In tema di accesso alle cartelle Equitalia (Nota a Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 14 marzo 2022, n. 4)

Nella pronuncia in esame l’Adunanza plenaria è chiamata a esprimersi su due questioni: sulla possibilità che il concessionario possa essere esonerato dalla conservazione della copia della cartella di pagamento e se la cartella, ai fini dell’accesso, possa essere surrogata dall’estratto di ruolo. 

Come è noto la cartella di pagamento è lo strumento attraverso il quale lo Stato attua la riscossione delle entrate pubbliche per le quali è stata effettuata l’iscrizione a ruolo delle somme. Il ruolo è quel particolare atto della pubblica amministrazione che viene comunicato al contribuente mediante la cartella di pagamento.

Il Supremo Consesso amministrativo chiarisce, preliminarmente, che la cartella di pagamento è un documento accessibile ex art. 22 L. 241/1990. 

Viene sottolineata la funzione composita della cartella che si riflette, naturalmente, sulla sua natura giuridica. 

Da un lato essa presuppone la conclusione di un procedimento tributario e costituisce il primo atto dell’esecuzione esattoriale, dall’altro incorpora anche il contenuto del precetto e, in alcuni casi (peculiari e tassativi), può rivestire, al pari dell’atto di accertamento, funzione impositiva in senso sostanziale. 

L’accesso alla cartella di pagamento trova una sua, specifica, disciplina all’art. 26, comma 5, del D.P.R. 602/1973. Tale norma individua nel concessionario l’amministrazione che deve conservare ai fini dell’accesso, circoscrive temporalmente gli obblighi di conservazione e individua i titolari del diritto di accesso nelle parti del rapporto tributario. 

Circa le modalità di conservazione della cartella la norma individua due modalità di conservazione: a mezzo della copia della cartella o della matrice. A seguito della dematerializzazione del procedimento però la cartella è divenuta un documento estratto dal ruolo informatico superando di fatto la duplice modalità prevista. 

Anche nel caso in cui il concessionario si sia avvalso delle modalità semplificate di diretta notificazione della cartella a mezzo raccomandata, esso ha l’obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento. 

Nel caso in cui, a fronte della richiesta del contribuente di avere copia della cartella di pagamento, essa non risulti concretamente disponibile, il concessionario non può liberarsi fornendo il mero estratto del ruolo ma deve rilasciare un’attestazione spiegando la ragione dell’indisponibilità della stessa (a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini).

Normativa di interesse

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

Art. 26 Notificazione della cartella di pagamento 

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  5. L’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.

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