Francesca Pulitanò

Abstract: il saggio è dedicato all’episodio del crollo dell’anfiteatro di Fidene del 27 d.C., così come narrato da Tacito e da Svetonio. Premesse alcune considerazioni sulla natura giuridica dei luoghi dello sport nel diritto romano, ci si sofferma sullo stile narrativo di Tacito nel libro quarto degli Annali, sul suo rapporto con il principe e sui problemi legati alla consultazione diretta dei documenti da parte dello storico. Si affrontano poi, in particolare, il tema dell’iniziativa privata nella costruzione di luoghi destinati agli spettacoli e quello dell’attività normativa del senato nell’età del principato; l’ultima parte è dedicata all’analisi del contenuto del senatoconsulto ricordato dal racconto tacitiano.

 

The essay is dedicated to the episode, reported by Tacitus and Svetonius, of the collapse of Fidene amphitheatre of 27 b.c. After some considerations about the juridical nature of the sport venues in the Roman Law, the essay analyses Tacitus’ narrative style in the fourth book of Annales, his relationship with the prince and the problems related to the direct consultation of the documents by Tacito himself. Subsequently the essay discusses the issue of private initiative for the realization of the venues for sport activities and the subject of the legislative activity of the Senate during the Principate. The last part is dedicated to the analysis of senatusconsultum mentioned by Tacitus.

 

Parole chiave: stadio – anfiteatro – sicurezza – senatoconsulto – Tacito

Key words:    stadium – amphitheatre – safety – senatusconsultum – Tacitus

 

  1. I luoghi dello sport come res publicae e il valore politico degli spettacoli nella Roma imperiale. 2. Fidene, 27 d.C.: i fatti. 3. Il contesto narrativo: aspetti stilistici del libro quarto degli Annales. 4. I giochi gladiatorii tra rilevanza pubblica e iniziativa privata. 5. Tacito e gli acta senatus: il contenuto del senatoconsulto del 27 d.C. 6. Osservazioni conclusive.

 

  1. I luoghi dello sport come res publicae e il valore politico degli spettacoli nella Roma imperiale.

 

Nell’anno 27 d.C. l’anfiteatro di Fidene crollò, per una combinazione tra sovraffollamento e cedimento strutturale, in occasione di uno spettacolo gladiatorio.

Le presenti note nascono dalla considerazione che questa vicenda “patologica” – antico precedente di quelle del nostro tempo, tra le quali spicca quella nota come “tragedia dell’Heysel”[1] – non è mai stata oggetto di un approfondimento specifico in dottrina, ma soltanto di menzioni fugaci in contesti vari[2]. Sui fatti di Fidene esiste un recente saggio monotematico di Chamberland[3], che però appare soprattutto focalizzato sul singolo aspetto del guadagno illecito. Lo scopo di queste note è invece quello di analizzare l’episodio in tutte le sue pieghe, perché sullo sfondo di esso si muovono diverse questioni rilevanti per lo studioso di diritto romano: si pensi, per citarne alcune, alla regolamentazione dei beni di pubblico interesse[4], al tema dell’attività normativa e giurisdizionale del senato[5] e ai profili più specifici dell’edilizia di rilevanza pubblica[6].

Occorre premettere, innanzi tutto, qualche considerazione inerente allo status giuridico dei luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive. Con l’appoggio di una recente ricerca di Paola Pasquino, è possibile affermare che la ricognizione delle fonti più rilevanti porta a confermare che, presso i Romani, gli impianti sportivi in senso lato potevano essere qualificati come res publicae[7].

Il testo di riferimento può essere individuato in I. 3.19.2, ove, nel contesto dell’elencazione di tutti i casi in cui si conclude una stipulatio inutilis, si afferma quanto segue[8]:

 

idem iuris est, si rem sacram aut religiosam, quam humani iuris esse credebat, vel publicam, quae usibus populi perpetuo exposita sit, ut forum vel theatrum, vel liberum hominem, quem servum esse credebat, vel rem cuius commercium non habuit, vel rem suam dari quis stipuletur”.

 

Le Istituzioni imperiali citano, come luoghi dello spettacolo, soltanto i teatri (peraltro, non ben visti dalla classe dirigente romana, che li considerava luoghi di eccessiva mollezza e di contaminazione straniera)[9], ma l’autrice chiarisce come l’enumerazione di questa fonte non debba considerarsi tassativa. Ciò risulterebbe, infatti, dal confronto con un noto testo di Marciano:

 

Mar. 3 inst D. 1.8.6.1: “universitatis sunt non singulorum veluti quae in civitatibus sunt theatra vel stadia vel similia et si qua alia sunt communia civitatium.

 

Il giurista del III secolo menzionava, nel novero dei beni communia civitatium, anche stadia et similia. Si tratta, secondo la studiosa, di quei beni che, già in un periodo precedente, Pomponio era propenso a qualificare come res publicae, agganciando tale qualifica alla circostanza che si trattasse di beni in publico usu[10].

Per quel che concerne, nello specifico, l’anfiteatro, non vale il giudizio negativo sopra visto a proposito dei teatri. L’anfiteatro, anzi, era considerato un simbolo della civiltà romana: “costruzione, questa, tipicamente romana e destinata dall’architettura imperiale ad una forma di spettacolo, i munera, assurta nei secoli addirittura a simbolo dell’idea stessa di Roma antica[11].

Rileva, per noi, la circostanza che fino al I a.C. gli edifici per spettacoli fossero costruiti in legno e che si presentassero come strutture provvisorie, che venivano smantellate alla fine dalla manifestazione per la quale erano state edificate. Solo attraverso successive fasi di sviluppo, si passò gradualmente alla costruzione di strutture stabili.

Come precedente storico della nascita dell’anfiteatro si ricorda l’episodio narrato da Plinio (Nat. Hist., 36.24.117), che racconta la costruzione di un doppio teatro, ad opera di Gaio Scribonio Curione, intorno alla metà del I sec. a.C., per la celebrazione dei funerali del padre. Lo stesso sistema venne mutuato da Cesare, nel 46 a.C., per celebrare il proprio trionfo: “la struttura adoperata da Cesare venne eretta in legno ed ebbe vita effimera, ma fu la prima a rivestire a Roma tutti i caratteri di un anfiteatro pubblico: anche se è da attribuire a Statilio Tauro il merito di aver donato a questa tipologia architettonica, a Roma, il pregio della stabilità[12]. Quello che viene indicato come il primo anfiteatro permanente, costruito da Statilio Tauro, risale al 29 a.C.: esso, ancora di materiale ligneo, fu però distrutto da un incendio. Da questo momento in poi si registrano molteplici iniziative, per lo più imperiali, di edificazione di strutture permanenti per spettacoli di vario tipo[13]. Sul punto dell’iniziativa edilizia si tornerà tra poco, analizzando il caso specifico di Fidene.

