Di Vincenzo Santoro
1.- Premesse. In alcune recenti sentenze ha avuto modo di riproporsi la antica questione di quale sia l’esatto momento consumativo del reato di rapina impropria. L’interesse che esse suscitano deriva altresì dalla circostanza che si occupano di fatti che, valutati al netto della violenza che li fa trasmigrare sotto la fattispecie di rapina impropria e considerati con riguardo alla norma incriminatrice del furto, appaino problematici anche in ordine alla loro qualificazione come tentativo di furto o come furto consumato.
Partiamo proprio da una di queste sentenze (Cass. pen., sez. II, sent. 5 febbraio 2013 (dep. 21 febbraio 2013), n. 8445, Pres. Fiandanese, Est. Macchia, ric. N M), per meglio delinearne la specificità del fatto esaminato ed il percorso argomentativo seguito.
Il fatto è molto semplice: Tizio sottrae degli oggetti dagli scaffali di un supermercato, ove si trovavano, muniti di placca antitaccheggio, esposti per la vendita; subito dopo il superamento della barriera delle casse, viene fermato dagli addetti alla sorveglianza, attivati dall’innesco del sistema di allarme; per non farsi identificare, Tizio abbandona gli oggetti sottratti, usa violenza contro l’addetto alla sorveglianza e si dà alla fuga.
In primo grado il soggetto è condannato per rapina impropria consumata. La sentenza viene riformata in appello con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, derubricato in tentativo di rapina impropria.
Avverso la sentenza presenta ricorso dal rappresentante della pubblica accusa, il quale deduce che nella specie l’imputato si era già impossessato della merce, avendo superato le casse, e dunque il furto era ormai consumato.
In particolare si evidenzia come non sia rilevante che l’azione si fosse svolta sotto l’osservazione di un sorvegliante e si esprime il convincimento che, essendosi comunque delineato l’impossessamento del bene, si erano realizzati tutti gli elementi costitutivi del reato di rapina impropria consumata.
Con la sentenza citata sopra la Cassazione respinge il ricorso e sottolinea, pur prendendo atto del variegato atteggiarsi dei precedenti sul punto, che debba ritenersi <<preferibile la tesi che tende a privilegiare un connotato di “effettività” che deve caratterizzare l’impossessamento quale momento consumativo del delitto di furto, rispetto al semplice momento sottrattivo, con la conseguenza che l’autonoma disponibilità del bene potrà dirsi realizzata solo ove sia stata correlativamente rescissa la altrettanto autonoma signoria che sul bene esercitava il detentore. Deriva da ciò che, in caso di oggetti esposti per la vendita in un esercizio commerciale ai quali sia stata applicata la cosiddetta placca antitaccheggio, il titolare del bene non può dirsi ne perda il possesso se non dopo il superamento o l’elusione dell’apparato destinato ad operare il relativo controllo>>.
Deriva da tale argomentazione, secondo i giudici di legittimità, che non può condividersi la qualifica del fatto nei termini di rapina impropria consumata e che, trattandosi di violenza esercitata per garantirsi la impunità rispetto ad un furto tentato, è da considerare corretta ed appropriata la qualifica di rapina impropria tentata.
- Il furto nella fattispecie della rapina impropria. Non si fatica a rilevare come la argomentazione sopra delineata tragga origine da una premessa molto semplice: e cioè che vi sia una sostanziale equipollenza tra la consumazione del furto e la consumazione della rapina impropria. Se la violenza, con la specifica finalità richiesta dalla norma incriminatrice, è contestuale ad un tentativo di furto, essa andrà ad integrare il reato di rapina impropria tentata; se, per contro, accede ad un furto già consumato, sarà giocoforza ritenerla costitutiva di una rapina impropria consumata.
L’automatismo sopra delineato è riscontabile in recenti pronunce del giudice di legittimità, tutte imperniate sull’assunto che vede nel furto consumato e nella violenza preordinata all’impunità gli indispensabili ingredienti di una rapina impropria consumata.
Siffatto ragionamento è ben espresso nella sentenza n. 4826 del 2011, che concerne la condanna per rapina impropria di un soggetto il quale, dopo aver sottratto dai banchi di vendita da un negozio di elettronica un telefono cellulare, usava violenza, dopo aver oltrepassato le casse e le barriere antitaccheggio, nei confronti di un addetto al negozio.
La cassazione, rigettando il ricorso presentato dall’imputato per erronea qualificazione del fatto come rapina impropria consumata, anziché tentata, evidenzia in primo luogo che la corte di appello aveva escluso la configurazione del tentativo di rapina per la determinante ragione che nel caso di specie il furto era già stato consumato, avendo l’imputato oltrepassato, senza pagare, le casse dell’esercizio ed essendosi quindi impossessato del bene, sia pure in termini temporali ristretti.
Su tali premesse si ribadisce che costituisce furto consumato (e, quindi, va qualificato come rapina impropria consumata e non tentata, ove la violenza si verifichi successivamente) quello che si commette all’atto del superamento della barriera delle casse di un supermercato con della merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale incaricato della sorveglianza.
Indi si sottolinea che in tema di furto, antecedente necessario della rapina impropria, sono irrilevanti sia il criterio spaziale che quello temporale della durata del possesso dell’agente. Ciò in quanto ai fini della determinazione dell’impossessamento, che segna il momento consumativo, è sufficiente che l’agente consegua la disponibilità materiale della cosa. In tale prospettiva si evidenzia che risponde di furto consumato, e non tentato, colui che abbia nascosto sulla sua persona la cosa sottratta (per esempio prelevando la merce da uno scaffale di supermercato e superando la cassa senza pagarla), anche se non si sia allontanato dal luogo della sottrazione ed abbia esercitato un potere del tutto temporaneo sulla refurtiva, essendo poi stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto, in conseguenza dell’altrui pronto intervento.
