Corte costituzionale, 25 gennaio 2019 n. 10
SENT. 10/19. CACCIA – INCLUSIONE, A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE, TRA LE MATERIE DI COMPETENZA LEGISLATIVA RESIDUALE DELLE REGIONI – NECESSARIO RISPETTO, NELL’ESERCIZIO DI TALE COMPETENZA, DELLE REGOLE MINIME UNIFORMI ESPRESSE DALLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI TUTELA DELL’AMBIENTE E DELL’ECOSISTEMA.. NORME DELLA REGIONE LAZIO – ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA – DETERMINAZIONE CON LEGGE REGIONALE DEL PERIODO E DELLE ZONE DESTINATI A TALE ATTIVITÀ – CONTRASTO CON LA REGOLA INDEROGABILE DI TUTELA AMBIENTALE CHE RISERVA TALE DETERMINAZIONE AL PIANO-FAUNISTICO VENATORIO – VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE ESCLUSIVA IN MATERIA DI TUTELA DELL’AMBIENTE E DELL’ECOSISTEMA – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IMPIEGO PUBBLICO – NORME DELLA REGIONE LAZIO – PERSONALE DI RUOLO, ISCRITTO ALL’ALBO NAZIONALE DEI GIORNALISTI, IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI STAMPA DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE – PREVISTA APPLICAZIONE DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO GIORNALISTICO – VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI ORDINAMENTO CIVILE – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE. |
La pronuncia in argomento riguarda due distinte questioni di legittimità costituzionale, entrambe fondate.
Nella prima questione, la Corte ha evidenziato che la materia “caccia” – in quanto espressamente annoverata, prima della riforma del Titolo V della Costituzione, tra le materie di legislazione concorrente e poi non indicata nel novellato art. 117 Cost. – è certamente riconducibile alla competenza regionale residuale (art. 117, quarto comma, Cost.), senza possibilità di ritenerla, neppure implicitamente, ricompresa in altri settori della competenza statale. Pur tuttavia è necessario, in base all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., che la legislazione regionale rispetti la normativa statale in tema di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema ove essa esprima regole minime uniformi. ed è pertanto stato dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. – l’art. 17, comma 50, lett. i), n. 5), della legge reg. Lazio n. 9 del 2017, che, novellando l’art. 17, comma 9, della legge reg. Lazio n. 17 del 1995, determina legislativamente il periodo e le zone nei quali è consentito l’allenamento dei cani da caccia. La norma impugnata dal Governo, infatti eccede la competenza regionale relativa alla caccia, poiché contrasta con la regola di tutela ambientale, inderogabile per le Regioni, espressa dagli artt. 10 e 18 della legge n. 157 del 1992, i quali – demandando al piano faunistico-venatorio la definizione dell’arco temporale e della dimensione delle zone in cui è consentita l’attività di allenamento dei cani, strumentale e riconducibile a quella venatoria – espressamente riservano tale competenza ad una attività discrezionale della pubblica amministrazione che include, quale momento ineliminabile, la pianificazione faunistica e assicura garanzie procedimentali (di cui è espressione anche l’interlocuzione tecnica con l’ISPRA) funzionali ad un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco.
Nella seconda questione, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. – l’art. 17, comma 97, della legge reg. Lazio n. 9 del 2017, a norma del quale, nelle more dell’attuazione dell’art. 9, comma 5, della legge n. 150 del 2000, al personale iscritto all’albo dei giornalisti che, a seguito di concorso, presta servizio presso gli uffici stampa istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale, si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico. La norma impugnata dal Governo viola la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del pubblico impiego, poiché, in contrasto con quanto previsto dal citato art. 9, comma 5, e dall’art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, dispone che ai giornalisti inquadrati nel personale di ruolo della Regione si applichi un contratto collettivo non negoziato dall’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), ma dalle organizzazioni datoriali degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana. La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, a seguito della privatizzazione di esso, rientra nella competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.) ed è riservata alla contrattazione collettiva.
(Precedenti citati: sent. n. 7 del 2019, nn. 198 e 235 del 2018, n. 139 del 2017, nn. 81, 90 e 193 del 2013, nn. 20, 105, 116, 179 e 207 del 2012, nn. 165 e 234 del 2009, n. 398 del 2008, n. 407 del 2002 e n. 350 del 1991).
Normativa di riferimento
Legge Regione Lazio 14 agosto 2017, n. 9 (“Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie”)
Art. 17
(Disposizioni varie)
- Le funzioni esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio) sono esercitate dalla Regione, anche tramite le strutture decentrate della Direzione agricoltura e, ove possibile, in collaborazione con gli ambiti territoriali di caccia (ATC). Alla L.R. 17/1995 sono apportate le seguenti modifiche: (…) i) all’articolo 17: (…) 5) al comma 9, dopo le parole: “l’istituzione di zone” è inserita la seguente: “temporanee” e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Tali zone, la cui operatività è prevista nel periodo 1° giugno – 31 agosto, non possono avere superficie superiore ai 20 ettari”;97. Nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) al personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti che, a seguito di specifico concorso, presta servizio presso gli uffici stampa istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale, si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico.