Corte costituzionale, 25 gennaio 2019 n. 11
SENT. 11/19. IMPIEGO PUBBLICO – NORME DELLA REGIONE LAZIO – INCARICHI DI DIREZIONE DI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE – DIRETTORE GENERALE DI AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ATER) – CESSAZIONE DI DIRITTO AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – RITENUTA OPERATIVITÁ ANCHE IN CASO DI NOMINA DI UN COMMISSARIO STRAORDINARIO – DENUNCIATA PREVISIONE DI UN’IPOTESI DI DECADENZA AUTOMATICA DALLA FUNZIONE DIRIGENZIALE, IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CARENZA DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI DIPENDE LA RILEVANZA – INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI
Sono dichiarate inammissibili – per carenza di motivazione in ordine al presupposto interpretativo da cui dipende la rilevanza – le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 55, comma 5, della legge statutaria reg. Lazio n. 1 del 2004 e dell’art. 11, comma 2, della legge reg. Lazio n. 30 del 2002, sollevate dal Tribunale di Viterbo, giudice del lavoro, in riferimento all’art. 97 Cost.. In particolare, la Corte ha osservato che il giudice rimettente non abbia motivato sulla pretesa assimilazione della nomina di un commissario straordinario alla costituzione di un nuovo consiglio di amministrazione dell’ATER, non tenendo conto, tra l’altro, dei poteri inerenti alla specifica missione riorganizzativa, limitata anche nel tempo, attribuita dalla legge alla figura del commissario straordinario. Pertanto, la fattispecie della cessazione di diritto del direttore generale dell’azienda territoriale per l’edilizia residenziale prevista nell’ipotesi di costituzione di un nuovo consiglio di amministrazione non opera anche nel caso (oggetto del giudizio a quo) di commissariamento dell’azienda e da ciò deriva l’erroneità dell’iter argomentativo su cui è basata la valutazione di rilevanza
(Precedenti citati: sent. n104 del 2007).
Normativa di riferimento
Legge statutaria Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)
Art. 55
(Enti pubblici dipendenti)
5. Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione degli enti pubblici dipendenti sono conferiti dai rispettivi organi di amministrazione e cessano di diritto il novantesimo giorno successivo all’insediamento dei nuovi organi, salvo conferma da parte degli organi stessi.
Legge Regione Lazio 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di
edilizia residenziale pubblica)
Art. 11
(Direttore generale)
2. L’incarico di direttore generale è conferito a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile, e ha termine, comunque, con la costituzione del nuovo consiglio di amministrazione.
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