Nella suddetta pronuncia, inoltre, la cassazione prende in esame quell’orientamento per il quale va esclusa la consumazione del delitto di furto nelle ipotesi in cui l’occultamento della cosa sulla persona ed il passaggio dalla cassa senza pagamento siano stati realizzati sotto sorveglianza; tesi che viene argomentata con il rilievo che in tali evenienze, in ragione della sorveglianza costante del legittimo detentore o di suo incaricato, non si realizza l’estremo della disponibilità reale della cosa da parte dell’agente.
Tale interpretazione non viene ritenuta persuasiva e ad essa si contrappone l’assunto che la condotta di sottrazione si attua sicuramente al momento in cui il cliente non mostra alla cassa l’oggetto per il pagamento del prezzo. E se la supera senza pagarlo, ne consegue istantaneamente il possesso illegittimo, sorvegliato o non che sia.
Nel approdare a tale conclusione i giudici tengono ben presente la peculiarità dei beni esposti sui banchi vendita di un supermercato, rilevando che in tali situazioni la sorveglianza ed il controllo costante hanno il solo senso di escludere la circostanza dell’esposizione alla pubblica fede, che autorizza il cliente a prelevare la merce e tenerla con sé sino alla cassa, ma che non incide in alcun modo sul fatto costitutivo di reato ove la cassa venga superata senza esibire gli oggetti e senza pagarli.[1]
- La fattispecie della rapina impropria. Le osservazioni sopra esposte confermano la stretta connessione che si riscontra tra la consumazione del furto e la consumazione della rapina impropria e consentono di affermare che per la più recente giurisprudenza di legittimità il reato di rapina impropria si realizza in forma consumata solo se la violenza o la minaccia vengano poste in essere, per le finalità indicate nella norma incriminatrice, immediatamente dopo la consumazione del delitto di furto.
Il che vale quanto dire che si esclude, almeno implicitamente, che nella formula strutturale del reato di rapina impropria possa esservi qualche indizio sistematico che escluda l’anzidetto parallelismo ed imponga una conclusione in cui il tentativo di furto possa coesistere con la configurabilità di una rapina impropria consumata. Ed è, per vero, conclusione apparentemente singolare, in quanto la norma che viene in rilievo, e cioè il secondo comma dell’articolo 628 c.p., è formulata in modo da descrivere una sequenza comportamentale in cui il punto di partenza è rappresentato da una fatto monco e parziale rispetto a quello del furto consumato. Si legge infatti che soggiace alla stessa pena della rapina propria colui che “adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione[2], per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità”.
Appare evidente, quindi, che il legislatore ha delineato l’antecedente fattuale della rapina impropria nei termini di “sottrazione” del bene e ha individuato gli ulteriori ingredienti del reato nell’uso di violenza o minaccia per: a) assicurarsi il possesso della cosa sottratta; b) procurarsi l’impunità.
Sembrerebbe, insomma, che la norma in esame rappresenti una scolastica applicazione della distinzione tra sottrazione e possesso, prendendo le distanza dal reato di furto, ove i due elementi debbono coniugarsi e sussistere entrambi, e delineando una figura criminosa in cui la consumazione non richiede l’intera commissione del furto ma solo la realizzazione di un frammento di esso: e cioè la sola condotta di sottrazione del bene.[3]
4- Qualche notazione sulla rapina propria. Per capirne di più, e per verificare se davvero le cose stiano in questi termini, occorre fare un passo indietro e soffermarsi sul reato di rapina propria. E ciò allo scopo di verificare, attraverso una interpretazione sistematica dell’intera norma, quale sia il reale spazio residuale della rapina impropria, che, all’evidenza, si delinea con connotati di sussidiarietà e viene in rilievo solo se il fatto fuoriesca dalla fattispecie di rapina propria.
Seguiamo tale via immaginando un caso in cui è controversa l’esistenza o meno del requisito del possesso degli oggetti sottratti. Ipotizziamo, quindi, che Tizio, minacciando con la pistola la cassiera di un supermercato, si faccia consegnare l’incasso della giornata e si avvii verso l’uscita. A ridosso dell’uscita, questi viene arrestato da due poliziotti, allertati dalla cassiera con apposito allarme ed appostatisi in quel luogo in attesa del malvivente.
Il caso concreto richiede di stabilire se la rapina propria si consumi con la avvenuta sottrazione del bene mobile oppure, analogamente al furto, richieda anche che alla sottrazione segua l’impossessamento. E’ noto in cosa consista la differenza tra i due concetti e come l’impossessamento si realizzi nel momento in cui si dispone del bene sottratto al di fuori della sfera di vigilanza e dominio del derubato.
La questione che si pone è se sia o no necessario l’impossessamento del bene ai fini della perfezione del reato di rapina propria; solo in caso affermativo avrà, quindi, senso valutare se, con riguardo al caso di specie, il predetto estremo si sia realizzato o meno.
L’orientamento maggioritario è nel senso che il reato si consumi con il completamento della condotta di sottrazione e l’ingresso della cosa nella sfera di materiale detenzione del soggetto agente. La soluzione viene giustificata con il rilievo che la sottrazione, in quanto attuata e presidiata da un contegno di violenza e minaccia, esclude una concreta reazione del derubato e quindi si delinea sin dal primo momento nei termini di un sostanziale impossessamento della cosa.