Occorre ancora ricordare, come osservazione generale, che nel mondo antico, e in età imperiale in particolare, gli spettacoli rappresentavano, oltre che un veicolo di divertimento, anche un importante strumento di governo e di propaganda politica[14]. Lo stadio era il luogo dove il principe incontrava il popolo, ne coglieva gli umori e ne raccoglieva il consenso. Ne è chiara testimonianza un famoso passo di Plinio il Giovane, nel quale viene messo in luce, da un lato, il valore del circo come espressione della magnificenza imperiale, dall’altro è manifestata l’idea secondo cui sfumano, all’interno dello stadio, sia le differenze tra ceti, sia, addirittura, quelle tra il popolo e il principe (che, nel caso specifico, è Traiano):

 

Plin. Pan. 51.3: “Hinc immensum latus circi templorum pulchritudinem provocat, digna populo victore gentium sedis nec minus ipsa visenda, quam quae ex illa spectabantur. 4. Visenda autem cum cetera specie, tum quod aequatus plebis ac principis locus, siquidem per omne spatium una facies, omnia continua et paria, nec magis proprius spectanti Caesaris suggestus qual propria quae spectet. 5. Licebit ergo te civibus tuis invicem contueri; dabitur non populo sedentem, populo cui locorum quinque milia adiecisti. Auxeras enim numerum eius congiarii facilitate maioremque in posterum suscipi liberalitatis tuae fide iusseras”.

 

Il circo, insomma, è visto come il luogo nel quale il posto del principe è uguale a quello della plebe, così come uguale è il piacere di assistere allo spettacolo, senza che vi sia necessità di posti riservati e con la possibilità di tutti di osservare lo stesso principe da vicino[15].

Nella trattazione di Pasquino si accenna anche ad un altro tema qui molto rilevante, cioè quello dell’iniziativa privata, e si sottolinea come già in antico, in occasione della costruzione del Circo Massimo, il re avesse assegnato delle porzioni di esso ai cavalieri e ai senatori, affinché costoro potessero autonomamente costruirvi i propri palchi (detti “loca”)[16]. Quanto alla vera e propria erezione di anfiteatri, oltre al famoso anfiteatro di Gaio Scribonio Curione sopra menzionato, l’unico altro esempio che viene citato dall’autrice è proprio quello di Fidene, che, nel generale panorama degli allestimenti richiesti da chi deteneva il potere pubblico, sarebbe emblematico del permanere di qualche frangia, appunto, di iniziativa privata[17].

A questo proposito, Pasquino cita un passo di Macro, nel quale si conferma la possibilità di costruzione da parte di privati di quello che viene genericamente denominato “opus novum”.

 

Mac. 2 De off. praes. D. 50.10.3 pr.: “opus novum privatum etiam sine principis auctoritate facere licet, praeterquam si ad aemulationem alterius civitatis pertineat vel materiam seditionis praebeat vel circum theatrum vel amphiteatrum sit”.

 

Nel III secolo d.C., a proposito delle iniziative private assunte in sede municipale[18], il giurista afferma che esse sono possibili senza l’autorizzazione dell’imperatore, purché il fine non sia quello di competere con altra civitas, purché non si offra occasione per sollevazioni e, infine, purché non si tratti di un teatro o di un anfiteatro. Dunque, per l’epoca di Macro sembrerebbe assodata l’esistenza di un divieto di costruzione di anfiteatri da parte di privati, ma siamo in un periodo successivo di oltre due secoli rispetto ai fatti del 27 d.C.

Ciò premesso, occorre precisare come in questo breve studio si prenderà in considerazione la sola vicenda specifica dell’anfiteatro di Fidene, cui si è accennato in apertura, per metterne in luce sia alcuni profili giuridicamente rilevanti, sia altre questioni significative sul piano storico e letterario.

 

  1. Fidene, 27 d.C.: i fatti.

 

Vediamo, innanzi tutto, ancora una volta, lo svolgersi dell’episodio, così come ricostruito dalle fonti. Il disastro è ricordato da Svetonio, ma solo per accenni, e, con maggior dovizia di dettagli, da Tacito, in Ann. 4.62. A quest’ultimo fanno usualmente riferimento i commenti della dottrina.

Questa la testimonianza di Svetonio, nelle vite, rispettivamente, di Tiberio e di Caligola:

 

Svet., Tib. 40: “Statimque reuocante assidua obtestatione populo propter cladem, qua apud Fidenas supra uiginti hominum milia gladiatorio munere amphitheatri ruina perierant, transiit in continentem potestatemque omnibus adeundi sui fecit[19].

 

Svet., Calig. 31: “queri palam de condicione temporum suorum solebat, quod nullis calamitatibus publicis insignirentur; Augusti principatum clade Variana, Tiberi ruina spectaculorum apud Fidenas memorabilem factum, suo oblivionem imminere prosperitate rerum; atque identidem exercituum caedes, famem, pestilentiam, incendia, hiatum aliquem terrae optabat[20].

 

Nel primo testo Svetonio racconta che Tiberio, che si era stabilito a Capri dopo aver viaggiato attraverso la Campania, era tornato sul continente a causa del richiamo popolare, causato proprio dalla tragedia di Fidene. Il biografo non indugia sulla dinamica del disastro, ma ricorda soltanto che vi avevano perso la vita 20.000 persone; nel secondo, il fatto è citato come esempio di calamità che, secondo quanto ritiene Caligola, aveva dato lustro a chi si era trovato a doverne affrontare le conseguenze. Su entrambi i testi si tornerà più avanti.

Venendo a Tacito, poiché la narrazione abbraccia due interi paragrafi, si ripercorreranno in sintesi le tappe del racconto, riportandone in latino soltanto le parti più significative[21].

Siamo, come detto, nel 27 d.C., anno del consolato di M. Licinio e L. Calpurnio. Tacito afferma che accadde una sciagura improvvisa, equiparabile ad una strage bellica. Ecco le premesse:

 

Nam coepto apud Fidenam amphiteatro Atilius quidam libertini generis, quo spectaculum gladiatorum celebraret, neque fundamenta per solidum subdidit neque firmis nexibus ligneam compagem superstruxit, ut qui non abundantia pecuniae nec municipali ambitione sed in sordidam mercedem id negotium quaesivisset”.

 

Un liberto di nome Atilio aveva intrapreso la costruzione di un anfiteatro presso Fidene, ma non aveva posto delle fondamenta solide né aveva rinforzato le strutture di legno: egli, dice lo storico, non era spinto dall’ambizione di mettersi in luce presso i suoi concittadini, ma da una insana sete di guadagno. Accorsero moltissime persone anche da fuori (e, probabilmente, in particolare da Roma, anche se Tacito lo lascia solo intendere), attratte dalla prospettiva di assistere allo spettacolo, possibilità che a quel tempo si verificava raramente, dato lo sfavore di Tiberio nei confronti di simili manifestazioni. Ed ecco il momento del crollo:

 

unde gravior pestis fuit, conferta mole, dein convulsa, dum ruit intus aut in exteriora effunditur immensamque vim mortalium, spectaculo intentos aut qui circum adstabant, praeceps trahit atque operit”.

 

Segue una descrizione dai toni catastrofici: molti morirono subito e si risparmiarono sofferenze atroci, altri invece rimasero a lungo vivi sotto le macerie. Si era diffuso il panico sia tra quelli che sapevano con certezza di avere dei congiunti sul luogo, sia, più in generale, tra chi aveva amici o parenti lontani e non poteva escludere che si trovassero là. Finalmente le macerie furono rimosse e si poté procedere al riconoscimento dei defunti. Tacito continua precisando che le vittime furono 50.000 e che il Senato decise di intervenire (Ann. 4.63):

 

Quinquaginta hominum milia eo casu debilitata vel obtrita sunt; cautumque in posterum senatus consulto ne quis gladiatorium munus ederet cui minor quadringentorum milium res neve amphiteatrum imponeretur nisi solo firmitate spectatae. Atilius in exilium actus est”.

