A cura della Dott.ssa Barbara Bellettini
Sulla non applicabilità del codice dei contratti alle concessioni di servizi sociali
Il parere fornisce importanti indicazioni sulla non applicazione (fatti salvi alcuni specifici adempimenti) del Codice dei contratti alle concessioni di servizi sociali tracciando una più netta separazione rispetto al Codice del terzo settore, D.lgs. 117/2017.
Il Collegio evidenzia che, con il decreto Sblocca cantieri, Dl 32/2019, vi è stata una sostanziale revisione dei poteri di regolazione dell’Anac. Il provvedimento ha, in vista dell’emanazione di uno specifico regolamento, portato ad un ridimensionamento delle linee guida. Il potere di adottare linee guida vincolanti è infatti limitato alle specifiche ipotesi individuate dal Codice.
Con specifico riferimento al quesito sottoposto al vaglio del Collegio ovvero al regime applicabile alle concessioni di servizi sociali, vengono fornite importanti precisazioni.
Il Collegio, dopo aver richiamato quello specifico divieto in virtù del quale non possono essere introdotti o mantenuti livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla normativa europea, divieto noto come gold plating, precisa che esso esclude l’applicabilità di linee guida che introducono una disciplina “aggravata”.
In tale ottica va considerato che le direttive europee si esprimono nel senso che alle concessioni di servizi sociali si applicano solo alcuni, specifici, adempimenti ovvero la pubblicazione di avvisi di preinformazione e di avvisi di aggiudicazione.
Il Collegio indica pertanto la via di una rimeditazione della soluzione ipotizzata dall’Anac di applicare al settore dei servizi sociali le regole in materia di contratti pubblici e sottolinea la necessità che le linee guida rimangano nell’ambito della cornice data dal legislatore nazionale ed europeo. In caso di mancata applicazione delle linee guida, anche di carattere non vincolante, infatti l’amministrazione deve indicare i motivi specifici per cui decide di discostarsene.