In giurisprudenza l’anzidetto criterio ha trovato frequente applicazione ed ha condotto a ravvisare il reato consumato di rapina propria in tutte quelle evenienze in cui vi era stata una incontestabile sottrazione ed era controverso se, per l’immediato irrompere delle forze dell’ordine ed il conseguente recupero del bene, vi avesse fatto seguito l’autonomo impossessamento.
Si afferma, infatti, che il reato di rapina si consuma nel momento e nel luogo in cui si verificano l’ingiusto profitto e l’altrui danno patrimoniale e questo coincide con l’autonoma disponibilità della refurtiva da parte dell’agente ed il correlativo spossessamento del legittimo detentore [4]. Il fatto che l’impossessamento della cosa sia avvenuto sotto il controllo delle Forze dell’ordine, preventivamente allertate, o comunque appostate, non esclude la consumazione del reato in tutti i casi nei quali queste ultime siano intervenute soltanto dopo il conseguimento – anche se soltanto per un breve lasso di tempo – del possesso della refurtiva da parte del rapinatore [5].
Vi è da dire che rimangono delle zone d’ombra, che sono verosimilmente alla base della cautela lessicale che si intravede nelle argomentazione accennate. Non si afferma mai, infatti, che la rapina si consumi con la mera sottrazione del bene e si tende a ricostruire le varie vicende in modo che sottrazione ed impossessamento si giustappongano l’un l’altro, sull’assunto, fatto proprio dall’ultima delle citate sentenze, che “le nozioni di impossessamento e spossessamento prescindono, infatti, da qualsiasi criterio spazio- temporale” e che il possesso richiesto dalla norma incriminatrice si appaghi della momentanea e materiale disponibilità del bene.
- La condotta di sottrazione nel reato di rapina impropria: la recente sentenza delle sezioni unite. Verifichiamo adesso come si dislochino sottrazione ed impossessamento nel diverso reato di rapina impropria, la cui caratteristica essenziale, stando alla sua formulazione letterale, è quella di frapporre la condotta di violenza e minaccia tra la sottrazione ed il possesso della cosa (o l’impunità), richiedendo espressamente che la vis compulsiva debba aver luogo “immediatamente dopo la sottrazione” e debba essere preordinata ad assicurarne il possesso o procurarsi la impunità.
Procediamo per gradi e consideriamo inizialmente l’ipotesi di un soggetto il quale, dopo aver cercato di sottrarre il prezioso Ipad lasciato sul tavolino di un bar, abbandoni immediatamente l’oggetto a causa della pronta reazione del proprietario, colpisca con un pugno quest’ultimo, che lo aveva inseguito per un centinaio di metri, e si dia alla fuga.
Non c’è dubbio che si è in presenza di una violenza personale posta in essere nel medesimo contesto del tentativo di sottrazione, sicchè può darsi per pacifico che sussista l’estremo della immediatezza richiesta dalla norma incriminatrice.
La questione che si pone è quella di stabilire se la sottrazione del bene, nel caso di specie non realizzatasi, costituisca o meno l’imprescindibile presupposto del reato di rapina impropria. Per lungo tempo, infatti, si è discusso su quale reato sia ravvisabile nel fatto di chi, dopo aver tentato di sottrarre un bene e non esserci riuscito, faccia uso di violenza per sfuggire all’arresto o per evitare di essere riconosciuto. In particolare si tratta di stabilire se in tali evenienze si configuri il reato di rapina impropria tentata oppure quello di tentato furto in concorso con percosse o lesioni, a seconda della intensità della violenza e delle sue conseguenze. In merito è rimasto famoso il caso di un tizio che, entrato in chiesa per ragioni per nulla legate alla fede e dopo aver tentato, senza successo, di sfilare delle banconote dalla cassetta delle elemosine, abbia mollato un pestone al povero sagrestano che lo aveva scoperto e si sia dato alla fuga.
Da notare che la opzione tra l’una o l’altra soluzione è ricca di conseguenze, la prima delle quali consiste nell’obbligo dell’arresto in flagranza ove si ravvisi nel fatto il delitto di rapina impropria, ancorchè tentato. Ed altresì va sottolineato, per evitare di incorrere in un frequente errore, che la questione si pone solo se la sottrazione non sia conclusa; ove tale sottrazione si sia completata, infatti ed a prescindere dalla realizzazione dell’impossessamento, non sussiste alcun dubbio sulla sussistenza del reato di rapina impropria, dovendosi solo valutare, e questo lo vedremo in seguito, se tale reato sia consumato o tentato.
Occorre quindi stabilire se il tentativo di rapina impropria sia configurabile solo se la sottrazione della cosa si sia completata; oppure se tale reato si realizzi anche quando la sottrazione, come nel caso del ladro di elemosine e di Ipad, sia rimasta incompiuta; e quindi tutte le volte che si sia in presenza di atti i quali, pur non avendo ancora integrato la sottrazione del bene, siano idonei e univocamente diretti a commettere un furto.
La giurisprudenza per lungo tempo ha registrato indirizzi contrastanti, al punto che nel 2011 la questione è stata rimessa alle sezioni unite della corte di cassazione, che hanno composto il dissidio con la sentenza numero 34952, depositata il 12 settembre 2012.
Ecco le argomentazioni a sostegno dei due contrapposti indirizzi, come sintetizzate nella ordinanza di rimessione, che riguardava il caso di due soggetti i quali, sorpresi mentre erano penetrati in un appartamento per evidenti finalità furtive, avevano usato violenza contro la persona che li aveva scoperti ed erano fuggiti, senza avere asportato nulla.