 

A questo punto lo storico mette in luce la generosità dei personaggi più importanti, che aprirono le loro case e fecero in modo che fossero garantite cure mediche e bende, così come accadeva presso gli antichi, i quali, dopo le grandi battaglie, soccorrevano i feriti con grande premura. L’incipit del paragrafo 64 riprende il fatto di Fidene, ma soltanto come tramite per passare al racconto dell’incendio del Celio:

 

nondum ea clades exoleverat cum ignis violentia urbem ultra solitum adfecit, deusto monte Celio […]”.

 

  1. Il contesto narrativo: aspetti stilistici del libro quarto degli Annales.

 

Occorre, innanzi tutto, contestualizzare i fatti di Fidene nell’ambito del principato di Tiberio e della relativa narrazione tacitiana. Nel libro quarto degli Annali, lo storico si occupa degli anni 23-28 d.C., cioè del torno di tempo che Woodman definisce “the turning point in the story of Tiberius’ reign[22]. In particolare, si ricorda come decisivo l’anno 26 d.C., nel quale Tiberio decise di lasciare Roma, per toccare diverse mete, tra cui, nello stesso anno, spicca la sosta a Capri.

La vicenda di Fidene, che si colloca nel 27 d.C., è dunque successiva al soggiorno campano del principe, come si ricava anche da Svetonio (Tib., 40, sopra riportato). Essa viene però narrata dallo storico come intermezzo all’interno del periodo trascorso a Capri, la cui descrizione comincia in Ann. 4.57.1 e 59.2 e prosegue, appunto, in Ann. 4.67.1, dopo l’episodio del crollo (che, come appena visto, compare in 4.62). Questo ordine espositivo ha suscitato in dottrina alcuni interrogativi: ci si è domandati, in particolare, come mai Tacito abbia scelto di interrompere la narrazione di un episodio relativamente contenuto nel tempo, inserendo quella del disastro di Fidene – insieme ad altri fatti – prima di concludere la descrizione del periodo campano di Tiberio: “why should Tacitus […] here choose to interrupt a single and relatively short episode, one of the most decisive of the reign, by interposing an account of an amphitheatre-disaster at Fidenae and various other apparently irrelevant topics?[23].

Si tratterebbe di una modalità espositiva circolare (“ring composition”), fondata sulla ripetizione di idee di base, che ricorrono in apertura e in chiusura delle descrizioni. Nella nostra vicenda, nello specifico, sembra possibile tracciare tre linee di contenuti: un’esposizione del disastro (“disaster”) relativamente lunga (4.62 e 4.63.1), poi il topos della generosità degli uomini di comando (“generosity”), e infine il richiamo ai fasti antichi (“old days”), i due ultimi elementi citati brevemente in 4.63.2. Gli stessi temi portanti ricorrono anche nel capitolo successivo, che narra accadimenti diversi ma segue uno schema narrativo simile, anche se mutano le proporzioni attribuite a ciascun episodio: si dedica solo un breve accenno al “disaster” (che è ancora quello di Fidene, soltanto richiamato), mentre aumentano lo spazio dedicato al richiamo alla “generosity” (questa volta del principe), che aveva distribuito somme ai sudditi dopo l’incendio, e quello del ricordo di fatti analoghi accaduti negli “old days”, per usare le parole di Woodman[24].

Quanto allo stile narrativo, ancora Woodman mette in luce come Tacito si avvalga di un linguaggio mutuato dall’ambito militare, paragonando la tragedia di Fidene ad una sconfitta bellica (“ingentium bellorum cladem aequavit malum improvisum”). Lo studioso si dichiara sorpreso di questo accostamento, ritenendo che sarebbe stato più appropriato avvalersi del paragone con la città sotto assedio, nella quale il crollo di un edificio rappresentava per davvero un rischio concreto e prevedibile[25].

Aggiunge Woodman che il ricorso da parte di Tacito a questo stile retorico dipende forse anche dal fatto che egli non disponeva di altra fonte se non quella, particolarmente laconica, di Svetonio[26].

Quanto fin qui osservato rileva sul piano letterario, ma può essere di interesse anche per una valutazione più specificamente politica del racconto tacitiano, come si metterà in luce più avanti[27]. Si deve ora passare alla disamina di alcuni elementi giuridicamente rilevanti, così come risultano dalla testimonianza di Tacito.

 

  1. I giochi gladiatorii tra rilevanza pubblica e iniziativa privata.

 

Come si è avuto modo di osservare, nel mondo romano gli spettacoli rappresentavano qualcosa di più di un semplice divertimento. Senza che sia possibile soffermarsi analiticamente su tutte le sfaccettature legate, in particolare, ai combattimenti tra gladiatori, sia sufficiente ricordarne gli aspetti rilevanti per la nostra discussione[28].

Le tre finalità perseguite nell’organizzazione di essi erano state individuate da Mommsen con la frase “causa muneris triplex est, quaestus, liberalitas, lex[29]. Essa stava a significare che l’allestimento di tali spettacoli poteva essere motivato dall’intento di guadagnare, dalla generosità verso la collettività (come atto di evergetismo[30]), oppure dalla carica rivestita, ad esempio in ambito municipale. I documenti epigrafici che ci sono pervenuti danno conto per lo più di lasciti in denaro, provenienti da benefattori privati e destinati, appunto, all’allestimento di giochi; quasi mai, invece, ci parlano di spettacoli organizzati da magistrati, perché essi rappresentavano, per così dire, un atto dovuto e connesso alla posizione “istituzionale” di costoro[31].

Il nostro episodio rientrerebbe nella categoria delle iniziative finalizzate al solo guadagno. Anzi, nella valutazione non neutrale di Tacito, quest’ultimo viene definito come sordida merces (Ann. 4.62)[32].

Della natura dei giochi organizzati da Atilio si è occupato Chamberland. Egli ricorda, innanzi tutto, come la pura speculazione sia indicata quale fine dell’allestimento di munera soltanto, a sua conoscenza, in tre passi: uno è, appunto, quello qui analizzato, al quale si uniscono uno di Svetonio, tratto dalla vita di Vitellio[33], e un altro, relativo ai munera assiforana, ricavabile dal cosiddetto aes Itacense[34]. Ora, lo studioso ha ritenuto di poter ridimensionare la portata di queste fonti, e conseguentemente di poter ripensare in modo diverso anche alla vicenda di Atilio[35]. Secondo questo autore, bisognerebbe infatti dare importanza non tanto a quanto esposto da Tacito, ma, semmai, a quello che egli non dice: “these and many other scholars have neglected to consider what Tacitus does not say”.

Il racconto tacitiano, nota Chamberland, omette un particolare significativo, cioè quello relativo alla condizione privilegiata che avrebbe dovuto essere garantita ai Fidenati rispetto al godimento dello spettacolo. È noto, infatti, come in sede municipale venissero assegnati dei posti, all’interno dell’anfiteatro, proprio ai cittadini del luogo in cui si svolgevano i giochi, come stabilito dalla stessa legislazione (si ricordano, in questo senso, le disposizioni della lex Flavia municipalis e della lex de flamonio provinciae Narbonensis). Tacito nulla dice sul punto, ma sembra improbabile che Atilio non avesse tenuto conto di queste disposizioni. Dunque, dobbiamo pensare che egli avesse assegnato ai Fidenati un certo numero di posti.

