In tema di reclutamento del personale della P.A.


La pronuncia trae origine dalla questione di legittimità costituzionale di una norma della Regione
Calabria. La disposizione censurata prevedeva che i dipendenti a tempo indeterminato di associazioni
di divulgazione agricola, a causa dello scioglimento delle stesse e in assenza della disponibilità di
altre associazioni dello stesso ambito a proseguire il rapporto di lavoro, rientrassero nella competenza
gestionale della Regione. A fronte dello scioglimento delle associazioni era previsto che il personale
venisse collocato nei ruoli regionali alle medesime condizioni contrattuali sussistenti al momento del
subentro, il tutto, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nelle more della definizione delle
procedure di selezione pubblica finalizzate all’assunzione delle predette professionalità. La
disposizione censurata conteneva come motivazione della permanenza nei ruoli generali della
Regione del personale proveniente dalle associazioni sopraindicate proprio l’assenza di personale con
tali professionalità all’interno della Regione in costanza del trasferimento delle funzioni facenti capo
alle associazioni in questione alla stessa.
Il Giudice delle Leggi, nel pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale e dichiarandola
fondata, sottolinea che, per costante giurisprudenza della Corte, la forma generale e ordinaria di
reclutamento del personale del pubblico impiego è il concorso pubblico.
In linea generale l’art. 35 comma 1 del Dlgs. 165/2001 prevede che l’assunzione nelle
amministrazioni pubbliche può avvenire mediante procedure selettive. La scelta del legislatore che si
sostanzia nel sottrarre all’autonomia privata la specifica fase di accesso al pubblico impiego si pone
in piena attuazione del dettato costituzionale. L’art. 97 comma 4 della Carta Costituzionale prevede
che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda, salvi i casi stabiliti dalla legge, mediante
concorso pubblico.
Per i giudici costituzionali, premesso che il concorso pubblico costituisce la forma ordinaria di
reclutamento per le pubbliche amministrazioni, ponendosi ciò come strumento per assicurare
efficienza, imparzialità e buon andamento, è tuttavia possibile per il legislatore introdurre deroghe a
tale norma. La previsione di tali deroghe però deve essere “delimitata in modo rigoroso alla sola
ipotesi in cui esse siano strettamente funzionali al buon andamento dell’amministrazione e sempre
che ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle”(a cura
della Dott.ssa Barbara Bellettini).
Normativa di interesse
Costituzione
Art. 97 comma 4
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti
dalla legge.
D.lgs. 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.
Art. 35 Reclutamento del personale

  1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a)
    tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della
    professionalita’ richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno; b) mediante
    avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche
    e profili per i quali e’ richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali
    ulteriori requisiti per specifiche professionalita’.