Secondo il primo orientamento, sostenuto da giurisprudenza minoritaria e dalla dottrina quasi unanime[6], la violenza posta in essere dopo un tentativo di sottrazione non andato a buon fine, ed allo scopo di assicurarsi l’impunità, integra i reati, in concorso tra loro, di tentato furto e minacce o lesioni (o percosse o violenza privata, dipende dalle concrete modalità della violenza); ciò in quanto la sottrazione non costituisce la condotta tipica del reato di rapina impropria ma l’indispensabile presupposto di fatto di tale fattispecie incriminatrice. Mancando tale presupposto, non si dispone della condizione necessaria per la astratta configurabilità del reato di rapina impropria, neanche nella forma tentata, e gli atti compiuti dovranno essere ricondotti ad altra norma incriminatrice.
Per la gran parte della giurisprudenza, invece, va disattesa la premessa che la sottrazione sia il prius logico-giuridico della rapina impropria e deve ravvisarsi il tentativo di tale delitto nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione, non realizzata, della “res” altrui, usi violenza o minaccia per garantirsi la impunità. Si sostiene che l’ipotesi di cui all’art. 628 cpv. C.p., si perfeziona anche nei casi in cui la condotta di sottrazione-impossessamento della cosa non sia completata ma sia ancora in atto, atteso che il criterio qualificante della condotta criminosa va individuato nell’esercizio della violenza o della minaccia quando si sono già avviati in maniera non equivoca gli atti diretti alla sottrazione. Si aggiunge che l’elemento caratteristico della rapina impropria si fonda su una fattispecie “a tempi invertiti” e che la violenza o la minaccia non sono presi in considerazione come “modalità per la sottrazione ed impossessamento” – come nell’ipotesi di rapina propria consumata – ma come “mezzi diretti ad assicurare l’impossessamento ovvero l’impunità”.
Si è quindi richiesto alle sezioni unite di risolvere la seguente questione di diritto: “Se sia configurabile il tentativo di rapina impropria, o se invece debba ritenersi il concorso tra il tentativo di furto con un reato di violenza o minaccia, nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per fatti indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia nei confronti di quanti cerchino di ostacolarlo, per assicurarsi l’impunità>>.
Notiamo subito che la questione si pone solo nel caso in cui alla fallita sottrazione seguano minaccia e violenza finalizzati a garantirsi l’impunità. Sembra infatti plausibile, ed il rilievo sarà ripreso nel prosieguo, che se la coazione psico-fisica venga attuata per superare l’ostacolo frapposto al tentativo di sottrazione e completare tale sottrazione, si ricade nell’ambito della rapina propria, perché l’impiego di tale coazione è lo strumento tramite il quale si realizza la sottrazione e l’impossessamento. Ne deriva che ciò che occorre comprendere è se configuri la rapina impropria tentata la violenza ( o la minaccia) usata dopo aver tentato di sottrarre il bene ed allo scopo di assicurarsi esclusivamente l’impunità. Ed è evidente che la questione si pone a prescindere dallo stadio cui era pervenuta la condotta di tentativo di sottrazione, purchè nella medesima fossero ravvisabili gli atti idonei ed univoci richiesti dalla norma sul tentativo (quindi anche nel caso di colui che, colto mentre sta forzando la porta dell’appartamento, usi violenza contro il proprietario rientrato proprio in quel momento e si dia alla fuga per non farsi riconoscere ed identificare).
Come già detto la Corte ha deciso, nell’udienza del 19 aprile 2012, in favore della prima soluzione[7] ed ha espresso il seguente principio di diritto: è configurabile il tentativo di rapina impropria (e non invece il concorso tra tentativo di furto e i reati di violenza o minaccia) laddove il soggetto agente, dopo avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla sottrazione di cosa altrui, adoperi violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l’impunità.
L’articolata motivazione della sentenza si regge sui seguenti punti qualificanti.
Nelle due figure certamente il ruolo centrale è assunto dalla violenza o dalla minaccia, che nella rapina propria precedono lo spossessamento e sono funzionali ad esso, mentre nella rapina impropria seguono al medesimo, sicchè entrambe le figure presuppongono che l’agente non abbia il possesso della cosa che vuole sottrarre.
Con l’espressione “immediatamente dopo” il legislatore non ha inteso attribuire alla “sottrazione” il ruolo di imprescindibile presupposto della rapina impropria ma solo stabilire il nesso temporale che deve intercorrere tra i segmenti dell’azione criminosa complessa (sottrazione-impossessamento e violenza-minaccia). In altri termini, nella formulazione della norma svolge un ruolo centrale la necessità di un collegamento logico-temporale tra le condotte di aggressione al patrimonio e di aggressione alla persona, attraverso una successione di immediatezza. E’ necessario e sufficiente che tra le due diverse attività concernenti il patrimonio e la persona intercorra un arco temporale tale da non interrompere il nesso di contestualità dell’azione complessiva posta in essere; mentre non è rilevante il fatto che una qualsiasi delle condotte prese in esame sia rimasta allo stadio del tentativo.
La “sottrazione”, in quanto condotta a carattere consapevole e illecita posta in essere dallo stesso agente, non è quindi un presupposto di fatto del reato di rapina impropria e partecipa a pieno titolo alla sequenza comportamentale che lo contraddistingue, per effetto della quale la indicata fattispecie ha natura di reato complesso e a formazione progressiva: la sottrazione, da una parte, e la violenza e minaccia (finalisticamente orientate al possesso o all’impunità), dall’altra, costituiscono, unitariamente considerate, la condotta incriminata ed indentificano la rapina impropria come specifica forma di offesa al patrimonio e alla persona.