Ciò posto, occorre comunque domandarsi se l’accesso riservato equivalesse ad accesso libero, oppure non escludesse il pagamento, diremmo oggi, del “biglietto d’ingresso”. Chamberland ipotizza che gli organizzatori privati – e quindi anche Atilio – non potessero liberamente decidere di imporre una tariffa a tutti i partecipanti allo spettacolo, ma fosse comunque necessario ammettere l’ingresso gratuito per alcune categorie di persone, cioè, appunto, quelle abitanti nel luogo ove sorgeva l’anfiteatro. Il guadagno sarebbe derivato soprattutto da altre fonti: l’afflusso degli stranieri e la riduzione dei costi di allestimento. Sappiamo da Tacito che confluirono a Fidene moltissime persone, anche dai territori limitrofi: tutti costoro avrebbero dovuto pagare l’ingresso.

Questa prospettiva permette a Chamberland di mutare anche l’interpretazione dell’espressione in sordidam mercedem e di inquadrare tutto l’episodio in una cornice assai meno anomala di quanto Tacito abbia voluto far credere.

Secondo lo studioso, la vicenda deve essere così ricostruita: si trattò di uno spettacolo propiziato dall’iniziativa privata, nato come atto di evergetismo nei confronti dei Fidenati, ai quali di sicuro vennero riservati posti a libero accesso.

Di questo, però, Tacito non si occupa, perché preferisce calcare sulle conseguenze occorse ai Romani: “he looks at the disaster for its consequence not for the Fidenans but for the Romans – the victims themselves and their relatives in Tiberius’ Rome”. In questo contesto, in sordidam mercedem significherebbe solamente che il guadagno era il vero motivo (“the real motive”) che aveva spinto Atilio a predisporre i giochi, giochi in tutto e per tutto uguali a quelli usualmente organizzati[36]. Insomma, questo spettacolo non sarebbe stato intrinsecamente diverso dagli altri allestiti da privati, ma la peculiarità di esso era consistita nello svolgimento molto vicino a Roma: per questo, la prospettiva dell’afflusso copioso di Romani coincideva con quella di un enorme guadagno, dato che a quelli poteva essere imposta una tariffa di ingresso. Si può ipotizzare che fosse questo il motivo per cui Atilio aveva costruito un anfiteatro più ampio del normale, o, meglio, troppo ampio e perciò instabile.

 

  1. Tacito e gli acta senatus: il contenuto del senatoconsulto del 27 d.C.

 

Risulta, ancora, dal racconto di Tacito che la gravità degli eventi verificatisi a Fidene indusse il senato romano ad occuparsene e a prendere alcune misure:

 

Tac., Ann., 4.63: “cautumque in posterum senatus consulto ne quis gladiatorium munus ederet cui minor quadringentorum milium res neve amphitheatrum imponeretur nisi solo firmitatis spectatae. Atilius in exilium actus est.

 

Dalla fonte sembra potersi dedurre che la tipologia di provvedimento impiegato sia stata quella del senatoconsulto. Tiberio, com’è noto, fu principe dal 14 al 37 d.C.: per questo lasso di tempo siamo a conoscenza di altri provvedimenti senatorii, per il cui dettaglio si rimanda alle ricerche, ancora preziose, di Volterra[37].

Conviene in questa sede prendere le mosse da alcune considerazioni, compiute da storici, relative alla narrazione tacitiana del regno di Tiberio: in dottrina si è parlato infatti di “analytical creativity”, espressione che starebbe a significare una certa libertà interpretativa del nostro autore nel riferire i fatti storici[38]. A queste osservazioni si connette la discussione relativa, in particolare, alle fonti dalle quali Tacito avrebbe ricavato gli acta senatus. Se, infatti, abbiamo qualche prova di un accesso diretto ai documenti da parte dello storico per quanto concerne l’epoca di Nerone, lo stesso non si potrebbe dire per l’età di Tiberio, le cui testimonianze potrebbero anche essere state desunte, da parte di Tacito, da autori a lui precedenti[39].

Per un approfondimento specifico proprio sugli acta senatus, si rimanda al saggio di Barnes, dal quale si ricavano i capisaldi della diatriba avente ad oggetto il rigore dell’uso delle fonti da parte di Tacito. L’autore richiama infatti il dibattito sul punto, che ha visto come principali protagonisti (o, meglio, antagonisti) Syme[40], Momigliano[41] e lo stesso Barnes[42]. Il primo propendeva per una consultazione diretta da parte di Tacito, mentre il secondo era decisamente orientato a pensare che lo storico facesse largo uso di “invenzioni”. Barnes preferisce prendere posizione a favore di una conoscenza diretta degli acta senatus da parte di Tacito, anche se, per la verità, l’unica vera prova in questo senso viene da lui identificata proprio nel racconto dei fatti di Fidene, nel quale si fa menzione del già più volte citato senatoconsulto.

Volendosi prestare fede al racconto tacitiano, e dunque ammettendosi che l’emanazione del senatoconsulto sia realmente avvenuta, è opportuno spendere qualche parola sulle caratteristiche e sul contenuto di esso.

In generale, pensando al valore dei senatoconsulti all’epoca di Tiberio, possiamo affermare che in quel periodo vi fosse ancora equilibrio tra il peso dell’attività normativa del principe e quella del senato, come messo in luce, anche negli ultimi anni, da Buongiorno: “Augusto, e dopo di lui Tiberio, ponendosi in linea di continuità con il modello repubblicano, si erano presentati come suasores piuttosto che come auctores dell’attività del senato, con la conseguenza che autorità del principe e dell’assemblea erano sullo stesso piano, rafforzandosi a vicenda[43].

Nella nostra vicenda specifica, osserviamo che le disposizioni senatorie ricordate dal racconto di Tacito sarebbero state, come accennato, di diversa natura, perché volte sia a forme di regolamentazione, sia più propriamente a stabilire sanzioni: il senatoconsulto fissò infatti una soglia minima di censo per poter allestire giochi gladiatorii, stabilì che il terreno su cui si voleva erigere la struttura sportiva dovesse essere di comprovata stabilità e, infine, punì Atilio mandandolo in esilio.

Weber ha sostenuto che in quest’occasione il Senato abbia dato grande prova di senso di responsabilità; lo studioso ha ricordato addirittura come, più avanti nel tempo, Caligola si fosse lamentato, “seppure in modo indiretto”, della mancanza, alla sua epoca, di calamità simili, la cui gestione avrebbe potuto dare molto lustro al suo regno[44]. Secondo Talbert, questo intervento senatorio si inquadra, più precisamente, nel novero di quelli compiuti contro le comunità che, per qualche ragione, fossero ritenute rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico[45].

Quanto alla sostanza della disposizione, in dottrina se ne riporta usualmente il tenore, commentandone la ratio in casi rari, per lo più in modo sintetico e frammentario. Weber, ad esempio, forse con visione eccessivamente modernizzante, ha affermato che lo scopo del senato sarebbe stato quello dell’emanazione di norme di sicurezza. A ben guardare, a questa definizione risponde però soltanto la prescrizione relativa all’idoneità del terreno: peraltro, nulla ci viene tramandato da Tacito riguardo all’individuazione di eventuali modalità di accertamento dei menzionati requisiti di solidità. Sempre su questa linea, Talbert pone l’accento sulla funzione di prevenzione di incidenti analoghi[46].

