la medesima natura: in proposito, si richiama quanto esposto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 238/2009 (in partic., paragrafi da 6 a 8), la cui chiarezza espositiva è tale da rendere maldestro ogni tentativo di parafrasi.
Sennonché non è tanto la natura tributaria della TIA a escludere l’assoggettabilità della tariffa all’imposta di valore aggiunto (c.d. IVA) – in effetti, l’ordinamento giuridico positivo conosce ipotesi di tributi su cui si applica l’IVA, quali le accise sull’energia, oppure il canone Rai – quanto l’impossibilità di configurare tale tariffa come corrispettivo, ai sensi dell’art. 3 d.p.r. 633/1972, del servizio di gestione e raccolta dei rifiuti urbani prestato dalle società affidatarie e, quindi, di far rientrare la fattispecie nella voce n. 127 sexiesdecies della Tabella A, parte terza, allegata al d.p.r. appena citato, che pure prevede l’ applicazione dell’aliquota in misura ridotta per le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani.
Il punto è stato ex professo affrontato da Cass. 4723/2015 che, stante la pertinenza rispetto a molte delle argomentazioni sviluppate dalle società convenute per contrastare la pretesa avversaria, non si può fare a meno di riportare: “Questa Corte infatti, in plurime occasioni (si veda Cass. Sez. 5, Sentenza nn. 3293, 3294, 3542,3755, 3756, 5825,5826, 5827, 5830, 5831, 5833, 6258, 7333, 7335, 7336, 7338, 7339, 7341, 7342 del 2012; più di recente, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8383 del 2013) ha avuto modo di chiarire – sulla base di quanto affermato da Corte cost. nn. 238/2009, 300/2009 e 64/2010 e ribadito da questa Corte, con le decisioni delle SS.UU. n. 14903/2010 e n.25929/2011- che “… la TIA di cui si discute ha natura tributaria e quindi non è soggetta ad IVA, dal momento che l’Iva come qualsiasi altra imposta deve colpire una qualche capacità contributiva. Ed una capacità contributiva si manifesta quando un soggetto acquisisce beni o servizi versando un corrispettivo, non quando paga un’imposta, sia pure “mirata” o “di scopo” cioè destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il soggetto stesso. Per quanto attiene poi all’Iva, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, puntualizza che sono soggette a tale imposta solo le prestazioni di servizi “verso corrispettivo” e non quelle finanziate mediante imposte. Dunque solo ove sussista un “corrispettivo” sarà applicabile il n. 127 sexiesdecies della Tabella A parte terza allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, e dovrà essere applicata l’Iva sulle “prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali nonché sulle prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione”.
13.2 A tale consolidato indirizzo, questa Corte intende dare continuità.
13.3 Non ricorrono, a giudizio di questa Corte, nemmeno i presupposti per dubitare che tale conclusioni sia contraria al diritto UE. 13.4 Rispetto a tale questione occorre premettere che il diritto comunitario rispetto al tema qui in esame entra in gioco in duplice modo. Per un verso, infatti, esso disciplina, nelle sue linee generali, la materia dei rifiuti- in sequenza, dir. 75/442/CEE, dir.2006/12/CE, dir.2008/98/CE-, per di più regolando l’armonizzazione – ancorché non completa- dell’IVA- sesta dir.CEE edir.2006/112/CE-.
13.5 Quanto al primo aspetto il sistema dei rifiuti, per come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia – sent.16 luglio 2009, causa C-254/08, Futura Immobiliare srl -, è agganciato a due linee-guida fondamentali, rappresentate per l’un verso dal principio del “chi inquina paga”, in forza del quale il costo dello smaltimento dei rifiuti dev’essere sostenuto dai detentori dei medesimi.
