Sulla gestione della farmacia da parte di una società composta da sanitari
(Nota a Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 14 aprile 2022, n. 5)
Nella pronuncia in esame l’Adunanza plenaria è chiamata a pronunciarsi sull’ampio tema concernente le modalità di esercizio dell’attività farmaceutica ed il regime di titolarità e gestione delle farmacie con particolare riferimento alla gestione delle stesse da parte di una società composta da sanitari. Si tratta di una pronuncia rilevante che costituisce l’esito di un articolato iter giurisprudenziale che il Supremo Consesso amministrativo ricostruisce puntualmente.
La legge n. 124/2017 ha disciplinato (tra l’altro) proprio il regime delle incompatibilità, novellando l’art. 7 comma 2 secondo comma della L. 362/1991 e, nello specifico, prevedendo che la partecipazione alle società titolari dell’esercizio di farmacie private è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica. La legge appena richiamata ha aperto la titolarità delle farmacie private anche alle società di capitali senza però coordinare in maniera puntuale il regime delle incompatibilità con la precedente normativa che, originariamente, si basava sul modello del farmacista persona fisica o società di persone.
L’Adunanza Plenaria è chiamata a pronunciarsi sulle modalità di esercizio dell’attività farmaceutica e sul regime di titolarità e gestione delle farmacie a seguito dell’ultima riforma del 2017 nel caso in cui sussistano in capo al concessionario l’essere socio o partecipare ad una società di capitali titolare dell’esercizio della farmacia privata ed esercitare esso stesso, in qualità di socio unico, la professione medica.
La Plenaria chiarisce che la nozione di “esercizio della professione medica” deve ricevere, sulla base dell’art. 7 comma 2 secondo periodo della L. 362/1991, un’interpretazione funzionale e ciò al fine di prevenire qualunque (potenziale) conflitto di interessi che derivi dalla commistione di attività medica e attività di dispensazione dei farmaci.
Il primo interesse che viene in considerazione è naturalmente la tutela della salute.
In quest’ottica la situazione di incompatibilità è applicabile anche ad una casa di cura, società di capitali e quindi persona giuridica la quale abbia una partecipazione in una società di capitali titolare di una farmacia.
Una società concorre nella gestione della farmacia (per il tramite della società titolare alla quale partecipa come socio) nel caso in cui, per le specifiche caratteristiche qualitative e quantitative della partecipazione, si riscontrino i presupposti societari di cui all’art. 2359 cod. civ. sulla base dei quali poter fondare la presunzione di direzione e coordinamento ex art. 2947 cod. civ. (a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini).
Normativa di interesse:
- Legge 8 novembre 1991, n. 362 Norme di riordino del settore farmaceutico.
Art. 7 Titolarita’ e gestione della farmacia
1. Sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformita’ alle disposizioni vigenti, le societa’ di persone, le societa’ di capitali e le societa’ cooperative a responsabilita’ limitata)).
2. Le societa’ di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia.La partecipazione alle societa’ di cui al comma 1 e’ incompatibile con qualsiasi altra attivita’ svolta nel
settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonche’ con l’esercizio della professione medica. Alle societa’ di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni
dell’articolo 8.
… omissis…
Art. 8 Gestione societaria: incompatibilita’
1. La partecipazione alle societa’ di cui all’articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, e’ incompatibile:
a) nei casi di cui all’articolo 7, comma 2, secondo periodo;
b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o
collaboratore di altra farmacia;
c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.
2. Lo statuto delle societa’ di cui all’articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all’assessore alla sanita’ della competente regione o provincia autonoma, all’ordine provinciale dei farmacisti e all’azienda sanitaria locale competente per territorio.
3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all’articolo 7 comporta la sospensione del farmacista dall’albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se é sospeso il socio che e’ direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una societa’ é affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci e’ interrotta la gestione della farmacia per il periodo
corrispondente alla sospensione dei soci. L’autorita’ sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell’ordine provinciale dei farmacisti.