Su un piano completamente diverso si colloca invece la recente interpretazione di Chamberland, il quale si concentra sull’imposizione di un censo minimo contenuta nel senatoconsulto, affermando che essa non avesse lo scopo di limitare l’iniziativa di organizzare giochi, cioè di impedire questa attività a coloro che avrebbero perso troppo in caso di sciagure; la finalità più importante di questa limitazione sarebbe stata, invece, quella di eliminare, per quanto possibile, “the despicable element of profit as an incentive to produce a show[47].

Quanto all’irrogazione dell’esilio ad Atilio, Tacito non ci fornisce molti elementi per poter valutare in modo preciso quali siano state le accuse mosse al liberto e in virtù di quale competenza il senato si fosse pronunciato in questo senso. Certo lo stesso termine exilium impiegato da Tacito crea alcune perplessità, considerato che, com’è noto, l’esilio non rappresentava, nel diritto romano, una pena vera e propria, ma, semmai, un atto volontario con il quale era possibile sottrarsi alla pena di morte[48]. È altrettanto noto come, nel corso della storia, il mondo romano abbia conosciuto diverse forme di allontanamento dalla comunità: si pensi all’interdictio tecto, aqua et igni, con la quale si bandiva definitivamente, per decisione del magistrato o dei comizi, un soggetto, che non avrebbe più potuto rientrare nel territorio romano, pena la morte. Mommsen precisava che questo provvedimento poteva essere rivolto solo a chi fosse uscito dalla comunità, e che esso non era comunque configurabile come una condanna penale, bensì come un atto amministrativo[49].

Ancora Mommsen osservava, più in generale, come il termine esilio venisse impiegato soprattutto dalle fonti non giuridiche, ad indicare genericamente e atecnicamente qualsiasi forma di allontanamento[50]. Nella nostra fattispecie, viziata dalla carenza di dettagli, possiamo solo affermare che si sia trattato, appunto, di una misura assunta dal senato nell’esercizio delle sue ampie competenze, sulla quale risulta assai difficile avanzare ulteriori ipotesi ricostruttive. Il tema sarà comunque ripreso brevemente nelle conclusioni.

 

  1. Osservazioni conclusive.

 

Gli elementi ricavati dalla ricostruzione dei fatti di Fidene permettono di cogliere alcuni elementi, sui quali fino ad oggi gli interpreti non paiono essersi soffermati in modo specifico.

Un primo punto che merita di essere ulteriormente sottolineato riguarda l’atteggiamento generale di Tacito nei confronti del principe. Lo storico narra l’episodio con grande partecipazione emotiva, mettendone in luce la natura di vera e propria sciagura, senza peraltro mai nominare il principe, se non per ricordare come egli fosse contrario agli spettacoli gladiatorii, tanto da non organizzarne mai. Svetonio, pur avendo dedicato molto meno spazio alla figura di Tiberio, aveva messo in evidenza come egli avesse lasciato Capri per tornare indietro, proprio a motivo della gravità dell’accaduto. Di questo Tacito sembra essersi completamente dimenticato.

Negli Annales appare, insomma, in filigrana l’addossamento di una sorta di responsabilità a Tiberio – che, come si è visto, non era amato da Tacito – per quanto accaduto a Fidene. Il racconto lascia intendere che l’avversione di Tiberio per i combattimenti nell’anfiteatro e la conseguente assenza di iniziative di questo tipo da parte del principe avessero creato un vuoto, nel quale Atilio aveva avuto buon gioco ad inserirsi, con la felice intuizione della forza attrattiva che l’evento sportivo avrebbe finito per generare.

A questo proposito, si può osservare che l’abilità imprenditoriale di Atilio rappresenta, in effetti, qualcosa di non usuale: è vero che le fonti tramandano il ricordo di moltissimi spettacoli voluti da privati, ma spesso è impiegata la forma del modus testamentario, cioè di somme lasciate ai legatari con questo tipo di destinazione; qui abbiamo invece un impulso propriamente operativo da parte del liberto, il quale personalmente organizzò l’erezione dell’anfiteatro e l’allestimento dello spettacolo.

Non sembra che Tacito contesti la liceità dell’iniziativa in sé, né un argomento contrario ad essa può essere tratto dal testo di Macro sopra riportato, che testimonia il divieto di costruire anfiteatri da parte di privati[51]: esso è infatti troppo più avanti nel tempo per poter essere collegato all’iniziativa di Atilio. D’altra parte, non si può però escludere che quanto documentato dal giurista del III secolo rappresenti la cristallizzazione tardo-classica di un principio generale già operante da un’epoca più antica, secondo cui, appunto, sarebbe stata preclusa – o, forse, rigidamente regolamentata – l’iniziativa privata.

Se così fosse, non potremmo cercare la ragione della punizione inflitta al liberto nella di lui spregiudicatezza per avere eretto una costruzione senza approntare misure atte a renderla sufficientemente solida (peraltro, la natura di anfiteatro provvisorio rende labile questa argomentazione); né, tantomeno, per quanto sopra già esposto, si può pensare che il senato avesse sanzionato il “sordido guadagno” in quanto tale.

Dovremmo invece ritenere che l’esilio imposto ad Atilio avesse il senso di creare un “precedente” del sorgere del divieto di costruire anfiteatri privati. Ipotizzando, in altri termini, che non esistesse ancora una regola “ufficiale”, la presa di posizione del Senato ne aveva posto le basi, sanzionando l’iniziativa autonoma di Atilio[52].

Sul ruolo del Senato si può ancora spendere qualche parola, spostando l’attenzione sulle regole procedurali. Volterra ricorda come durante la repubblica non vi fossero date fisse per le riunioni del senato, mentre sotto Augusto esso si riuniva regolarmente due volte al mese, alle Kalendae e alle Idi[53]. Nel caso qui ricordato, e senza che sia possibile, al momento, dire di più, potremmo pensare ad una convocazione straordinaria, non programmata, ma motivata dalla serietà delle circostanze[54].

Un accenno, in chiusura, ad alcuni dati numerici: Svetonio si riferisce alla sciagura come ad un evento memorabile (Cal. 31), stimando il sacrificio di 20.000 persone (Tib. 40). Per Tacito – la cui fonte è, tra le altre, lo stesso Svetonio – si sarebbe verificata la morte addirittura di 50.000 spettatori. Ora, ponendo mente al fatto che quello di 50.000 era il numero complessivo di persone che, secondo una delle possibili ricostruzioni degli studiosi, poteva essere ospitato nel Colosseo[55], sembra legittimo porsi qualche dubbio relativamente alla descrizione tacitiana. Si potrebbe, cioè, inserire il dato nel complessivo sfavore dello storico verso la figura di Tiberio: Tacito avrebbe “gonfiato” l’esito funesto per dare risalto negativo alla politica del principe contraria agli spettacoli e, contemporaneamente, avrebbe fornito una giustificazione all’intervento straordinario del Senato. Tale intervento straordnario, in virtù di quanto visto, fino ad oggi è rimasto, forse ingiustificatamente, troppo in ombra nella considerazione della dottrina.

L’intero episodio di Fidene, offre, per la verità, parecchi spunti ricostruttivi, la cui validità ci si propone di vagliare ulteriormente, con specifici approfondimenti diacronici sui temi emersi: quello delle regole, anche tecniche, legate alla costruzione di anfiteatri da parte di privati, quello del censo minimo richiesto e, più in generale, quello di una funzione “creativa” dell’attività del senato, sulla scia di una significativa osservazione di Talbert: “thus as a result of this function, and from its work as a court, the senate can be thought to have made a significant contribution to the development of the law[56].

 

* Ricercatrice confermata presso l’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto.