13.6 Secondo il giudice di Lussemburgo “…il principio “chi inquina paga” non osta a che gli Stati membri adattino, in funzione di categorie di utenti determinati secondo la loro rispettiva capacità a produrre rifiuti urbani, il contributo di ciascuna di dette categorie al costo complessivo necessario al finanziamento del sistema di gestione e di smaltimento dei rifiuti urbani. ” – cfr. p. 52 sent.cit. –
13.7 Viene quindi chiarito che la questione correlata al finanziamento dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è essenzialmente affidata alla competenza dei singoli Stati, i quali sono tenuti, ai sensi dell’art.5 della direttiva quadro sui rifiuti, a creare una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento – Concl.Aw.Gen.Kokott, presentate il 23 aprile 2009 nella stessa causa, p.47-. Proprio su tale ultimo aspetto il giudice Europeo ha stabilito che “…Quanto al finanziamento dei costi di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, trattandosi di un servizio fornito collettivamente ad un complesso di “detentori”, gli Stati membri sono tenuti, in forza dell’art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12, a far sì che, in linea di principio, tutti gli utenti di tale servizio, in quanto “detentori” ai sensi dell’art. 1 della medesima direttiva, sopportino collettivamente il costo globale di smaltimento dei rifiuti di cui trattasi…” – p.46 sent.cit – Secondo la Corte di giustizia, mancando una normativa adottata in base all’art. 175 CE che imponga agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, “… tale finanziamento può, a scelta dello Stato membro interessato, essere indifferentemente assicurato mediante una tassa, un canone o qualsiasi altra modalità” – cfr. p. 48 sent.cit.-. Sulla base di tali presupposti, è stato così ritenuto, proprio con specifico riferimento ad una vicenda nella quale era in discussione la legittimità del computo della Tarsu a carico della categoria degli albergatori, che “…al fine del calcolo di una tassa sullo smaltimento dei rifiuti, una differenziazione tributaria fra categorie di utenti del servizio di raccolta e di smaltimento di rifiuti urbani, alla guisa di quella operata dalla normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale fra le aziende alberghiere e i privati, in funzione di criteri obiettivi aventi un rapporto diretto col costo di detto servizio, quali la loro capacità produttiva di rifiuti o la natura dei rifiuti prodotti, può risultare adeguata per raggiungere l’obiettivo di finanziamento di detto servizio”. Si è poi aggiunto, significativamente:”…Anche se la differenziazione tributaria così operata non deve andare al di là di quanto necessario per raggiungere tale obiettivo di finanziamento, va tuttavia sottolineato che, nella materia in esame e allo stato attuale del diritto comunitario, le competenti autorità nazionali dispongono di un’ampia discrezionalità per quanto concerne la determinazione delle modalità di calcolo di siffatta tassa.” In conclusione, secondo la Corte Europea la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento della gestione e dello smaltimento dei rifiuti urbani, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essere considerata, allo stato attuale del diritto comunitario, in contrasto con l’art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12.
13.8 Orbene, i principi espressi dal giudice di Lussemburgo appaiono illuminanti in ordine alla natura del servizio di gestione della raccolta dei rifiuti, sicuramente correlato all’espletamento di funzioni che l’ordinamento Eurounitario reputa essenziali, tanto da addossare sui singoli Stati l’obbligo di provvedere ad un sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti mediante la predisposizione di appositi piani (cons.6 e art. 4, comma 4 par. 2, 5 e 7 dir.2006/12, ora artt. 10 e 12 dir. 2008/98/CE). La complessa determinazione del criterio di quantificazione del costo del servizio – attraverso una tassa, un canone o altra modalità che gli Stati sono tenuti a determinare a carico dei produttori dei rifiuti- pone in evidenza l’ampio margine di discrezionalità degli Stati, consentendo la determinazione di tariffe non necessariamente correlate alla quantità di rifiuti effettivamente prodotti e conferiti in quanto destinate al funzionamento complessivo del sistema di gestione dei rifiuti.
13.9 Orbene, tali conclusioni, di recente confermate in altra pronunzia della Corte di giustizia con riguardo alla direttiva 2008/98 che ha disposto la revisione della dir.200612/CE – Corte giust. 18.12.2014, causa C-551/13, Soc. edile turistica residenziale, Setar spa, specificamente pp.45/48 -, appaiono pienamente in linea con il cuore dei principi espressi da questa Corte in materia di non assoggettabilità della TIA ad IVA.
