Nota redazionale
a cura di Francesco Antonino Cancilla
Con la sentenza n. 61 del 10 aprile 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità -in riferimento all’art. 76 della Costituzione- del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell’art. 55-quater d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 116 del 2016, relativo al danno all’immagine provocato dai cosiddetti “furbetti del cartellino”. La Corte ha osservato che, a differenza di quanto avvenuto con la precedente legge n. 15 del 2009, laddove il legislatore aveva espressamente delegato il Governo a prevedere, a carico del dipendente responsabile, l’obbligo del risarcimento sia del danno patrimoniale che del danno all’immagine subìti dall’amministrazione, tanto non si rinviene nella legge di delegazione n. 124 del 2015, sulla quale si basa il decreto legislativo n. 116 del 2016. L’art. 17, comma 1, lettera s), di detta legge n. 124 del 2015, infatti, prevede unicamente l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l’esercizio dell’azione disciplinare.