Di Fabrizio Di Marzio

I. Relazione cortese e diritto – II. Relazione cortese: fenomeno e concetto – III. Relazione cortese e gentlemen’s agreement. – IV. dannosità della condotta e risarcimento del danno

I. Relazione cortese e diritto – Nella dottrina e nella pratica giuridica si discorre di “atto”, “rapporto” o “prestazione” di cortesia con riferimento a una vasta e indefinita gamma di relazioni che la convivenza civile produce in una determinata società nello svolgersi del corso storico, le quali relazioni si declinano all’insegna della gratuità e del disinteresse patrimoniale.

Il linguaggio giuridico condiziona la descrizione di fenomeni che pure non vorrebbero appartenere al mondo del diritto: lo testimoniano i nomi “atto”, “rapporto”, “prestazione” e l’aggettivo “gratuito”. Cosicché molto imperfettamente si rende l’idea dello spontaneo svolgersi della socialità nella relazione umana al di fuori della preoccupazione economica, e dunque della caratterizzazione patrimoniale. Come se il diritto rimanesse perplesso di fronte a ciò che socialmente gli accade a fianco. E infatti, se potrebbe lasciare perplessi che il diritto si occupi del non-diritto, perplessità ancora maggiore può suscitare l’esistenza stessa del non-diritto. Direi, meglio: di isole di non-diritto nel vasto mare della relazione sociale. Tanto più nei tempi correnti, dove la complessità sociale si manifesta soprattutto nella giuridificazione progressiva e includente di tutte le forme e gli stili di vita: di pressoché ogni modo della personalità. E dove il rapporto sociale tende a una progressiva contrattualizzazione.

Nessuno stupore, pertanto, che la teoria e la prassi giuridica, nel trattare le relazioni di cortesia e nel tracciare i confini tra diritto e non-diritto, si pongano la fatidica domanda sulla nettezza di tali confini, giungendo a chiedersi a quali condizioni il rapporto di cortesia lambisca la rilevanza non solo giuridica, ma specificamente negoziale. Questa è la questione posta dalle relazioni di cortesia.

II. Relazione cortese: fenomeno e concetto – La relazione cortese si manifesta nella vita quotidiana più minuta: come accade per la promessa fatta alla mamma: di gettarle l’immondizia; o all’amico: di dargli un passaggio in automobile; o a una ragazza: di portarla a teatro; o a una persona anziana: di aiutarla ad attraversare la strada, e così via. Pur essendo in molti casi indubitabilmente presente una relazione sociale intensiva (rapporti familiari, di parentela o di amicizia), la cortesia può rivolgersi anche a sconosciuti. Il contesto minimo e sufficiente nel quale tali relazioni possono svolgersi è infatti già quello delle condotte educate. Si parla, a proposito, di “ampio galateo sociale”.

Parte della dottrina riconduce queste tipologie di relazioni sociali nell’ambito delle prestazioni solidaristiche, rinvenendone il fondamento nell’art. 2 della Costituzione. Altri, meno enfaticamente, collocano queste realtà nell’ambito del buon comportamento sociale (fondato da un animus o avente una causa sempre urbanitatis).

In effetti, il fermo richiamo alla doverosità dell’adempimento, contenuto nell’art. 2 Cost., male si attaglia alla sostanza delle relazioni cortesi, che non incidono il terreno dei diritti inviolabili e dei doveri inderogabili di solidarietà.

La forza di attrazione del diritto rispetto al non-diritto si manifesta pienamente nei casi in cui la relazione cortese si sovrappone a una precisa tipologia contrattuale (mutuo di cortesia, comodato di cortesia, deposito di cortesia, ecc.). La sovrapposizione evolve, in questi casi, in inserimento: la dottrina discorre di contratto con causa gratuita e motivo di cortesia. L’opinione è consolidata; il dubbio metodologico che solleva è dato dalla sopravvalutazione dell’atto rispetto al rapporto. Per dire: la relazione di cortesia si coglie nella sua essenza studiando il rapporto sociale; inappropriatamente, pertanto, può esaminarsi isolatamente l’atto cortese, disgiunto dal flusso relazionale in cui si origina, e inserirlo per compatibilità in uno schema contrattuale.

Non a caso, del resto, il problema si pone solo per le relazioni cortesi che ricalcano contratti tipizzati. Qualora infatti il fenomeno sfugge alla tipizzazione e si manifesta nel regno della irrilevanza patrimoniale, il diritto si ritrae (si legge in dottrina: “si disinteressa”), facendo posto al non-diritto. Il disinteresse si dichiara in valutazioni positive (si valorizza il c.d. intento giuridico negativo, concettualizzato in tema di patti d’onore: v. oltre) ovvero in valutazioni negative (immeritevolezza degli interessi sottesi al rapporto: art. 1322 c.c.).

