La giurisprudenza torna ad affrontare la misura della confisca in relazione al principio di proporzione e dell’interesse pubblico.

Nota a Cass., III sezione penale, n. 12640/2020

Di Enrico Ajmar

1. Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che «in tema di lottizzazione abusiva, la effettiva ed integrale eliminazione di tutte le opere eseguite in attuazione dell’intento lottizzatorio, nonché dei pregressi frazionamenti, con conseguente ricomposizione fondiaria e catastale nello stato preesistente ed in assenza di definitive trasformazioni, se dimostrata in giudizio ed accertata in fatto dal giudice del merito con congrua motivazione, rende superflua la confisca perché misura sproporzionata secondo i parametri di valutazione indicati dalla giurisprudenza della Corte EDU»1.

2. Il procedimento prende avvio dall’imputazione, per quel che qui rileva, per il reato di lottizzazione abusiva2 con conseguente confisca disposta dal Tribunale di Salerno e confermata dalla Corte d’Appello della medesima città. Nell’atto di ricorso si contesta l’applicazione della confisca atteso il ripristino materiale e giuridico dell’area in cui era stata operata la lottizzazione abusiva; ripristino di cui aveva dato atto lo stesso Comune. In sostanza, la difesa reputa che la confisca sia illegittima quando vi sia l’integrale «ripristino della situazione antecedente all’intervento lottizzatorio abusivo, effettuato attraverso la demolizione di tutte le opere realizzate, la stipula di atti notarili finalizzati alla eliminazione delle conseguenze delle pregresse alienazioni, nonché la completa ricomposizione fondiaria e catastale tale da far venire meno le conseguenze del precedente frazionamento»3.

3. Il tema è quindi quello dell’automatismo della confisca: scelta obbligata secondo i giudici di merito, che la hanno ritenuta incompatibile solo con provvedimenti della P.A. di apprezzamento dell’interesse pubblico.

Proprio tale automatismo è stato di recente censurato dalla nota pronuncia della Corte Edu del 28 giugno 2018 nel caso G.I.E.M. s.r.l. ed altri c. Italia, in cui si è messa in luce la sproporzione tra alcune situazioni di fatto e la misura ablativa della confisca, tale per cui risulta in contrasto con il diritto convenzionale la mancanza di discrezionalità in capo al giudice, cui sarebbe quindi preclusa l’individuazione di altri strumenti maggiormente idonei a bilanciare lo scopo legittimo perseguito dalla norma e i diritti degli interessati colpiti dalla sanzione4.

Nell’individuazione di diversi e proporzionati strumenti, la Corte Edu, richiamando un proprio precedente5, ha così anche individuato altre misure, alternative alla confisca, quali la demolizione delle opere incompatibili e l’annullamento del piano di lottizzazione.

4. Partendo da queste coordinate ermeneutiche, la terza sezione, preso atto della carenza motivazionale in ordine all’attività ripristinatoria posta in essere dall’imputato, annulla con rinvio la sentenza d’appello ai fini esclusivi della confisca, precisando la necessità di un rigoroso ed effettivo accertamento dell’attività ripristinatoria in capo al giudice di merito, che «non può limitarsi ad una mera presa d’atto».

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1 Cfr. par. 9, considerato in diritto.

2 A tal proposito, la Corte ricorda come dall’art. 30 del T.U. in materia edilizia la dottrina e la giurisprudenza abbiano ricavato tre tipi di lottizzazione abusiva. Nel caso in commento, trattasi di lottizzazione mista attesa la compresenza di attività tanto materiali, quanto negoziali.

3 Cfr. par. 4, considerato in diritto.

4 Sulla pronuncia richiamata, cfr., ex plurimis, T. E. Epidendio, La Grande Camera della Corte EDU sulla confisca senza condanna: “oltre l’urbanistica la guerra tra le corti”, l’interpretazione delle sentenze e i diritti delle persone giuridiche, in Giurisprudenza costituzionale, n. 5/2018, pp. 2154 ss. nonché A. Galluccio, Confisca senza condanna, principio di colpevolezza, partecipazione dell’ente al processo: l’attesa sentenza della Corte Edu, Grande Camera, in materia urbanistica, in Diritto penale contemporaneo, n. 7/2018, pp. 22 ss.

5 Corte Edu, 20 gennaio 2009, Sud Fondi c. Italia. Per un commento, cfr. M. De Stefano, La confisca delle lottizzazioni abusive in Italia all’esame della Corte europea dei diritti dell’uomo: il caso Punta Perrotti, in I Diritti dell’uomo: cronache e battaglie, n. 3/2008, pp. 52 s. nonché L. Beduschi, Confisca degli “ecomostri” di Punta Perotti: la Corte di Strasburgo condanna l’Italia a versare alle imprese costruttrici 49 milioni di euro a titolo di equa riparazione, in Diritto penale contemporaneo, 16 maggio 2012.