(Deliberazione Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, 7 gennaio 2021, n.01/SEZAUT/2021/QMIG)

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è stata introdotta dall’art. 7 comma 8 della L. 131/2003 (legge La Loggia) che, innovando il tradizionale sistema delle funzioni ad essa assegnate, ha previsto la possibilità di richiedere pareri in materia di contabilità pubblica a  Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane.

In applicazione dei consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile la Corte, a fronte di una richiesta di parere, deve, in via preliminare, verificare se essa presenti i necessari requisiti di ammissibilità sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Con riferimento al profilo oggettivo il parere deve essere riconducibile alla contabilità pubblica.

La questione deve anche essere caratterizzata da generalità e astrattezza tanto da non andare ad incidere su fattispecie in ordine alle quali potrebbero, nell’ambito delle proprie competenze, esprimersi altri organi magistratuali.

Con riferimento al profilo soggettivo la legittimazione ad avvalersi della funzione consultiva è circoscritta ai soli enti esplicitati dalla legge, attesa la natura speciale che la funzione assume.

La questione sottoposta all’esame della Sezione attiene all’ammissibilità soggettiva di un parere presentato dal Presidente di un’Unione di comuni.

Il Collegio dà conto della tassatività dell’elencazione di cui all’art. 7 della L. n. 131/2003 ma sottolinea anche come, di recente, la rigidità di tale elencazione è stata “attenuata” nel momento in cui sono state dichiarate ammissibili le richieste di parere presentate da tutti i Sindaci facenti parte dell’Unione o dal Sindaco/Presidente della stessa.

Considerati gli interventi legislativi che, negli ultimi anni, hanno interessato i piccoli comuni (prima incentivando le fusioni e le unioni di comuni e poi prevedendo ipotesi obbligatorie) e considerato l’orientamento estensivo dell’ammissibilità soggettiva, il Collegio ritiene sia necessaria una “rimeditazione della clausola generale di tassatività” e conclude per la legittimazione delle Unioni di comuni a ricorrere all’attività consultiva della Corte.

Le Unioni di comuni si pongono infatti, in virtù del vigente assetto normativo, quale proiezione dei singoli enti partecipanti ed esercitano in maniera congiunta funzioni di competenza dei comuni, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione della spesa ed una maggior efficienza dei servizi (a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini).

Normativa di interesse

Legge 5 giugno 2003, n. 131 Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 7  Attuazione  dell’articolo  118  della  Costituzione  in  materia di esercizio delle funzioni amministrative

comma 8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di  collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte  dei  conti  ai  fini della regolare gestione finanziaria e  dell’efficienza  ed  efficacia dell’azione amministrativa, nonche’ pareri in materia di contabilita’ pubblica. Analoghe  richieste  possono  essere  formulate,  di  norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito,  anche  da Comuni, Province e Citta’ metropolitane. Richieste di parere  nella medesima materia possono essere  rivolte  direttamente  alla  Sezione delle  autonomie  della  Corte  dei  conti:  per  le  Regioni,  dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee  legislative  delle  Regioni  e  delle Province  autonome;  per  i  Comuni,  le   Province   e   le   Citta’ metropolitane,   dalle    rispettive    componenti    rappresentative nell’ambito della Conferenza unificata.

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è stata introdotta dall’art. 7 comma 8 della L. 131/2003 (legge La Loggia) che, innovando il tradizionale sistema delle funzioni ad essa assegnate, ha previsto la possibilità di richiedere pareri in materia di contabilità pubblica a  Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane.

In applicazione dei consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile la Corte, a fronte di una richiesta di parere, deve, in via preliminare, verificare se essa presenti i necessari requisiti di ammissibilità sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Con riferimento al profilo oggettivo il parere deve essere riconducibile alla contabilità pubblica.

La questione deve anche essere caratterizzata da generalità e astrattezza tanto da non andare ad incidere su fattispecie in ordine alle quali potrebbero, nell’ambito delle proprie competenze, esprimersi altri organi magistratuali.

Con riferimento al profilo soggettivo la legittimazione ad avvalersi della funzione consultiva è circoscritta ai soli enti esplicitati dalla legge, attesa la natura speciale che la funzione assume.

La questione sottoposta all’esame della Sezione attiene all’ammissibilità soggettiva di un parere presentato dal Presidente di un’Unione di comuni.

Il Collegio dà conto della tassatività dell’elencazione di cui all’art. 7 della L. n. 131/2003 ma sottolinea anche come, di recente, la rigidità di tale elencazione è stata “attenuata” nel momento in cui sono state dichiarate ammissibili le richieste di parere presentate da tutti i Sindaci facenti parte dell’Unione o dal Sindaco/Presidente della stessa.

Considerati gli interventi legislativi che, negli ultimi anni, hanno interessato i piccoli comuni (prima incentivando le fusioni e le unioni di comuni e poi prevedendo ipotesi obbligatorie) e considerato l’orientamento estensivo dell’ammissibilità soggettiva, il Collegio ritiene sia necessaria una “rimeditazione della clausola generale di tassatività” e conclude per la legittimazione delle Unioni di comuni a ricorrere all’attività consultiva della Corte.

Le Unioni di comuni si pongono infatti, in virtù del vigente assetto normativo, quale proiezione dei singoli enti partecipanti ed esercitano in maniera congiunta funzioni di competenza dei comuni, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione della spesa ed una maggior efficienza dei servizi (a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini).

Normativa di interesse

Legge 5 giugno 2003, n. 131 Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 7  Attuazione  dell’articolo  118  della  Costituzione  in  materia di esercizio delle funzioni amministrative

comma 8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di  collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte  dei  conti  ai  fini della regolare gestione finanziaria e  dell’efficienza  ed  efficacia dell’azione amministrativa, nonche’ pareri in materia di contabilita’ pubblica. Analoghe  richieste  possono  essere  formulate,  di  norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito,  anche  da Comuni, Province e Citta’ metropolitane. Richieste di parere  nella medesima materia possono essere  rivolte  direttamente  alla  Sezione delle  autonomie  della  Corte  dei  conti:  per  le  Regioni,  dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee  legislative  delle  Regioni  e  delle Province  autonome;  per  i  Comuni,  le   Province   e   le   Citta’ metropolitane,   dalle    rispettive    componenti    rappresentative nell’ambito della Conferenza unificata.