Nel procedere all’accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve valutare autonomamente sia l’aspetto interiore del danno sofferto, costituito dal dolore, dalla paura, dalla disperazione, (c.d. danno morale, sia quello dinamico-relazionale, relativo alle relazioni di vita del soggetto.
Costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del c.d. danno esistenziale, liquidabile solo in presenza di conseguenze dannose che determino una personalizzazione risarcimento. Non costituisce, invece, duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione del danno morale rispetto al danno biologico.