di Pierluigi Mascaro
- La vicenda
Con istanza dell’11 luglio 2022, Tizio chiedeva l’accesso alle immagini del 20 giugno 2022, riprese dall’impianto di videosorveglianza installato presso il parcheggio dell’ospedale San Luigi di Catania, in quanto la propria autovettura aveva subito danni da parte di terzi ignoti.
Con nota prot. n. 536762 del 20 luglio 2022, l’ASP di Catania rigettava l’istanza, con la motivazione che, in base al disposto di cui all’art. 22, l. n. 241/1990, l’accesso è limitato ai soli “documenti” amministrativi.
Con il ricorso in questa sede in esame, l’interessato ha chiesto l’annullamento del suddetto diniego e l’accertamento del proprio diritto all’ostensione delle immagini del circuito di videosorveglianza.
- La decisione del giudice amministrativo
Per prima cosa, il TAR Catania rammenta la disposizione di cui all’art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241/1990 che, fornendo la definizione di “documento” amministrativo ai fini dell’accesso, ricomprende in essa ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, e dunque, secondo la prospettazione di parte ricorrente, anche le immagini di un circuito di videosorveglianza.
Il Tribunale passa poi in rassegna il comma 4 del medesimo art. 22, in base al cui disposto non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, con la conseguenza che il diritto di accesso non può essere esercitato per promuovere la formazione di nuovi documenti destinati a contenere le informazioni richieste, né per ottenere informazioni non veicolate da documenti amministrativi[1].
Dopo siffatta ricostruzione normativa, il TAR Catania respinge il ricorso di Tizio sull’assunto che la sua istanza non è finalizzata all’ostensione di un documento già esistente e nel possesso dell’Amministrazione intimata, bensì all’ottenimento di una mera informazione fattuale circa quanto occorso in un determinato luogo e ad un determinato momento, con la conseguente impossibilità di concedere l’accesso in applicazione del comma 4, art. 22, l. n. 241/1990.
- Rilievi critici.
A parere di chi scrive, l’esame del Tribunale avrebbe potuto arrestarsi all’esame del primo comma del citato articolo 22, poiché le immagini di un circuito di videosorveglianza non possono essere ricondotte nell’alveo del medesimo, dal momento che la norma parla testualmente di rappresentazioni grafiche o fotocinematografiche del contenuto di atti, e non di informazioni contenute su supporto audio/video le quali, ai sensi della legge sul procedimento amministrativo, qualora non siano “incardinate” in un documento amministrativo, risultano non accessibili dal soggetto privato interessato[2].
Risulta dunque non necessario il richiamo al comma 4 della norma in esame, perché la circostanza fattuale del caso di specie risulta già esclusa dal dettato di cui al comma 1 che, facendo espresso riferimento al contenuto di atti, esclude dall’ambito del diritto di accesso documentale le mere informazioni che possano essere a disposizione di una Pubblica Amministrazione.
[1] Ex multis, cfr. Cons. St., sez. III, sent. n. 6822/2021; Cons. St., sez. VI, sent. n. 2005/2021; Cons. St., sez. V, sent. n. 1464/2020; TAR Sicilia, Catania, sez. I, sent. n. 3228/2020.
[2] Diversamente accade, ad esempio, per il diritto di accesso in materia ambientale, dove lo stesso è esteso a qualsiasi tipo di “informazione”, anche su supporto audio/video, anche non consacrata in un atto amministrativo, nella concezione dell’ambiente come di quella “casa di vetro” che, per meglio essere tutelata, deve essere agevolmente conoscibile da parte di tutti in tutti i suoi aspetti.