Corte costituzionale, 9 gennaio 2019 n. 1
Demanio e patrimonio dello stato e delle regioni – Norme della Regione Liguria – Concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative – Fissazione della durata minima (ventennale) e massima (trentennale) delle “nuove” concessioni – Violazione della potestà legislativa esclusiva statale nella materia “tutela della concorrenza” – Illegittimità costituzionale.
Dopo una esaustiva ricostruzione dell’articolata cornice normativa segnata da una sequenza di interventi del legislatore statale che hanno, alternativamente, dato e tratto causa da procedure di infrazione Corte di giustizia dell’Unione europea, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi – per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. – gli artt. 2, commi 1, 2 e 3, e l’art. 4, comma 1, della legge reg. Liguria n. 26 del 2017. Infatti, la proroga trentennale della durata delle concessioni con finalità turistico ricreative vigenti in Liguria – disposta a tutela dell’affidamento degli operatori balneari locali dal comma 2, impugnato dal Governo – viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, poiché spetta unicamente alla legislazione statale disciplinare in modo uniforme le modalità e i limiti della tutela dell’affidamento dei titolari delle concessioni già in essere nelle procedure di selezione per il rilascio di nuove concessioni, assicurando che i criteri e le modalità di affidamento siano stabiliti nell’osservanza dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento di matrice comunitaria e nazionale; non vale di contro evocare concorrenti competenze regionali indotte dalla realtà produttiva locale, atteso che il mercato delle concessioni balneari ha rilievo potenzialmente transfrontaliero, né far leva, in prospettiva invertita, sulla “clausola di cedevolezza” posta dall’art. 84 del d.lgs. n. 59 del 2010, il cui ambito di applicazione riguarda solo le materie di competenza regionale residuale o di competenza concorrente. L’incostituzionalità dell’impugnato comma 2 coinvolge, nella correlativa declaratoria, le connesse disposizioni del comma 1 (che fissa l’ambito di operatività della proroga ex lege) e del comma 3 (che demanda ai Comuni di comunicare l’estensione della durata delle concessioni ai loro titolari). Peraltro, la disposizione impugnata dal Governo, nel fissare una durata minima (20 anni) e massima (30 anni) delle “nuove” concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, non solo disciplina un oggetto – la durata dell’affidamento in concessione – che è riservato alla competenza dello Stato in materia di tutela della concorrenza, ma, per di più, incide su tale materia in modo particolarmente accentuato, poiché durate eccessive delle concessioni stimolano gestioni inefficienti.
(Precedenti citati: sentenze nn. 176 e 118 del 2018 n. 157 del 2017, n. 40 del 2017, n. 171 del 2013, n. 398 del 2006).
Normativa di riferimento
Legge Regionale Liguria 10 novembre 2017, n. 26 (Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative)
Art. 2.
(Concessioni demaniali vigenti)
- E’ tutelato il principio del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo, in essere ovvero rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, con la conservazione del diritto alla continuità aziendale.
- Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreative, ad uso pesca, acquacoltura e attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, attualmente vigenti, è riconosciuta l’estensione della durata della concessione di trenta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Il Comune dovrà comunicare ai titolari delle concessioni demaniali di cui al comma 2 l’estensione della durata della concessione demaniale per trenta anni.
Art. 4.
(Durata della concessione demaniale marittima)
- La durata della nuova concessione demaniale marittima non deve limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l’ammortamento degli investimenti materiali e immateriali, nonché un’equa remunerazione dei capitali investiti. In ogni caso la durata della concessione per finalità turistico ricreative non può essere inferiore a venti anni e superiore a trenta anni.