Le sezioni unite, infine, hanno modo di puntualizzare, ed il rilievo ha indubbia rilevanza in ordine alla questione che stiamo esaminando, che il requisito della violenza o minaccia che caratterizza il delitto di rapina può ben comportare una differenziazione in ordine al momento consumativo rispetto al furto. Mentre, infatti, con riferimento al furto, finché la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore questi è ancora in grado di recuperarla, così facendo degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo, al contrario, nella rapina, la modalità violenta o minacciosa dell’azione non lascia alla vittima alcuna possibilità di esercitare la sorveglianza sulla res. Per la consumazione del delitto di rapina è quindi sufficiente che la cosa sia passata sotto l’esclusivo potere dell’agente, essendone stata la vittima spossessata materialmente, così perdendo di fatto i relativi poteri di custodia e di disposizione fisica.
In considerazione della successione “invertita” delle due condotte di aggressione al patrimonio e alla persona che caratterizza la rapina impropria, il legislatore, al fine di mantenere equiparate le due fattispecie criminose del primo e del secondo comma dell’art. 628 cod. pen., non richiede quindi il vero e proprio impossessamento della cosa da parte dell’agente, ritenendo sufficiente per la consumazione la sola sottrazione, così lasciando spazio per il tentativo ai soli atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui.[8]
In conclusione: se il legislatore ha ritenuto con il delitto di rapina di sanzionare in maniera ben più severa le condotte di per sé autonomamente punibili della violenza o minaccia e del furto, in ragione del nesso di contestualità che unisce le due offese, attribuendo così maggiore gravità anche al furto, appare ragionevole ritenere che tale ratio sussista anche nel caso in cui il soggetto agente tenti di sottrarre il bene altrui e subito dopo, per assicurarsi l’impunità, usi violenza o minaccia.
- Sui rapporti tra rapina impropria tentata e consumata. Si è già rilevato come la giurisprudenza tenda ad “anticipare” il momento consumativo della rapina e a ravvisarlo in situazioni che, nella esclusiva prospettiva del reato di furto, integrerebbero il solo tentativo di furto. Verifichiamo la tenuta di tale principio con riguardo alla fattispecie di rapina impropria, allo scopo di comprendere se tale reato ricorra in forma tentata o consumata nelle ipotesi in cui la violenza venga posta in essere, esclusivamente allo scopo di procurarsi la impunità, dopo la sottrazione del bene e quando l’autore non aveva ancora conseguito, nel senso e con la fisionomia richiesta per la consumazione del reato di furto, l’autonomo possesso del bene sottratto.
A questo punto possiamo riprendere l’esempio dal quale siamo partiti; e cioè quello di Tizio che dapprima sottrae della merce dagli scaffali di un supermercato, occultandola su di sé; indi si avvia verso l’uscita, superando la barriera delle casse e senza minimamente pagare il prezzo degli oggetti prelevati. Appena superata la barriera delle casse, il predetto viene fermato dagli addetti alla sorveglianza del punto vendita, intervenuti in seguito all’attivazione del dispositivo di allarme (o che ne avevano seguito e controllato l’azione). Tizio, infine, allo scopo di non farsi identificare e darsi alla fuga e dopo aver gettato per terra gli oggetti sottratti, usa violenza contro gli addetti alla sorveglianza.
Nel complessivo fatto posto in essere da Tizio, dunque, si riscontrano due distinte condotte: la prima consistente nella sottrazione dei beni dagli scaffali del supermercato e nell’occultamento della merce sulla propria persona; la seconda consistente nell’uso della violenza allo scopo di sottrarsi alla identificazione e alle ulteriori conseguenze di quanto commesso immediatamente prima. Le due condotte sono strettamente intrecciate, in quanto la violenza è stata posta in essere quando il soggetto, compiuta la sottrazione ed occultata la merce sulla sua persona, è stato scoperto a causa della attivazione del sistema di allarme. Infine la condotta di violenza non è stata posta in essere per portare via gli oggetti ma solo per assicurarsi l’impunità.
Pur dovendosi valutare congiuntamente le condotte sopra indicate, da ricondurre certamente nell’ambito della rapina impropria, conviene inizialmente soffermarsi su quella consistente nella sottrazione ed occultamente dei beni, allo scopo di verificare se la medesima, in sé autonomamente considerata, costituisca o meno il reato di furto consumato oppure integri il tentativo di tale reato.
In linea di massima la giurisprudenza prevalente non ha dubbi nel ritenere che sia consumato il furto contrassegnato dalla sottrazione del bene e dal suo occultamento, ritenendo che sussistano in tal caso entrambi i requisiti prescritti dalla norma incriminatrice: e cioè la sottrazione del bene alla disponibilità del possessore ed la creazione di una autonoma signoria sul medesimo, al di fuori della sfera di vigilanza e controllo del soggetto cui è stata sottratta.
Tale conclusione, nel caso di specie, è altresì avvalorata dal fatto che Tizio aveva superato la barriera delle casse, ovviamente senza pagare l’importo della merce prelevata dagli scaffali.
La questione concreta, però, è complicata dal fatto che gli oggetti sottratti erano muniti di dispositivo antifurto, che si è attivato quando l’autore della sottrazione era ancora all’interno del supermercato. Potrebbe quindi ritenersi che, proprio per l’esistenza di tale congegno, alla sottrazione non abbia fatto seguito l’impossessamento e che per tale ragione il fatto sia rimasto, in sé considerato, allo stadio del tentativo di furto.
