Nell’ambito della responsabilità medica, l’’inadempimento rilevante per il risarcimento del danno nelle obbligazioni di comportamento non è, , qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. 

Ciò comporta che l’allegazione del paziente – creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, qualificato, e cioè «astrattamente efficiente alla produzione del danno» (Cass. SU 577/2008).

Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata.