Corte costituzionale, 31 gennaio 2019 n. 12

 

SENT. 12/19. Procedimento civile – Esecuzione mobiliare – Crediti impignorabili o relativamente pignorabili – Limiti di pignorabilità delle somme, accreditate sul conto corrente, attribuite a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza – Applicazione alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 83 del 2015 (27 giugno 2015) – Omessa estensione dell’applicazione alle procedure esecutive pendenti alla medesima data – Denunciata irragionevole disparità di trattamento tra debitori in ragione del discrimine temporale

È stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, nella parte in cui non prevede che l’ottavo comma dell’art. 545 del codice di procedura civile, introdotto dall’art. 13, comma 1, lettera l), del medesimo decreto-legge, si applichi anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore di detto decreto-legge. In particolare, la Corte, pur consapevole che il quadro normativo e giurisprudenziale del regime delle impignorabilità dei crediti afferenti a redditi esigui si presenti complesso a causa di molteplici fattispecie riferibili a situazioni giuridiche diverse, tra loro difficilmente comparabili e sostanzialmente disomogenee», ritiene che debba essere sottratta al regime di pignorabilità la parte necessaria per assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato. In tal senso, il legislatore ha ritenuto, con una valutazione discrezionale ragionevole e coerente, che soltanto la parte eccedente al triplo dell’assegno sociale possa essere soggetta al pignoramento. Il Giudice delle leggi ritiene, infatti, che il diverso regime temporale previsto per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015, benché ispirato all’esigenza di salvaguardare l’affidamento nella certezza giuridica di chi ha avviato il pignoramento nella piena vigenza della disciplina antecedente che lo consentiva, non superi il vaglio di costituzionalità, in quanto nel bilanciamento tra valori costituzionalmente protetti deve prevalere la tutela del pensionato.

 

(Precedenti citati: sent. n. 42 del 2017, nn. 95 e 45 del 2016, nn. 262, 248, 221 e 85 del 2015, n. 23 del 2013, n. 506 del 2002, n. 400 del 1999).

 

Normativa di riferimento

Decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria

Art. 13

1) (…) lett. l):

Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.

 

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