In tema di legittimazione degli amministratori e dei soci di una persona giuridica ad impugnare l’interdittiva antimafia (Nota a Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 28 gennaio 2022, n. 3)

Nella pronuncia in esame l’Adunanza plenaria è stata chiamata ad esprimersi sulla sussistenza di un’autonoma legittimazione ad impugnare l’interdittiva antimafia da parte di amministratori e soci di una persona giuridica.

Viene anche posto l’accento sulla partecipazione procedimentale prevista dalla L. 241/1990, che individua forme e livelli di partecipazione differenti. La legge sul procedimento amministrativo infatti riconosce una partecipazione piena ai destinatari diretti del provvedimento che l’amministrazione intende assumere ovvero a coloro che, pur non essendo i diretti destinatari, potrebbero subire un pregiudizio da esso. Vi è poi un’ulteriore forma di partecipazione che viene riconosciuta a quei soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

Si tratta di forme di partecipazione procedimentale che corrispondono a distinte posizioni processuali quali, da un lato, quella della legittimazione ad agire o a resistere ovvero quella dell’intervento (ad adiuvandum o ad opponendum).

A sostegno dell’insussistenza della situazione soggettiva legittimante in capo agli amministratori ed ai soci di una persona giuridica raggiunta da un’interdittiva, il Supremo Consesso richiama il recente D.L. 152/2021 recante disposizioni di attuazione del PNRR e di prevenzione delle infiltrazioni mafiose il quale, nell’introdurre modifiche agli artt. 92 e 93 del D.lgs 159/2021, prevede forme di partecipazione del soggetto destinatario del provvedimento, disponendo che ad esso venga data tempestiva comunicazione con indicazione degli elementi sintomatici dell’infiltrazione mafiosa e con un termine (non superiore a venti giorni) per presentare osservazioni scritte nonché per richiedere l’audizione.

La disciplina richiamata rende palese come il legislatore individui, quale titolare della posizione giuridica tale da legittimarlo a partecipare al procedimento, il solo soggetto destinatario del provvedimento e non altri.

Come ampiamente sottolineato dal Consiglio di Stato, la legittimazione e l’interesse a ricorrere si configurano come condizioni dell’azione necessarie affinchè il giudice adito possa pronunciarsi.

Il giudice deve verificare la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, di una posizione qualificata e differenziata nonché di una concreta ed attuale lesione della sua sfera giuridica.

In capo agli amministratori ed ai soci di una persona giuridica colpita da interdittiva antimafia si rinviene una carenza di tale legittimazione.

Anche sotto il profilo della lesione del diritto alla reputazione e alla dignità di amministratori e soci di una società interdetta la Plenaria fornisce un responso negativo. Ciò sulla base del fatto che essi non sono i destinatari diretti dell’esercizio del potere amministrativo e il pregiudizio che si configura è basato su un diverso rapporto (quello societario) che li lega al destinatario diretto del provvedimento.

Tali pregiudizi possono, nell’ambito del sindacato giurisdizionale di legittimità e ricorrendone i presupposti, “sorreggere” un intervento in giudizio (a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini).

Normativa di interesse

  • D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche’ nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 92 – Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia

  1.  Il rilascio dell’informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4. In tali casi l’informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.

  2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l’informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all’amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica é eseguita per un soggetto che risulti non censito.

  2-bis. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere   all’applicazione   delle   misure   di   cui all’articolo 94-bis, e non ricorrano particolari   esigenze   di celerità del procedimento, ne da’ tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli   elementi   sintomatici   dei tentativi di infiltrazione mafiosa.  Con tale comunicazione   e’ assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonche’ per richiedere l’audizione, da effettuare secondo le modalita’ previste dall’articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui   disvelamento   sia   idoneo   a   pregiudicare procedimenti amministrativi o attivita’ processuali in corso, ovvero l’esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose.  La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine   di   cui all’articolo 92, comma 2.  La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.

  …omissis…

   Art. 93- Poteri di accesso e accertamento del prefetto

  …omissis… 

4. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 3, fatta salva l’ipotesi di cui al comma 5, valuta se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione all’impresa oggetto di accertamento e nei confronti dei soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa stessa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4 ed all’articolo 91, comma 6. In tal caso, il prefetto emette, entro quindici giorni dall’acquisizione   della relazione del gruppo interforze, l’informazione interdittiva, previa eventuale audizione dell’interessato secondo le modalita’ individuate dal successivo comma 7.

…omissis…

  7.   Il   prefetto   competente   all’adozione    dell’informazione ((antimafia)), sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite nel corso dell’accesso, puo’ invitare in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre ogni   informazione ritenuta utile, anche allegando elementi documentali, qualora non ricorrano particolari esigenze di celerita’ del procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni che, se disvelate, ((siano suscettibili))  di   pregiudicare   procedimenti   amministrativi   o attivita’ processuali in corso, ovvero l’esito di altri  procedimenti amministrativi  finalizzati  alla  prevenzione  delle   infiltrazione mafiose.

 …omissis…