13.10 Anzitutto, gli stessi appaiono rilevanti al fine di annettere il sistema di smaltimento dei rifiuti urbani nell’orbita pubblicistica – per di più correlata all’assenza di volontarietà nel rapporto fra gestore e utente come anche alla totale predeterminazione dei costi da soggetto pubblico diverso da chi esercita il servizio anche se dato in concessione -, rilevando in tema d’IVA la disciplina prevista dall’art. 13 par. 1 direttiva 2006/112/Ce: “Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni. 13.11 Le stesse affermazioni appena ricordate, d’altra parte, giustificano pienamente l’assenza di corrispettività propria del meccanismo di commisurazione del tributo in esame secondo la disciplina interna – D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 4, e D.P.R. n. 158 del 1999 -, suddiviso in parte fissa (concernente le componenti essenziali del costo del servizio – ivi compreso quello dello spazzamento delle strade -, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti) e parte variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione)-. 13.12 In conclusione anche sul piano Eurounitario appare palese l’insussistenza di un nesso diretto tra il servizio e l’entità del prelievo e, con essa, l’assenza, almeno nelle ipotesi prese ora in considerazione, del rapporto di corrispettività posto alla base dell’assoggettamento ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 3 e 4 reso in attuazione dell’art. 11, parte A, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva IVA come sostituito dall’art. 73 dir. 2006/112/CE-. Sul punto è infatti sufficiente rammentare che secondo la giurisprudenza di Lussemburgo – v. Corte giust., 21 marzo 2002, C-174/00, Kennemer Golf & Country Club-“…la base imponibile di una prestazione di servizi è costituita da tutto ciò che è ricevuto quale corrispettivo del servizio fornito e che una prestazione di servizi è imponibile solo quando esista un nesso diretto fra il servizio prestato e il controvalore ricevuto (sentenze Apple and Pear Development Council, già citata, punti 11 e 12, nonché 3 marzo 1994, causa C-16/93, Tolsma, Racc. pag. 1-743, punto 13). Ne consegue che una prestazione configura un’operazione imponibile soltanto quando tra il prestatore e l’utente intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato all’utente” “(conf. Corte giust.3 marzo 1994, C-16/93,Tolsma, p.14, a proposito dell’art. 2, lett. a), della seconda direttiva, avente tenore analogo a quello dell’art. 2, n. 1, della sesta direttiva(v. in termini generali anche Cass.n.5362/2014). Ciò consente, dunque, di escludere la rilevanza, a favore della tesi di parte ricorrente, della voce 127 sexiesdecies della parte 3 della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 che non può che essere interpretata alla luce del diritto comunitario – Cass. n. 22577/2012 – e che, per l’effetto in tanto può operare, in quanto vi sia nesso di corrispettività fra le prestazioni”.
La pronuncia, che ha confermato la condanna della società incaricata del servizio di gestione dei rifiuti urbani per conto di un Comune a rimborsare a un contribuente l’IVA versata sulla TIA, riconosce che non si tratta di un corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, bensì di una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso la imposizione dei relativi costi sull’area sociale che da tali costi ricava, nel suo insieme, beneficio, escludendo l’esistenza di un rapporto sinallagmatico tra la prestazione dalla quale l’onere suddetto scaturisce e il beneficio che il singolo ne riceve. Parimenti, ha il pregio di fugare in maniera convincente i dubbi sollevati dalle società convenute in ordine alla compatibilità di una simile ricostruzione rispetto all’ordinamento comunitario.
L’esclusione della TIA dall’ambito di applicazione dell’IVA non appare neppure smentita sulla base del richiamo, svolto dalle medesime società, all’art. 14, comma 33, d.l. 78/2010, convertito con l, 122/2010, nella parte in cui stabilisce che “Le disposizioni di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non e’ tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria”, ove il riferimento è alla c.d. tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, nota anche come tariffa integrata ambientale (c.d. TIA/2).
E’ vero che ai sensi dell’art. 238 cit. – che ha previsto la soppressione della tariffa di cui all’art. 49 d. lgs. 22/1997 (TIA/1) a decorrere dalla sua entrata in vigore, salvo quanto previsto dal comma 11 – la tariffa ivi disciplinata (TIA/2) “costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”.
