1 – Sezione giurisdizionale Regione Emilia-Romagna; ordinanza 13 gennaio 2022; Pres. M. Pozzato, Est. A. Giordano, P.M. D. De Nicolo; Procura Emilia-Romagna c. M.G. + 3 

Con l’ordinanza n. 1 del 2022, la Sezione ha rilevato che, in relazione all’art. 105 d.lgs. n. 174 del 2016, che contempla un’ipotesi di sospensione necessaria del processo contabile (cfr. SS.RR., ord. n. 5/2020) ove la parte che deduce la falsità di un documento provi l’avvenuta proposizione della querela di falso, non spetta al giudice contabile delibare l’autenticità del documento (rimessa alla cognizione del Giudice civile; v. l’art. 14 d.lgs. n. 174 del 2016), né quindi la fondatezza (o parvenza di fondatezza) della querela di falso, ma unicamente verificare la possibilità di decidere il giudizio contabile indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità; possibilità che deve essere esclusa al cospetto di un nesso di pregiudizialità-dipendenza che avvinca il processo contabile a quello civile per querela di falso.