In tema di delega di firma degli avvisi di accertamento.

(Ordinanza Corte di Cassazione, 9 settembre 2020, n. 18675)

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione territoriale di riferimento la quale aveva ritenuto nulla la sottoscrizione di un avviso di accertamento giacché, nella delega conferita al sottoscrittore dell’atto, non vi era l’indicazione nominativa del delegato né la durata di validità della stessa.

Viene confermato, in linea con i principi già esposti dalla recente giurisprudenza di legittimità, che la delega per la sottoscrizione degli atti impositivi è una delega di firma e non di funzioni.

In linea generale la delega amministrativa si configura come un provvedimento amministrativo con il quale un organo trasferisce ad altri l’esercizio di potestà o facoltà inerenti diritti di sua spettanza. Si tratta di un istituto che viene annoverato tra i meccanismi di deroga alla sfera di attribuzioni e  competenze individuate dal legislatore e, in virtù di ciò, ammissibile solo nei casi stabiliti dalla legge.

Dalla delega amministrativa va distinta la delega di firma. In questa ipotesi un soggetto è autorizzato ad adottare un provvedimento per il delegante. La giurisprudenza ha sottolineato che il delegante mantiene la titolarità del potere e ciò comporta che l’atto firmato dal delegato rimane imputato all’organo delegante.

I dati relativi alla durata della delega e al nome del delegato possono essere contenuti in un ordine di servizio, occorre che sia possibile ex post, come accaduto nel caso oggetto della pronuncia, una verifica del potere in capo a chi ha sottoscritto l’atto(a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini).

Normativa di interesse

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Art. 42.  Avviso di accertamento

Gli accertamenti in rettifica e  gli  accertamenti  d’ufficio  sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante  la  notificazione  di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato  della carriera direttiva da lui delegato.

 L’avviso di accertamento deve recare l’indicazione  dell’imponibile o degli  imponibili  accertati,  delle  aliquote  applicate  e  delle imposte liquidate, al  lordo  e  al  netto  delle  detrazioni,  delle ritenute di acconto e dei crediti d’imposta, e deve  essere  motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche  che  lo hanno  determinato  e  in  relazione   a   quanto   stabilito   dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state  applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie  categorie  e con la specifica  indicazione  dei  fatti  e  delle  circostanze  che giustificano il ricorso  a  metodi  induttivi  o  sintetici  e  delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni.  Se  la motivazione fa riferimento  ad  un  altro  atto  non  conosciuto  ne’ ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato  all’atto  che lo richiama salvo che quest’ultimo  non  ne  riproduca  il  contenuto essenziale.

L’accertamento e’ nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione,  le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non e’ allegata la documentazione di cui all’ultimo periodo  del  secondo comma.

 Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 40-bis  del  presente decreto, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili di cui al secondo comma le perdite relative al periodo d’imposta oggetto  di accertamento, fino a  concorrenza  del  loro  importo.  Dai  maggiori imponibili che residuano dall’eventuale computo in diminuzione di cui al periodo precedente, il contribuente ha facolta’  di  chiedere  che siano computate in diminuzione le perdite pregresse  non  utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, il contribuente deve presentare un’apposita istanza all’ufficio  competente  all’emissione dell’avviso di accertamento di cui al secondo comma, entro il termine di  proposizione  del  ricorso.  In  tale   caso   il   termine   per l’impugnazione dell’atto  e’  sospeso  per  un  periodo  di  sessanta giorni.  L’ufficio  procede  al  ricalcolo  dell’eventuale   maggiore imposta  dovuta,  degli  interessi  e  delle  sanzioni  correlate,  e comunica  l’esito  al  contribuente,  entro  sessanta  giorni   dalla presentazione dell’istanza. Ai fini del presente  comma  per  perdite pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili  alla  data di chiusura del periodo d’imposta oggetto di  accertamento  ai  sensi dell’articolo 8 e dell’articolo 84 del decreto del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (139) ((140))

————

AGGIORNAMENTO (139)

 Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha disposto  (con  l’art.  25, comma 5) che “Le disposizioni di cui ai commi precedenti  entrano  in vigore il 1° gennaio 2016, con riferimento ai periodi di imposta  per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i  termini  di  cui all’articolo 43  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600”.  Ha inoltre disposto (con  l’art.  32,  comma  1)  che  la  presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017.

————

AGGIORNAMENTO (140)

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 come  modificato  dalla  L.  28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l’art. 32,  comma  1)  che  la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.