Si rimettono alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea i seguenti quesiti:
- Se gli art. 4, 19 TUE e 267 TFUE, ostino ad una prassi interpretativa come quella concernente gli artt. 111 Cost, 360 e 362 c.p.c. e 110 c.p.a., la quale neghi la possibilità di impugnare, per difetto di potere giurisdizionale, sentenze del Consiglio di Stato applicative di prassi interpretative elaborate in sede nazionale confliggenti con sentenze della Corte di giustizia in settori disciplinati dal diritto dell’Unione Europea, con l’effetto di determinare il consolidamento di violazioni del diritto comunitario;
- Se gli art. 4, 19 TUE e 267 TFUE, ostino all’interpretazione ed applicazione degli artt. 111 Cost, 360 e 362 c.p.c. e 110 c.p.a., secondo cui il ricorso per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite per motivi inerenti alla giurisdizione, sotto il profilo del c.d. difetto di potere giurisdizionale, non sia proponibile come mezzo di impugnazione di sentenze del Consiglio di Stato che, decidendo su questioni disciplinate dal diritto dell’Unione Europea, omettano immotivatamente di effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, con l’effetto di usurpare la competenza esclusiva della Corte di giustizia nella corretta e vincolante interpretazione del diritto comunitario e di pregiudicare l’uniforme applicazione e l’effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive tutelate dal diritto dell’Unione;
- Se sia compatibile con il diritto dell’Unione la preclusione dl diritto di sottoporre all’esame del giudice ogni ragione di contestazione dell’esito della gara in una situazione in cui la situazione di esclusione dell’impresa interessata non sia stata definitivamente accertata.