In tema di giurisdizione sulla cattiva gestione di risorse pubbliche da parte di un soggetto privato

La Suprema Corte ha respinto il ricorso del Presidente di una Onlus costituita con la finalità di svolgere prestazioni assistenziali in favore di persone con disabilità convenzionata con un’ AUSL.

Il ricorrente, che contestava la giurisdizione della Corte dei conti sul suo operato, era stato convenuto in giudizio dalla competente Procura regionale per l’uso del danaro pubblico che lo stesso aveva effettuato in maniera non conforme allo scopo preventivato.

Per costante giurisprudenza nel momento in cui un ente privato esterno all’Amministrazione viene incaricato di svolgere, nell’interesse e con le risorse che fanno capo ad essa, un’attività o un servizio pubblico in sua vece, si inserisce nell’apparato organizzativo della P.A.

Il rapporto di servizio infatti va considerato non solo avuto riguardo agli effetti che il comportamento degli organi dell’associazione procura sul patrimonio dell’associazione medesima, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano tali organi nel momento un cui, fruendo di fondi pubblici, dispongono delle somme erogate in maniera differente da quanto preventivato provocando così la frustrazione dello scopo perseguito dall’Amministrazione (a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini).