(Deliberazione Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, 7 gennaio 2021, n.01/SEZAUT/2021/QMIG)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è stata introdotta dall’art. 7 comma 8 della L. 131/2003 (legge La Loggia) che, innovando il tradizionale sistema delle funzioni ad essa assegnate, ha previsto la possibilità di richiedere pareri in materia di contabilità pubblica a Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane.
In applicazione dei consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile la Corte, a fronte di una richiesta di parere, deve, in via preliminare, verificare se essa presenti i necessari requisiti di ammissibilità sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Con riferimento al profilo oggettivo il parere deve essere riconducibile alla contabilità pubblica.
La questione deve anche essere caratterizzata da generalità e astrattezza tanto da non andare ad incidere su fattispecie in ordine alle quali potrebbero, nell’ambito delle proprie competenze, esprimersi altri organi magistratuali.
Con riferimento al profilo soggettivo la legittimazione ad avvalersi della funzione consultiva è circoscritta ai soli enti esplicitati dalla legge, attesa la natura speciale che la funzione assume.
La questione sottoposta all’esame della Sezione attiene all’ammissibilità soggettiva di un parere presentato dal Presidente di un’Unione di comuni.
Il Collegio dà conto della tassatività dell’elencazione di cui all’art. 7 della L. n. 131/2003 ma sottolinea anche come, di recente, la rigidità di tale elencazione è stata “attenuata” nel momento in cui sono state dichiarate ammissibili le richieste di parere presentate da tutti i Sindaci facenti parte dell’Unione o dal Sindaco/Presidente della stessa.
Considerati gli interventi legislativi che, negli ultimi anni, hanno interessato i piccoli comuni (prima incentivando le fusioni e le unioni di comuni e poi prevedendo ipotesi obbligatorie) e considerato l’orientamento estensivo dell’ammissibilità soggettiva, il Collegio ritiene sia necessaria una “rimeditazione della clausola generale di tassatività” e conclude per la legittimazione delle Unioni di comuni a ricorrere all’attività consultiva della Corte.
Le Unioni di comuni si pongono infatti, in virtù del vigente assetto normativo, quale proiezione dei singoli enti partecipanti ed esercitano in maniera congiunta funzioni di competenza dei comuni, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione della spesa ed una maggior efficienza dei servizi (a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini).
Normativa di interesse
Legge 5 giugno 2003, n. 131 Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 7 Attuazione dell’articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative
comma 8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonche’ pareri in materia di contabilita’ pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Citta’ metropolitane. Richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le Province e le Citta’ metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative nell’ambito della Conferenza unificata.
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è stata introdotta dall’art. 7 comma 8 della L. 131/2003 (legge La Loggia) che, innovando il tradizionale sistema delle funzioni ad essa assegnate, ha previsto la possibilità di richiedere pareri in materia di contabilità pubblica a Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane.
In applicazione dei consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile la Corte, a fronte di una richiesta di parere, deve, in via preliminare, verificare se essa presenti i necessari requisiti di ammissibilità sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Con riferimento al profilo oggettivo il parere deve essere riconducibile alla contabilità pubblica.
La questione deve anche essere caratterizzata da generalità e astrattezza tanto da non andare ad incidere su fattispecie in ordine alle quali potrebbero, nell’ambito delle proprie competenze, esprimersi altri organi magistratuali.
Con riferimento al profilo soggettivo la legittimazione ad avvalersi della funzione consultiva è circoscritta ai soli enti esplicitati dalla legge, attesa la natura speciale che la funzione assume.
La questione sottoposta all’esame della Sezione attiene all’ammissibilità soggettiva di un parere presentato dal Presidente di un’Unione di comuni.
Il Collegio dà conto della tassatività dell’elencazione di cui all’art. 7 della L. n. 131/2003 ma sottolinea anche come, di recente, la rigidità di tale elencazione è stata “attenuata” nel momento in cui sono state dichiarate ammissibili le richieste di parere presentate da tutti i Sindaci facenti parte dell’Unione o dal Sindaco/Presidente della stessa.
Considerati gli interventi legislativi che, negli ultimi anni, hanno interessato i piccoli comuni (prima incentivando le fusioni e le unioni di comuni e poi prevedendo ipotesi obbligatorie) e considerato l’orientamento estensivo dell’ammissibilità soggettiva, il Collegio ritiene sia necessaria una “rimeditazione della clausola generale di tassatività” e conclude per la legittimazione delle Unioni di comuni a ricorrere all’attività consultiva della Corte.
Le Unioni di comuni si pongono infatti, in virtù del vigente assetto normativo, quale proiezione dei singoli enti partecipanti ed esercitano in maniera congiunta funzioni di competenza dei comuni, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione della spesa ed una maggior efficienza dei servizi (a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini).
Normativa di interesse
Legge 5 giugno 2003, n. 131 Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 7 Attuazione dell’articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative
comma 8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonche’ pareri in materia di contabilita’ pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Citta’ metropolitane. Richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le Province e le Citta’ metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative nell’ambito della Conferenza unificata.