[1] Era, com’è noto, il 28 maggio 1985: in occasione della finale di Coppa dei Campioni a Bruxelles, la calca dei tifosi e la debolezza degli spalti dello stadio Heysel furono causa di un crollo che costò 39 vittime. Nello stesso torno di tempo si ricordano altri due eventi simili: quello dell’11 maggio 1985, accaduto a Bradford allo stadio Valley Parade a causa dell’incendio di una tribuna con impalcatura di legno (56 morti e 265 feriti) e quello, di pochi anni successivo, dello stadio Hillsborough di Sheffield, anch’esso dovuto a movimenti patologici della folla (15 aprile 1989, con un bilancio di 96 morti).

All’inizio del 2016 la FIGC ha messo a disposizione la traduzione italiana di un’articolata guida alla costruzione degli stadi, emanata dalla UEFA nel 2014 (on line al link http://www.figc.it/other/UEFA_Stadium_Guide_ITA_Web_1.pdf.). Essa si apre (pagina 7), a testimonianza dell’importanza dello sport in tutte le epoche, con un richiamo ai luoghi dello sport nell’antichità. Anche al tema della sicurezza è attribuito un ruolo fondante: “in gran parte come risposta ai diversi grossi disastri avvenuti negli stadi negli anni ’80, la progettazione di uno stadio ora dà grande importanza alla sicurezza degli spettatori durante le partite di calcio” (pagina 43).

Nelle fonti antiche, oltre all’episodio che andremo ad analizzare, ne è documentato anche un altro analogo, cioè il cedimento di un settore del Circo Massimo sotto Antonino Pio. Cfr. Scriptores Historiae Augustae, Anton. Pius 9.1, ed. The Loeb Classical Library, London, Cambridge, 1960, 120: adversa eius temporibus haec provenerunt: fames, de qua diximus, Circi ruina, terrae motus, quo Rhodiorum et Asiae oppida conciderunt, quae omnia mirifice instauravit, et Romae incendium, quod trecentas quadraginta insulas vel domos absumpsit. Chron. Min. I, 146. I morti furono stimati in 1112.

[2] Vi accenna, ad esempio, M. De Bernardi, Atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive, on line in Rivista di diritto romano, 11, 2011, 2 nt. 13. Altri riferimenti bibliografici saranno resi noti, di volta in volta, nel testo.

[3] G. Chamberland, A gladiatorial show produced in sordidam mercedem (Tacitus Ann. 4.62), in Phoenix, 61, 2007, 136 ss.

[4] Per un quadro generale sulla discussione anche odierna relativa ai beni comuni, cfr. M. Falcon, Res communes omnium. Vicende storiche e interesse attuale di una categoria romana, in I beni di interesse pubblico nell’esperienza giuridica romana, a cura di L. Garofalo, tomo I, Napoli, 2016, 107 ss.; tra i contributi degli ultimi anni, cfr. U. Mattei, E. Reviglio, S. Rodotà, Invertire la rotta. Idee per una riforma dei beni pubblici, Bologna, 2007.

[5] Cfr. infra, § 4.

[6] Sul tema, cfr. M. Bianchini, Le tecniche edilizie nel mondo antico, Roma, 1926 (in particolare, 42, con un accenno al nostro episodio); L. Homo, Roma imperiale e l’urbanesimo nell’antichità (trad. A. Friedermann), Milano, 1976.

[7] P. Pasquino, Gli edifici per spettacoli in Roma antica quali res publicae, in I beni di interesse pubblico nell’esperienza giuridica romana, a cura di L. Garofalo, tomo II, Napoli, 2016, 81 ss., cit., 81 ss. Ciascuna disciplina si svolgeva in un luogo apposito (85 s.): le corse dei carri nei circhi, le rappresentazioni nei teatri, i munera gladiatoria negli anfiteatri, i giochi atletici negli stadi. Sul tema si veda anche E. Franciosi, Athletae, agitatores, venatores. Aspetti del fenomeno sportivo nella legislazione postclassica e giustinianea, Torino, 2012, 102 ss., con particolare attenzione al Circo Massimo. Della stessa autrice, cfr. Qui agitandi munus exercent…in Studi in onore di Remo Martini, 2009.

[8] P. Pasquino, Gli edifici, cit., 87 ss. Quello della natura e della disciplina dell’impianto sportivo è un tema ancora attuale. Si veda, a titolo esemplificativo, N. Bassi, La proprietà e la gestione degli impianti sportivi (on line su http://gspi.unipr.it/sites/st26/files/allegatiparagrafo/03-09-2015/dispensa_n._1.pdf ).

[9] P. Pasquino, Gli edifici, cit., 97.

[10] Anche in questo caso si rimanda a quanto già descritto da P. Pasquino, Gli edifici, cit., 88, con bibliografia (nt. 17) e citazione di Pomp. 9 ad Sab. D. 18.1.6 pr.: “[…] publica, quae non in pecunia populi, sed in publico usu habeantur”. Cfr. 91, per l’indicazione secondo cui questa qualifica di res publicae si sarebbe particolarmente affermata a partire dall’inizio del II sec. d.C. Recentemente, cfr. A. Groten, Corpus und universitas. Römisches Körperschafts-und gesellschaftsrechts: zwischen griechischer Philosophie und römischer Politik, Tubingen, 2015, 60 ss. Si veda, per una lettura del testo focalizzata sulla menzione dell’universitas, R. Siracusa, La nozione di “universitas” in diritto romano, Milano, 2016, 94.

[11] P. Pasquino, Gli edifici, cit., 101 e nt. 54 per bibliografia di massima. Non è forse un caso che in Paul. 3 reg. D. 30.122, che si occupa di lasciti testamentari sub modo a favore delle civitates, si menzionino i teatri e gli stadi come espressione dell’ornatus di una comunità cittadina, mentre i lasciti in denaro volti all’organizzazione di spettacoli gladiatorii e, più in generale, circensi, vengono considerati come inerenti all’honor della medesima: civitatibus legari potest etiam quod ad honorem ornatumque civitatis pertinet: ad ornatum puta quod ad instruendum forum theatrum stadium legatum fuerit: ad honorem puta quod ad munus edendum venationemve ludos scenicos ludos Circenses relictum fuerit… Per un’analisi di questo testo si rinvia a F. Pulitanò, Lasciti testamentari alle civitates, in I beni, a cura di L. Garofalo, cit., I, Napoli, 2016, 599 ss.

[12] P. Pasquino, Gli edifici, cit., 103 ss.

[13] Cfr. ancora P. Pasquino, Gli edifici, cit., 104 nt. 66, per l’iniziativa di Caligola e di Nerone di costruire, prima di Vespasiano (che iniziò il Colosseo nel 72/74 d.C.), un anfiteatro nel Campo Marzio. Entrambi andarono distrutti, uno per opera di Claudio, l’altro, perché ligneo, e dunque anch’esso soggetto alla furia degli incendi. Cfr. L. Homo, Roma imperiale, cit., 254 s. Per un accenno alla costruzione, ancora nel I sec. d.C., di anfiteatri in legno, cfr. S. Caranzano, Domus Aurea e Colosseo, 96, con riferimento a Fidene.