Tuttavia, com’è stato convincentemente affermato, “È possibile che attraverso la citata norma la Amministrazione, che ha elaborato il provvedimento, intendesse sottoporre ad IVA le somme versate, in passato, a titolo di TIA (così come si può ricavare dalla Circ. n. 3/DF dell’11 novembre 2010 Min. economia e finanze – Dip. Finanze; mentre la tesi dell’assoggettamento della Tia ad Iva è, ad esempio, esplicitamente enunciata nella Ris. n. 25/E del 5 febbraio 2003). Si deve però costatare che, se questa era l’intenzione, l’intentio legislatoris non si è tradotta in una voluntas legis, cioè uno contenuto normativo adeguato. La stessa circolare 3/DF prende atto della circostanza che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 crea una “seconda Tia”, destinata a sostituire con il tempo la “prima Tia” nata dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49 (nei medesimi termini è il parere della Corte dei Conti Sezione Piemonte n. 65 del 11 novembre 2010). E dunque il disposto del D.L. riguarda direttamente solo la TIA2 e può essere esteso alla TIA1 solo ove si ritenga che ci si trovi di fronte ad una norma di carattere sostanzialmente interpretativo. Ma così non è, perché la giurisprudenza della Corte Costituzionale e di questa Corte era – come riferito – già al momento della entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010 pacificamente orientata nel senso di ritenere la natura tributaria e non di corrispettivo della TIA1. E dunque la disposizione sulla Tia2 ha carattere innovativo, o – meglio – istituisce una tariffa che nell’intenzione del legislatore dovrebbe essere ontologicamente diversa rispetto alla “prima Tia”” (Cass. 3293/2012): pertanto, la tesi della presunta sostanziale identità tra le due tariffe (c.d. TIA/1 e TIA/2) va respinta.
Senza contare che non risulta che la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (c.d. TIA/2) – destinata a cedere il passo al tributo comunale rifiuti e servizi (c.d. RES) istituito dall’art. 14 d.l. 201/2011, onvertito in l. 214/2011 – abbia trovato reale applicazione nel Comune di Abbiategrasso nel periodo d’interesse, posto che tutte le fatture contestate riportano la dicitura “tariffa igiene ambientale” [docc. 5 – 16 att.]: cosa che rende ancora più evidente l’impossibilità di rifarsi alla sua specifica disciplina, che, come visto, ha portata innovativa.
Da notare che anche la pronuncia da ultimo richiamata giunge alla conclusione sopra riportata, laddove osserva che “Si deve – invece – qui soltanto dar atto che la TIA di cui si discute ha natura tributaria e quindi non è soggetta ad IVA, dal momento che l’Iva come qualsiasi altra imposta deve colpire una qualche capacità contributiva. Ed una capacità contributiva si manifesta quando un soggetto acquisisce beni o servizi versando un corrispettivo, non quando paga un’imposta, sia pure “mirata” o “di scopo” cioè destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il soggetto stesso. Per quanto attiene poi all’Iva, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3 puntualizza che sono soggetta a tale imposta solo le prestazioni di servizi “verso corrispettivo” e non quelle finanziate mediante imposte. Dunque solo ove sussista un “corrispettivo” sarà applicabile il n. 127-sexiesdecies della Tabella A parte terza allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 e dovrà essere applicata l’Iva sulle “prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali nonché sulle prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione”.
Ne consegue che le società convenute vanno condannate, ciascuna per il periodo di sua competenza, a restituire all’AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GOLGI – READELLI” le somme riscosse a titolo di IVA indicate nelle fatture in atti, che ammontano a € 5.602,16 per AMAGA SPA [docc. 5 – 8 att.] e a € 13.203,31 per NAVIGLI AMBIENTE SRL. Su tali somme sono dovuti, come richiesto, gli interessi legali dal 27.10.2009 – data in cui è stata la prima richiesta di rimborso – al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura esposta nella nota spese della parte attrice, che si ritiene congrua.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
CONDANNA A.M.A.G.A. s.p.a., in persona del l.r.p.t., a pagare all’Azienda di servizi alla persona “Golgi – Readelli”, in persona del l.r.p.t., la somma di € 5.602,16, oltre interessi legali dal 27.10.2009 al saldo effettivo;
CONDANNA Navigli Ambiente s.r.l., in persona del l.r.p.t., a pagare all’Azienda di servizi alla persona “Golgi – Readelli”, in persona del l.r.p.t., la somma di € 13.203,31, oltre interessi legali dal 27.10.2009 al saldo effettivo;
CONDANNA A.M.A.G.A. s.p.a. e Navigli Ambiente s.r.l. a rimborsare all’Azienda di servizi alla persona “Golgi – Readelli” le spese di lite, che si liquidano in € 233,00 per esborsi e in € 2.100,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie nella misura del 15%;

Pavia, 18 febbraio 2016
Il Giudice
Mariaelena Cunati