Illuminante la differenza tracciata in tema di contratto di trasporto, dove l’art. 414 cod. nav. si occupa di trasporto “amichevole”, consentendo la contrapposizione con il trasporto gratuito. Trasporto cortese è riservato all’autostoppista; trasporto gratuito è riservato dal datore di lavoro al lavoratore, perché giunga sul luogo della prestazione. A differenza che nel secondo, nel primo il vettore cortese non soddisfa a un suo proprio interesse. La “prestazione” non è dunque semplicemente gratuita (il che non è sufficiente) ma è disinteressata e animata da cortesia (e dunque non è, giuridicamente, una prestazione). Il disinteresse all’attività da parte dell’agente manifesta un intento altruistico in senso lato, e coglie nell’essenza la effettività della relazione.

Il disinteresse dell’agente è anche verso l’eventuale arricchimento del beneficiario della relazione cortese. Ciò segna il limite tra relazione cortese e atto di liberalità (teso all’arricchimento del destinatario). Non si discute che la relazione cortese possa determinare un arricchimento del destinatario; il fatto è che tale arricchimento non è nel proposito ultimo dell’agente.

L’irrilevanza giuridica della relazione assicura sulla non vincolatività della promessa (che non impegna).

III. Relazione cortese e gentlemen’s agreement. – Il mondo della società si chiude alla rilevanza giuridica non solo nelle relazioni cortesi ma anche in un diverso ordine di fenomeni, raggruppabile sotto l’insegna dei patti d’onore. Il gentlemen’s agreement, o engagement d’honneur, o acuerdo de caballeros, o herenakkord, o accordo fra gentiluomini può essere definito come un accordo fra soggetti che si ritengono appartenenti a un insieme sociale caratterizzato dalla spiccata sensibilità verso determinati valori quali l’onore la correttezza la buona fede il rispetto della parola data; il patto è stipulato in nome di tali valori; la coazione all’adempimento non deriva dalla vincolatività giuridica – che le parti invece escludono – ma dall’adesione a tali valori e dalla perdita di prestigio (all’interno del gruppo) scaturente dalla violazione del patto. Come è noto, l’espressione è nata negli Stati Uniti d’America agli inizi del secolo, per descrivere gli accordi d’affari stipulati sull’onore tra membri della business community.

Con inevitabile schematizzazione si può dire che nei sistemi di common law sono considerati elementi caratterizzanti del gentlemen’s agreement l’esclusione dell’intention to create legal relationship e la forma non scritta dell’accordo (essendo in genere ritenuto che gentlemen’s agreements are oral contracts). Circa il primo requisito, va precisato che mentre secondo una opinione per realizzare un contract sono sufficienti l’accordo, la causa e/o una forma determinata (deed), per altra più diffusa opinione è altresì necessaria l’effettiva volontà delle parti di vincolarsi giuridicamente (intention to create legal relationship). In mancanza di questo ulteriore requisito, l’accordo non può essere qualificato contratto e, ricorrendone i presupposti, può essere qualificato come patto d’onore. In merito al secondo requisito, va precisato che l’oralità del gentlemen’s agreement è un dato di realtà, socialmente e statisticamente apprezzabile, ma non ontologicamente necessario. Un accordo scritto nel quale sia espressa la chiara volontà delle parti di non vincolarsi sul piano giuridico ma (solo) sul piano morale, per opinione pacifica non è un contract ma un gentlemen’s agreement. Dunque, elemento necessario, ma anche sufficiente per integrare la figura è la volontà delle parti di escludere l’accordo dal mondo giuridico (1).

Preme evidenziare la differenza che si pone fra impegni d’onore e relazioni di cortesia. Caratteristica comune con i patti fra galantuomini è la presenza dell’intento giuridico negativo: della volontà di non obbligarsi giuridicamente. Ci si deve interrogare, allora, sul carattere distintivo.

Una prima indicazione proviene da quanti valorizzano gli interessi perseguiti dalle parti dell’accordo e affermano che mentre nel gentlemen’s agreement esse sono spinte da interessi confliggenti, perché egoistici e lucrativi, invece nella relazione di cortesia esse sono mosse da interessi concorrenti, non egoistici, e convergenti sul terreno della convenienza sociale o (in senso alquanto lato) della solidarietà.

La distinzione non è così assorbente da abbracciare tutte le evenienze che si presentano all’interprete. Da sola, infatti, non basta a discriminare la relazione amichevole dal gentlemen’s agreement con causa donativa. Si aggiunge, pertanto, un’altra osservazione: a differenza di quanto accade per il gentlemen’s agreement – sempre munito di una rilevanza economica apprezzabile – nella relazione cortese sono dedotte “prestazioni” non patrimoniali (e spesso nemmeno patrimonializzabili), oppure di valore economico se non simbolico, sostanzialmente irrisorio. Perché ciò accada è presto detto: è il costume sociale nel cui ambito si svolgono le relazioni di cortesia che ne detta l’ontologia, ed essa è integrata anche dalla inesistenza o dalla esiguità economica della prestazione: che può arrecare un vantaggio patrimoniale al beneficiario, ma che non determina mai un impoverimento apprezzabile in capo all’agente.