[14] Questo è il significato della fin troppo nota espressione panem et circenses, su cui è quasi superfluo soffermarsi. Cfr., fra i molti, C. Ricci, Gladiatori e attori nella Roma Giulio-Claudia: studi sul senatoconsulto di Larino, Milano, 2006; Ch. Mann, I gladiatori, Bologna, 2014; F. Savi, I gladiatori: storia, organizzazione, iconografia, Roma, 1980; L. Jacobelli, Gladiatori a Pompei ecc.; F. Meijer, Un giorno al Colosseo: il mondo dei gladiatori, Roma, 2004; P. Weber, Panem et circenses: la politica dei divertimenti di massa nell’antica Roma, trad. A. Martini Lichtner, Milano, 1989. Sull’anfiteatro, cfr. La Rocca, Linguaggio artistico e ideologia politica a Roma in età repubblicana. In Roma e l’Italia. Radices imperii (a cura di G. Pugliese Carratelli), Milano, 1990, 411; F. Paolucci, Gladiatori: i dannati dello spettacolo, Milano, 2003, 53 s., con riferimento a Fidene.

[15] Queste osservazioni di Plinio sono rese nel contesto di un elogio, più generale, avente ad oggetto la cura che l’imperatore Traiano riservava alla conservazione degli edifici esistenti, più che all’edificazione di nuovi. Cfr. Plin., Pan., 51.1: Idem tam parcus in aedificando quam diligens in tuendo. Sul punto, si veda E. Franciosi, Athletae, cit., 104 e nt.15.

[16] P. Pasquino, Gli edifici, cit., 95.

[17] P. Pasquino, Gli edifici, cit., 105 s. e 109.

[18] Così risulta dalla collocazione palingenetica del testo, che deriverebbe dal titolo De municipiis. O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, I, rist. Roma 2000 dell’edizione Graz, 1889, 573 s.

[19] Ed. Les belles lettres, a cura di H. Ailloud, Paris, 1957, 33.

[20] Ed. Les belles lettres, a cura di H. Ailloud, cit., 86.

[21] L’edizione critica di riferimento è quella a cura di P. Wuilleumier, Les belles lettres, Paris, 1975, 58 ss.

[22] A.J. Woodman, Remarks on the structure and content of Tacitus, Annals 4.57-67, in The Classical Quarterly, 22, 1972, 150 ss.

[23] A.J. Woodman, Remarks, cit., 152.

[24] A.J. Woodman, Remarks, cit., 154.

[25] Cfr. A.J. Woodman, Remarks, cit., 155 s. per una disamina dell’assedio come topos narrativo comune agli storici, ai fini esemplificativi della crudeltà delle città (così, tra gli altri, Quint. 8.3.67-70).

[26] A.J. Woodman, Remarks, cit., 156.

[27] Cfr. infra, § 6.

[28] Cfr. supra, nt. 14, per una bibliografia di massima.

[29] Th. Mommsen, Observationes epigraphicae. XLI. Senatus consultum de sumptibus ludorum gladiatoriorum minuendis factum a.p.C. 176/7”, ora in Gesammelte Schriften, 8, Berlin, 1913, 512.

[30] Sul fenomeno si veda la classica trattazione di P. Veyne, Le pain et le cirque. Sociologie historique d’un pluralisme politique, Paris, 1976, 20 ss., ove, peraltro, si fa riferimento agli spettacoli come esempi di follia.

[31] G. Chamberland, A gladiatorial show, cit., 138. Cfr. nt. 11 per la differenza tra ludi publici e ludi privati.

[32] C.W. Weber, Panem et circenses, trad. Lichtner, cit., 12, per una valutazione assolutamente negativa: “egli si comporta da professionista consumato: deriva il suo guadagno dal soddisfacimento dei più bassi istinti…”.

[33] Svet., Vit. 12.2: “deinde ob nimiam contumaciam et furacitatem gravatus circumforano lanistae vendidit dilatumque ad finem muneris repente subripuit.

[34] Per ulteriori delucidazioni, cfr. G. Chamberland, A gladiatorial show, cit., 140 s. L’espressione indica giochi molto dispendiosi ed è contenuta nella testimonianza epigrafica di un senatoconsulto, risalente probabilmente al 177/180 d.C.

[35] Il mero scopo di guadagno era peraltro accettato in dottrina in modo pacifico, come dimostra lo stesso G. Chamberland, A gladiatorial show, cit., 142 s., richiamando pareri di altri autori favorevoli a questa lettura.

[36] G. Chamberland, A gladiatorial show, cit., 146.

[37] E. Volterra, Senatus consulta, in Nov. Dig. It., XVI, Torino, 1969, 1065 s. (rilevano, in particolare, i senatoconsulti dal n.75 al n. 89). A questo autore si rinvia anche per la ricognizione storica e delle fonti sul valore legislativo dei provvedimenti del senato in età imperiale. Volterra richiama, per il periodo dal 14 al 37 d.C., lasso di tempo durante il quale si estese il principato di Traiano, i seguenti senatoconsulti: nel 16 d.C., il senatoconsulto Libonianum (nella ricognizione di Volterra, n. 75), con il quale si dichiarano nulle le disposizioni scritte a proprio favore nel testamento di un altro (esso è esplicitamente richiamato nella rubrica del titolo 48.10 del Digesto, De lege Cornelia de falsis et de sc. Liboniano); un altro senatoconsulto con il medesimo nome (n. 77), sempre del 16 d.C., è ricordato in Coll. 8.7.1: il contenuto non è però perfettamente coincidente con quello del primo, poiché in questo si considera la fattispecie di chi scriva dichiarazioni false in un documento diverso dal testamento; un senatoconsulto del 16-17 d.C. (n. 76) conteneva l’espulsione dei mathematici dall’Italia (cfr., inoltre, quanto affermato da Ulpiano in Coll. 15.2, e da Dione Cassio in 57.15.7); un altro provvedimento, De confarreatione (n. 78, non precisamente datato), avrebbe regolato lo status della donna che fosse diventata flaminica Dialis. Ancora, nel 19 d.C., un senatoconsulto De matronarum lenocinio coercendo (n. 79) avrebbe completato le norme della lex Iulia de adulteriis, comminando le sanzioni relative all’adulterio alle donne che si fossero messe ad esercitare il lenocinio o il meretricio o il teatro. Nel 20 d.C., secondo quando tramandato da Coll. 8.7.2 e da D. 48.10.1.1, il sc. Messalianum (n. 80) avrebbe sottoposto alle pene della lex Cornelia de falsis avvocati e testimoni che avessero accettato denaro per accusare un innocente o che avessero stretto accordi illeciti in questo senso. In D. 1.16.4.2 è richiamato un senatoconsulto che estende l’ambito di applicazione della lex Iulia repetundarum al proconsole (n. 81). Per il 21 d.C. Tacito (Ann. 3.51 e Dione Cassio 57.20) citano un senatoconsulto (n. 82) che fissa un intervallo di dieci giorni tra il momento in cui una condanna penale viene pronunciata dal Senato e quello in cui essa viene depositata presso l’aerarium. Nel 22 Tiberio dà vita ad una riforma del diritto di asilo riguardante diversi templi, soprattutto greci, riforma propiziata da ambascerie rivolte al Senato e volta ad evitare gli abusi (si tratta di più provvedimento, come descrive Volterra, n. 83-84). Un senatoconsulto Licinianum, del 27 d.C. (n. 85), dunque contemporaneo a quello qui esaminato (ma la datazione è incerta, e c’è chi lo colloca, invece, nel 45 d.C.), si occupa ancora di falso, come indicato in Coll. 8.7.1 e in D. 48.10.9.3; il senatoconsulto Geminianum, del 29 d.C. (n. 86), di cui si parla in Coll. 8.7.3, riguarda ancora l’applicazione delle pene previste dalla lex Cornelia de falsis; più di una fonte ricorda un senatoconsulto del 33 d.C. (n. 87), volto a prescrivere che i senatori impiegassero 2/3 dei loro capitali per l’acquisto di terreni sul suolo italico e a stabilire, secondo quanto descritto da Volterra (Senatus consulta, cit., 1066), «la concessione di prestiti senza interesse che il debitore doveva garantire per il doppio con i terreni acquistati»; di argomento matrimoniale il sc. Persicianum (o Pernicianum), del 34 d.C. (n. 88), che estendeva le sanzioni della lex Iulia de maritandis ordinibus e della lex Papia anche agli uomini e alle donne che non ne avessero seguito le prescrizioni prima, rispettivamente, dei 60 e dei 50 anni. Infine, il senatoconsulto, propiziato dal tribuno Quintilianus (n. 89), secondo quanto riferito da Tacito in Ann. 6.12, che avrebbe contenuto delle statuizioni relative ad un libro sibillino. Come si vede, è possibile ravvisare una certa eterogeneità di contenuti in questi interventi senatori, e tra essi non viene menzionato il nostro provvedimento riguardante i fatti di Fidene. Sui senatoconsulti in generale, cfr. anche O’ Brien Moore, Senatus consultum, in PWRE, Suppl. VI, Stuttgart, 1960, 800 ss., senza menzione del nostro provvedimento.

