Nota redazionale
a cura di Francesco Antonino Cancilla
Con la sentenza n. 62 del 10 aprile 2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, commi 4 e 5, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale). La Corte ha quindi accolto il ricorso proposto dallo Stato, che ha evidenziato che l’art. 31, comma 4, della legge regionale siciliana n. 8 del 2018, laddove autorizza a iscrivere in bilancio una somma per la maggiore spesa sanitaria da accantonare o da destinare al ripianamento del debito pubblico regionale, non terrebbe conto del fatto che le maggiori risorse devono garantire la copertura degli ulteriori oneri sanitari e non possono quindi essere destinate ad altre finalità, anche perché la materia in esame deve ritenersi afferente ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost. La disposizione impugnata viola pertanto: a)- sia l’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di tutela della salute, poiché prevede di utilizzare le predette risorse per altre finalità diverse dalla spesa sanitaria; b)- sia l’art. 117, comma secondo, lettera m), Cost., considerato che tale diverso utilizzo delle somme non consente di garantire i livelli essenziali delle prestazioni (LEA); c)- sia l’art. 81, terzo comma, Cost.. Inoltre, è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 31, comma 5, della legge regionale siciliana n. 8 del 2018, che prevede, nelle more degli accordi con lo Stato, in assenza del presupposto giuridico, un accertamento in entrata di somme riferite all’attuazione dell’art. 1, comma 832, della legge n. 296 del 2006, sulla retrocessione del gettito delle accise.