Focalizzando l’attenzione sul terreno comune su cui si collocano le due figure (gentlemen’s agreement e relazione cortese) spicca una ulteriore, più nitida differenza, questa volta esaustiva. Il gentlemen’s agreement presuppone un contesto sociale di riferimento che poggia su determinati valori condivisi dalle parti; il patto è stretto in nome di quei valori; la violazione del patto è violazione di quei valori; tale inottemperanza cagiona la squalifica dell’inadempiente in seno al gruppo, e determinate sanzioni (extragiuridiche). La relazione cortese non presuppone uno specifico contesto di riferimento ma, ampiamente, la dinamica dei rapporti civili; il rispetto della promessa cortese esprime un comportamento normale di convenienza sociale, l’inadempimento un comportamento altrettanto normale. Esso è insuscettibile di sanzione in quanto seppure ritenuto non socialmente conveniente (ineducato), è considerato dall’opinione comune moralmente non riprovevole (non disonesto). Pertanto, mentre la prestazione dedotta nel gentlemen’s agreement – in quanto, se non giuridicamente, socialmente sanzionabile – è produttiva di affidamento in capo al beneficiario, invece la “prestazione” dedotta nell’accordo cortese – in quanto neppure socialmente sanzionabile – è improduttiva di (qualsiasi) affidamento.

Si può dire che mentre nel gentlemen’s agreement le parti sono animate da un intento giuridico negativo, nell’accordo cortese esse sono animate da un intento negativo non solo sul piano giuridico ma anche sul piano sociale, perché non si limitano ad escludere la vincolatività giuridica del patto ma anche la sua vincolatività sociale. E aggiungere che mentre nel gentlemen’s agreement le parti si considerano esponenti di un determinato contesto sociale e culturale fortemente connotato in termini di valori sanzionati, nell’accordo cortese esse si considerano nel generale contesto della vita civile, e assumono comportamenti consigliati dal costume nella consapevolezza della loro evitabilità senza conseguenze apprezzabili.

IV. dannosità della condotta e risarcimento del danno – Nell’ambito della relazione cortese può derivare un danno: all’agente, a terzi o al beneficiario.

In tali casi, evidenziandosi un fatto illecito, può sorgere una obbligazione risarcitoria (art. 2043 ss.).

Se a subire il sinistro è l’agente (che si offre di chiamare il medico all’amico raggiungendolo in automobile), la spontaneità dell’esecuzione esclude che il beneficiario possa essere tenuto al risarcimento del danno, autoinfertosi dall’agente. La relazione cortese resta irrilevante per il diritto.

L’agente è tenuto verso il terzo a cui produce danno (il vettore amichevole è responsabile verso il pedone maldestramente investito). Non trova invece applicazione, per carenza dei presupposti, l’art. 2049 c.c. (il beneficiario non risponde quale padrone o committente, non essendovi vincolo d’interesse tra di lui e l’agente). La relazione cortese resta anche in tal caso irrilevante per il diritto.

Con riguardo al danno subito dal beneficiario della cortesia, come nel sinistro avvenuto nel trasporto amichevole (caso del c.d. terzo trasportato), l’agente è tenuto al risarcimento del danno (2). Qui, l’obbligazione risarcitoria lega i protagonisti della relazione cortese. Tuttavia, l’effetto giuridico “risarcimento del danno” non discende dalla relazione, ma dalla autonoma rilevanza giuridica del fatto dannoso che irrompe nel corso di essa. Di nuovo la relazione cortese si conferma irrilevante per il diritto.

Bibliografia

G. Gorla, Il Contratto. Problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e casistico, I, Milano, 1955, p. 8 ss.

S. Romano, “Il trasporto di cortesia”, in Riv. dir. civ., 1960, I, p. 488 ss.

E. Ghezzi, “Cortesia (Prestazioni di)”, in Enc. dir., X, Milano, 1962, p. 1048 ss.

N. Lipari, “Rapporti di cortesia, rapporti di fatto, rapporti di fiducia”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1968, p. 415 ss.

A. Checchini, Rapporti non vincolanti e regola di correttezza, Padova, 1977, passim

F. Gazzoni, “Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi”, in Riv. dir. civ., 1978, I, p. 52 ss.

V. Panuccio, “Gli atti di cortesia. Profilo di una teoria generale”, in Scritti in onore di S. Pugliatti, I, 2, Milano, 1978, p. 1601 ss.; Id., Prestazioni di cortesia, in Dig. disc. priv. sez. civ., XVI, Torino, 1996, 270

P. Morozzo Della Rocca, Gratuità, liberalità e solidarietà. Contributo allo studio della prestazione non onerosa, Milano, 1998, passim

L. Santoro, “L’atto di cortesia. Irrilevanza giuridica e rilevanza sociale nel rapporto individuo-società”, in Contratto impresa, 2001, p. 652 ss.

F. Gigliotti, Relazioni sociali vincolo giuridico e motivo di cortesia, Napoli, 2003, passim

Fabrizio Di Marzio

1 Cfr. Trib. Crotone, 5 luglio 1999, in Giust. civ., 2000, I, p. 1175 ss.

2 Cfr. la fondamentale Cass. 26 ottobre 1998, n. 10629, in Gazz. giur., 1998, 41, p. 1.