In tema di equo compenso negli affidamenti di incarichi di assistenza legale (Nota a TAR Napoli, VI, 14 novembre 2022, n. 7037)
La sentenza trae origine dal riscorso presentato dall’Ordine degli avvocati di Roma volto ad ottenere l’annullamento dell’avviso pubblico per l’affidamento di incarichi legali adottato da un Comune.
Parte ricorrente lamentava l’illegittimità della determinazione dell’onorario in quanto erano previsti compensi inferiori rispetto ai parametri di cui al D.M. 55/2014 (quali ad esempio lo studio della controversia e la discussione della lite) che non erano stati tenuti in debita considerazione nell’avviso di cui si tratta. Oltre a ciò i compensi erano stati, per così dire, accorpati ricomprendendo attività giudiziarie del tutto diverse
Il Collegio richiama l’art. 19 quaterdecies co 3 del D.L. 148/2017 che prevede il cosiddetto equo compenso in relazione alle prestazioni rese da professionisti.
Un compenso è equo se proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione che viene in considerazione tenuto anche conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014. Ciò non implica un vincolo assoluto per l’ente pubblico nella determinazione del compenso ma è necessario che lo stesso sia ragguagliato al contenuto della prestazione nonché all’impegno quali-quantitativo richiesto.
Il Collegio sottolinea che gli atti impugnati, nel prevedere corrispettivi per l’attività professionale del tutto sganciati da una valutazione della qualità e della quantità dell’impegno richiesto al professionista si pongono da un lato come lesivi del principio dell’equo compenso e, dall’altro, viziati da illogicità per l’aver fissato un corrispettivo unico e fisso per categorie non omogenee di contenziosi accorpando giudizi diversi e non differenziando in alcun modo in relazione al contenuto della prestazione.
La P.A. deve sempre garantire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto anche a fronte dell’abolizione delle tariffe minime e della disponibilità del professionista ad accettare un compenso iniquo. L’incarico a compenso ridotto potrà configurarsi in maniera legittima solo se derivi da ribassi nell’offerta ma non in base ad una definizione unilaterale della P.A.
In altre occasioni la giurisprudenza amministrativa ha messo in luce che può trovare applicazione il principio dell’equo compenso solo se è previsto un compenso.
In assenza di tale presupposto logico – giuridico si possono avere casi nei quali risultano legittime prestazioni professionali gratuite che trovano una specifica giustificazione nella visibilità che danno all’interessato (a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini).
Normativa di interesse
- D.L. n. 148/2017 Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili
Art. 19-quaterdecies Introduzione dell’articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati).
1. Dopo l’articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è inserito il seguente:
“Art. 13-bis. (Equo compenso e clausole vessatorie). – 1. Il compenso degli avvocati iscritti all’albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attivita’ di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e’ disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.
2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantita’ e alla qualita’ del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 6.
… omissis…