Abbiano già visto che in merito la giurisprudenza è controversa e che si attende l’intervento delle sezioni unite.
A questo punto ipotizziamo, in conformità al risalente orientamento della giurisprudenza, che la violenza preordinata alla impunità sia subentrata quando il furto, nonostante la sottrazione del bene, si trovava ancora nella fase del tentativo.
Sappiamo che l’insieme delle due condotte trova collocazione della fattispecie della rapina impropria (628 comma 2 ,c.p.), che si realizza quando un soggetto, immediatamente dopo la sottrazione, usi violenza o minaccia per assicurarsi il possesso del bene o per garantirsi la impunità.
Nel caso di specie, pur mancando il requisito dell’impossessamento, è comunque indubbio che la sottrazione del bene vi sia stata e che la violenza sia stata posta in essere “immediatamente dopo” tale condotta di sottrazione: cioè in un arco temporale di sostanziale contestualità della condotta furtiva, peraltro in fase di perdurante realizzazione, e della condotta di violenza alle persone.
Sembrerebbe , quindi, essersi perfettamente integrata la fattispecie della rapina impropria consumata, che, come già rilevato, consiste nel fatto di usare violenza o minaccia dopo la avvenuta sottrazione ed all’alternativo, ed equipollente, fine di assicurarsi il possesso o la impunità.
Tale approdo, però e come visto in premessa, è smentito in recenti sentenze della corte di cassazione, nelle quali si è ravvisato il tentativo di rapina impropria in un fatto identico a quello che stiamo esaminando. E ciò per la determinante ragione che la pregressa condotta furtiva, ancorchè vi fosse stata la sottrazione ed a causa della perdurante vigilanza sul bene, era rimasta allo stadio del tentativo.
Questo recente indirizzo ha suscitato dissensi in dottrina e se ne è sottolineata la difformità rispetto all’orientamento dominante, per il quale va ravvisata la rapina impropria consumata nel fatto di usare violenza immediatamente dopo la sottrazione ed a prescindere se alla sottrazione abbia o no fatto seguito l’autonomo impossessamento[9] .
Il contrasto è quindi radicale e sono ben chiari i punti da cui trae origine. Per taluni il concetto di “sottrazione” che figura nella formula descrittiva della rapina impropria è da intendersi come equipollente a “sottrazione-impossessamento”; e quindi come descrittivo di un consumato reato di furto. Per altri il medesimo concetto è da intendersi in senso rigoroso e designa solo un frammento della condotta che integra il furto, da identificare nella sottrazione del bene alla disponibilità del possessore.
Verosimilmente si fa qualche passo in avanti se si allarga la prospettiva e si valuta il reato di rapina impropria nei suoi rapporti con quello di rapina propria, avendo precipuo riguardo al duplice ed alternativo punto di incidenza del dolo specifico che la contrassegna.[10]
Non va dimenticato, infatti, che per il legislatore si rientra nella rapina impropria anche nel caso in cui la violenza, successiva alla sottrazione, sia usata per assicurare, a sé o ad altri , il possesso della cosa sottratta.
In questa più ampia visuale va in primo luogo segnalato come le due figure di rapina propria ed impropria siano in parte sovrapponibili nella peculiare ipotesi del soggetto il quale, dopo aver sottratto un bene, usi violenza allo scopo di impossessarsene (per esempio, tolto il portafogli dalla tasca di taluno, si usa violenza per contrastare la sua immediata reazione e portarsi via, impossessandosene, quanto sottratto).
Siccome la rapina propria consiste nell’uso della violenza per impossessarsi di un bene (art. 628 comma 1, c.p.), dovrebbe essere agevole riscontrare nel fatto sopra indicato tutti gli estremi di tale figura di reato, essendo indubbio che il soggetto, dopo una sottrazione effettuata senza impiego di violenza o minaccia, ha usato tale vis compulsiva per realizzare l’impossessamento del bene.
E’ però evidente come tale ricostruzione della rapina propria non si concili perfettamente con la fattispecie descrittiva della rapina impropria, che per il legislatore sembra realizzarsi nella forma consumata tutte le volte che la condotta di violenza sia immediatamente successiva alla sottrazione (e non all’avvenuto impossessamento) e persegua, alternativamente, l’obiettivo di assicurarsi il possesso o la impunità.
Si pone, quindi, la questione di capire in quali casi possa darsi una violenza preordinata al possesso che non configuri rapina propria e che dia vita alla fattispecie residuale della rapina impropria.
Tale questione sembra ammettere un’unica soluzione, da correlare all’ipotesi in cui sottrazione e possesso siano stati realizzati senza violenza e quest’ultima venga impiegata per reagire al tentativo della vittima del furto, o di un terzo, di recuperare il bene sottratto. Ipotesi, cioè, in cui la violenza sia usata per neutralizzare il tentativo di recupero del bene e consolidare e rendere stabile il già acquisito, e insidiato, possesso.
Tale ricostruzione presenta un duplice vantaggio: in primo luogo definisce in modo più lineare e congruo gli ambiti di autonoma configurabilità dei reati di rapina propria ed impropria, ricomprendendo nella prima ogni uso della violenza per conseguire il possesso di un bene e riconducendo alla seconda tutte le ipotesi in cui la violenza sia successiva al possesso già conseguito e serva a consolidarlo, proteggerlo e renderlo certo; in secondo luogo essa appare coerente con la formula impiegata dal legislatore nella rapina impropria, ove si parla di “assicurarsi” il possesso. Non può infatti escludersi che l’impiego di tale voce verbale, in luogo di quella di “conseguire il possesso”, abbia il senso di presupporre il possesso già conseguito e di mettere la violenza al servizio dell’obiettivo di tutelarlo e consolidarlo, preservandolo dai tentativi intesi a farlo venir meno e ripristinare in capo al derubato la situazione possessoria lesa dalla condotta furtiva.