[38] Si veda, ad esempio, T.D. Barnes, Tacitus and the Senatus Consultum de Cn. Pisone Patre, in Phoenix, 52, 1998, 135: “Tacitus was a creative writer who imposed his own structure on his narrative and his own interpretation on the events that he described”.

[39] T.D. Barnes, Tacitus, cit., 136.

[40] Per una recente ricognizione della principale bibliografia sul punto, cfr., per tutti, P. Buongiorno, Senatusconsulta Claudianis temporibus facta: una palingenesi delle deliberazioni senatorie dell’età di Claudio, Napoli, 2010, 21 ss.

Tacito e tiberio: R. Syme, Tacito, I, ed. italiana a cura di A. Benedetti, trad. di C. Marocchi Santandrea, Brescia, 1967, 547 ss.: l’autore mette in luce come il giudizio di Tiberio su Tacito fosse assai negativo. J. Crook, Consilium principis. Imperial councils and counsellors from Augustus to Diocletian, Cambridge, 1955, 131 parla di Tacito come la fonte più ostile a Tiberio.

[41] A. Momigliano, Terzo contributo alla storia degli studi classici, Roma, 1966, 739 ss.

[42] T.D. Barnes, Tacitus, cit., 139 ss. Se ne occupa, in termini dubitativi, anche R.J.A. Talbert, The Senate of imperial Rome, Princeton (NJ), 1984, 326 ss.

[43] P. Buongiorno, Senatusconsulta cit., 7. Sul punto, cfr. anche T. Spagnuolo Vigorita e V. Marotta, La legislazione imperiale. Forme e orientamenti, in Storia di Roma, diretta da A. Schiavone, II.3 (La cultura e l’impero), Torino, 1992, 97 ss.; contributo “classico” in materia di attività del senato è quello di F. De Marini Avonzo, La funzione giurisdizionale del senato romano, Milano, 1957. Per un tentativo di delimitazione della giurisdizione senatoria, che era molto ampia, 20 ss.: afferma la studiosa (25) che “Tiberio volle portare a termine il programma tracciato da Augusto, cercando di rendere definitivamente stabili le istituzioni che il suo predecessore aveva potuto in pratica facilmente imporre, ma che giuridicamente avevano un carattere personale e temporaneo; e tentò di dare al Senato, già rinnovato per il modo di composizione e per le funzioni affidategli, una reale indipendenza di fronte all’imperatore”. F. De Martino, Storia della costituzione romana, IV.I, Napoli, 1974, 567 ss., ricorda innanzi tutto come l’attività legislativa del senato non sia mai stata autonoma e indipendente rispetto a quella del principe; per quanto riguarda l’attività giurisdizionale, l’autore menziona l’età di Tiberio come quella nella quale vengono ad esso affidati parecchi processi per maiestas (569), anche non ritiene che si possa parlare di un “mutamento radicale avvenuto sotto Tiberio e consistente nell’attribuzione al senato del potere giurisdizionale” (570); a queste si aggiungono altre competenze variegate, tra le quali si può richiamare quella di consigliare il magistrato “in qualsiasi problema di interesse pubblico”, valorizzata soprattutto, secondo l’autore (573), da imperatori filosenatorii, “anche se il rapporto politico esistente tra senato ed organi del potere esecutivo ed in primo luogo tra senato ed imperatore era interamente capovolto rispetto ai principi repubblicani (573). Cfr. B. Santalucia, Diritto e processo ecc.; Id., La giustizia penale nel principato, in Altri studi di diritto penale romano, Padova, 2009, 71, per la regolare competenza del senato, sotto Tiberio, per la maiestas e le repetundae. Cfr. anche A. Nicoletti, Senato (Diritto romano), in Nov. Dig. It., XVI, Torino, 1969, 1013 ss. (per l’età del Principato).

[44] C. W. Weber, Panem et circenses, cit., 13. Calig. 31, già citato sopra, al § 2.

[45] R.J.A. Talbert, The senate, cit., 468.

[46] R.J.A. Talbert, The senate, cit., ancora 468 parla di “regulations to prevent the recurrence of such a disaster”.

[47] G. Chamberland, A gladiatorial show, cit., 147. Si veda supra, § 4.

[48] La questione è pacifica: per mera completezza, cfr. Th. Mommsen, Römisches Strafrecht, III, Leipzig, 1899, 964 s.

[49] Th. Mommsen, Römisches Strafrecht, III, cit., 964, ripreso da C. Ferrini, Diritto penale romano, I, 1905, rist. Roma, 1976, 145. Cfr. anche, fra gli altri, V. Giuffrè, La repressione criminale nell’esperienza romana3, Napoli, 1993, 84: “nell’esperienza di Roma, insomma, si avvertiva come ‘capitale’ anche l’allontanamento dalla comunità”. Lo stesso autore ricorda (97) come, in relazione alla maiestas, dall’8 a.C. l’esilio sarebbe diventato una vera e propria pena.

[50] Th. Mommsen, Römisches Strafrecht, III, cit., 966 e nt. 4.

[51] Cfr. supra, § 1.

[52] Saremmo di fronte, insomma, ad una sorta di applicazione pubblicistica del principio, pacifico nel processo privato, secondo cui il diritto sostanziale si costruiva attraverso la concessione di tutela nei casi patologici (cfr., per tutti, M. Talamanca, Istituzioni di diritto romano, Milano, 1990, 273).

[53] E. Volterra, Senatus consulta, cit., 1053.

[54] R.J.A. Talbert, The senate, cit., 468 richiama l’eventualità che il senato si pronunciasse, sia in via normativa, sia in via giurisdizionale, anche in mancanza di una formale procedura.

[55] G. Gullini, L’architettura e l’urbanistica, in Princeps urbium. Cultura e vita sociale dell’Italia romana (a cura di G. Pugliese Carratelli), Milano, 1991, 430; per una stima più alta, sulle 87.000 mila persone, cfr. L. Homo, Roma imperiale, cit., 254.

[56] R.J.A. Talbert, The senate, cit., 468.