L’iscrizione alla Camera di Commercio ai fini della partecipazione alle gare non può essere solo formale (Nota a Consiglio di Stato, 1°giugno 2022, n. 4474)
La pronuncia trae origine dal ricorso di una ditta che aveva chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione di una procedura aperta per l’affidamento della gestione in concessione di un campeggio di proprietà comunale.
Tra i motivi di doglianza (respinti in primo grado) vi era quello relativo all’iscrizione alla Camera di Commercio della Ditta aggiudicataria del servizio. L’iscrizione alla Camera di Commercio era un’iscrizione solo formale poiché la Ditta risultava inattiva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e lo è rimasta (almeno) sino all’aggiudicazione della gara.
Il Collegio, nell’accogliere il motivo di ricorso, sottolinea che, attraverso l’iscrizione alla Camera di Commercio per una ben definita attività (oggetto dell’affidamento), si deve necessariamente accertare il concreto ed effettivo svolgimento di quell’attività. La giurisprudenza amministrativa, con orientamento pressoche’ costante, si è espressa nel senso che la funzione della previsione della lex specialis di gara con cui si richiede ai concorrenti, ai fini della partecipazione, l’iscrizione alla Camera di Commercio, è quella di selezionare ditte che abbiano una specifica esperienza nel settore dell’appalto di cui si tratta.
E’ pertanto del tutto escluso che possano essere prese in considerazione imprese la cui attività non sia in essere. Quest’ultima risulta infatti strettamente connessa all’affidabilità dell’impresa.
Il codice dei contratti pubblici (all’art. 83 al comma 1 lett. a) e al comma3) indica l’iscrizione camerale proprio come un requisito di idoneità professionale (a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini).
Normativa di interesse
- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici.
ART. 83. (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)
1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:
a) i requisiti di idoneita’ professionale;
b) la capacita’ economica e finanziaria;
c) le capacita’ tecniche e professionali.
2. … omissis…
3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
… omissis…