Deriva da quanto sopra che l’unica prospettiva idonea a conciliare le due figure della rapina propria ed impropria ed assegnare a ciascuna di esse una distinta sfera di autonoma configurabilità richiede i seguenti passaggi argomentativi:
- ritenere innanzitutto che sussista la rapina propria tutte le volte che la condotta di violenza o minaccia sia preordinata, indifferentemente, alla sottrazione o al possesso del bene, con la conseguenza che ricorre tale reato anche nell’ipotesi in cui taluno, scoperto subito dopo la sottrazione del bene, usi la prevista vis coercitiva per impossessarsene, neutralizzando il legittimo detentore e portandosi via gli oggetti sottratti;
- ritenere, per coerente esplicazione di tale premessa, che si rimanga sempre all’interno della rapina propria nel caso in cui la violenza preordinata a conseguire il possesso del bene sottratto non riesca a vincere le resistenze della vittima e non approdi all’impossessamento. In tali casi sarebbe da ravvisare un tentativo di rapina propria, posto che si è in presenza di atti di violenza e minaccia per impossessarsi di un bene altrui e posto che il possesso, per la reazione della vittima, non è stato conseguito;
- valorizzare il dolo specifico della rapina impropria e mettere in netto rilievo che ai fini della integrazione di tale reato la finalità di “assicurare il possesso” è equipollente a quella di “procurarsi l’impunità”;
- interpretare la formula “assicurarsi il possesso” in modo che designi ogni condotta che persegua la scopo di proteggere, fissare, consolidare e rendere certo il già acquisito possesso del bene[11].
Tirando le fila di quanto sopra esposta sembra plausibile ipotizzare che locuzione “immediatamente dopo la sottrazione”, che contrassegna la rapina impropria, sia da intendere come equipollente di “immediatamente dopo il furto”; e che, di conseguenza, la integrazione del reato di rapina impropria in forma consumata presupponga la avvenuta realizzazione di un fatto di furto, debitamente provvisto dei due fondamentali e distinti requisiti della sottrazione e dell’impossessamento, da intendere esattamente nel senso ad essi accordato, nell’interpretazione di tale reato, dalla pacifica dottrina e giurisprudenza.
Solo in tale prospettiva interpretativa, si ritiene, appare ben delineato il confine tra le due fattispecie di rapina propria ed impropria ed assume pregnanza di significato la risalente opinione che la rapina impropria costituisca una specifica variante di quella propria, connotata da una identica aggressione alla sfera patrimoniale della vittima ed in cui si dislocano diversamente le condotte di vis coercitiva. Nella rapina propria la violenza e la minaccia sono gli strumenti attraverso i quali si realizza un fatto di furto. Nella rapina impropria le identiche condotte coercitive sono gli strumenti attraverso i quali, dopo la commissione di un furto e nel contesto dello spazio temporale indicato dalla norma (immediatamente dopo):
- si reagisce ai tentativi di recupero del bene da parte della vittima o di un terzo, consolidando il già realizzato possesso;
- oppure, a furto già realizzato, si persegue l’obiettivo della impunità.
In entrambe le indicate eventualità, quindi, violenza e minaccia conseguono ad un furto già consumato e non importa che nella seconda delle medesime (violenza/minaccia per procurarsi l’impunità) l’agente sia costretto ad abbandonare la refurtiva. Ciò che conta, e che conferisce senso e ragionevolezza alla equiparazione delle due condotte, è il fatto che comunque vi era stata una precedente condotta di sottrazione ed impossessamento del bene. E’ evidente, infatti, che in tali ipotesi rimane ben fermo il precedente reato di furto, allo stesso modo di quanto accade nel caso in cui il derubato, scoperto in un contesto di quasi flagranza l’autore del furto a suo danno, imprechi per la restituzione del bene e venga esaudito, senza che la vicenda venga inquinata da alcuna componente di violenza o minaccia. Nel caso della rapina impropria è identica la premessa del furto consumato; l’unica variante, per rimanere all’esempio fatto, è rappresentata dal fatto che l’autore del furto non si limita a lasciare il bene sottratto ma usa violenza per non farsi identificare e per fuggire. Ma tale variante, a nostro avviso, non intacca in alcun modo la pregressa commissione del furto ed ha l’unica conseguenza di farlo evolvere, per la vis coercitiva usata, in rapina impropria.
In tale ottica, infine, assume maggiore compiutezza la tesi, pacificamente sostenuta sia in dottrina che in giurisprudenza, secondo la quale la rapina, sia propria che impropria, costituisce un tipico reato complesso, in quanto in essa vengono normativamente unificati i reati di furto e quelli di minaccia o percosse. Ed appare altresì ragionevole la equiparazione delle due fattispecie di rapina, propria ed impropria, che vengono a configurarsi nella forma consumata tutte le volte che la vis coercitiva abbia costituito lo strumento per la realizzazione di un furto oppure lo strumento per impedire il recupero del bene o per assicurarsi l’impunità “immediatamente dopo” la commissione di un furto.
12 maggio 2014 Vincenzo Santoro
[1] Tale orientamento è stato ribadito anche in una recentissima sentenza (n. 1701 del 2014), che si è soffermata, ancora una volta, proprio sul fatto di alcuni soggetti i quali, prelevati dai banchi di vendita alcuni oggetti, distaccandone l’etichetta identificativa, si erano presentati alle casse ed avevano pagato solo parte degli oggetti prelevati, occultando quelli dai quali avevano rimosso l’etichetta.
Anche in questo caso la corte di appello aveva escluso la consumazione del reato di furto, evidenziando che le merci erano rimaste sotto la vigilanza del personale addetto ai controlli.
Di diverso avviso il giudice di legittimità, il quale rileva che, secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, costituisce furto consumato e non tentato quello che si commette all’atto del superamento della barriera delle casse di un supermercato con merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato, incaricato della sorveglianza. E ribadisce che il momento consumativo del delitto di furto si ravvisa nell’impossessamento realizzato dall’autore occultando la merce, in modo da eludere i controlli del personale abilitato; su tali premesse, il superamento delle casse vale solo come indice della volontà di non effettuare il pagamento dovuto.
Va rilevato, a comprova delle controversie interpretative sopra riportate, che con ordinanza n. 3765 del 2014 la Cassazione ha rimesso alle sezioni unite la questione se la condotta di sottrazione di merce dai banchi vendita di un supermercato, avvenuta sotto il costante controllo del personale di vigilanza, sia qualificabile come furto consumato o tentato, allorché l’autore sia fermato dopo il superamento delle casse senza aver pagato la merce prelevata.
[2] Per la costante giurisprudenza di legittimità il requisito della immediatezza va posto in relazione con il concetto di “flagranza o quasi flagranza” ed è da considerare sussistente tutte le volte che tra la attività di sottrazione e quella di violenza/minaccia intercorra un lasso temporale tale da non interrompere il nesso di contestualità dell’azione complessiva e non intaccare i connotati di unitarietà delle due azioni.
[3] In tal senso, FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, II, p. 132 , il quale evidenzia che tale interpretazione è rispettosa della lettera della legge, che distingue tra sottrazione ed impossessamento, ed è compatibile con la ratio della incriminazione, che consiste nell’intento di sanzionare con maggior rigore i fatti di violenza e minaccia commessi in un momento in cui il furto non sia stato ancora consumato.
[4] Per tutti cfr. Sez. 2, Sentenza n. 20649 del 2010 : l’impossessamento, quale momento consumativo del delitto di rapina, non esige affatto il requisito della definitività della sottrazione, ma si realizza appena l’agente abbia conseguito la disponibilità materiale della cosa sottratta, sia pure per breve intervallo di tempo e nello stesso luogo, senza possibilità per la vittima di recuperarne il possesso con il normale esercizio del potere di vigilanza e custodia, bensì soltanto tramite un’azione violenta personale o da parte di terzi”; nel medesimo senso: ex plurimis, Cass. 12268/1990 Rv. 185263 – Cass 20031/2003 Rv. 225641 – Cass. 4136/1986 Rv. 175563 – Cass., sez. 2, 19 maggio 2009, n. 25666, D, rv. 244165;
[5] in tali termini, Sez. 2, Sentenza n. 5663 del 20/11/2012 Ud. (dep. 05/02/2013 ) Rv. 254691).
[6] Per tutti, BRUNELLI, Brevi considerazioni sul tentativo di rapina impropria e fattispecie penali con plurimo comportamento, Cassazione penale, 2003, p. 3627, il quale sottolinea come la avvenuta sottrazione costituisca il presupposto indefettibile della condotta di violenza o minaccia della rapina impropria.
[7] Sezioni unite, sentenza n. 34952, depositata il 12 settembre 2012
[8] Può sin d’ora notarsi come la Corte riversi nella fattispecie della rapina impropria lo stesso concetto di impossessamento che ha delineato per la rapina propria, che si caratterizza per essere diverso da quello del furto ed in cui, per la violenza o minaccia adoperate, tende a configurarsi quale automatica conseguenza di una condotta di sottrazione. Il fatto è, però, che l’argomentazione con cui la corte sorregge la diversa conformazione nel possesso nella rapina sembra valere solo per la rapina propria, perché solo in questo caso si può dire che “la modalità violenta o minacciosa dell’azione non lascia alla vittima alcuna possibilità di esercitare la sorveglianza sulla res” e concludere che per la consumazione di tale delitto è sufficiente che la cosa sia passata sotto l’esclusivo potere dell’agente, essendone stata la vittima spossessata materialmente, così perdendo di fatto i relativi poteri di custodia e di disposizione fisica. Diverso è, sembra a chi scrive, il caso della rapina impropria, dove la sottrazione precede la condotta coercitiva e ne funge da antecedente comportamentale. Qui manca la base di innesto della diversa conformazione del possesso e la questione che si pone è, si ribadisce, solo quella di comprendere se tale sottrazione stia ad indicare o meno la consumazione del furto. E se la risposta dovesse essere affermativa, non vi sarebbero ragioni per imprimere al requisito del possesso, che non deriva da violenza o minaccia, una fisionomia diversa quella che connota il reato di furto.
[9] Sul punto Natalia Jurisch, Sul momento consumativo del furto e della rapina impropria in supermercato munito di sistema antitaccheggio, in Diritto penale contemporaneo;.
[10] Si veda, per analogo approccio, BRUNELLI, Rapina, Digesto Dpen., XI, 1996, p. 1 e ss., in particolare p. 15.
[11] E’ questo, infatti, il pacifico significato del verbo assicurare. In merito, cfr. ZINGARELLI, Vocabolario della lingua italiana, ove si dà atto che tale espressione sta a significare: rendere certo, garantire, proteggere, preservare, dare certezza, fissare saldamente.